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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09909 presentata da FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930121

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: dalla relazione del Ministro della sanita' sulla applicazione della legge n. 194 del 1978 non e' dato ricavare gli elementi e la metodologia di ricerca attraverso i quali il Ministro ha potuto quantificare, sia pure con la comprensibile approssimazione, il numero degli aborti clandestini; in altri Paesi europei vengono rilevati, insieme agli aborti legalmente praticati nelle strutture sanitarie autorizzate, anche gli interventi cosiddetti di emergenza, consistenti in somministrazione di farmaci che impediscono l'annidamento dell'ovulo fecondato e/o ne provocano l'espulsione, ed in aspirazioni praticate dopo rapporti sessuali definiti a rischio di gravidanza; risulta che in altri Paesi, come, ad esempio, in Cecoslovacchia, ove tale rilevazione avviene, tali interventi riguardano soprattutto o quasi totalmente le donne di eta' inferiore ai 20 anni e le minorenni, incidendo per circa un terzo sul totale degli aborti rilevati; questi interventi, effettuati senza accertamento della gravidanza, sono in larga percentuale aborti precoci e che risulterebbe che essi sono praticati anche in Italia da medici e consultori privati; l'assenza di una loro rilevazione rende meno attendibili i dati forniti dal Ministro della sanita' sull'andamento del fenomeno aborto in Italia, con effetti gravemente distorsivi della loro valutazione, in particolare sull'aborto delle minorenni; tali effetti distorsivi investono la comparazione dei dati con quelli degli anni precedenti, trattandosi di mezzi e tecniche di crescente diffusione e non disponibili, non noti o scarsamente usati nei primi anni di applicazione della legge n. 194 del 1978 -: quali siano gli elementi e le metodologie di rilevazione utilizzate dal Ministero per la rilevazione degli aborti clandestini; se il Ministro non ritenga necessario e doveroso che le indagini, le stime e le rilevazioni statistiche investano anche questa nuova area di clandestinita' dell'aborto. (4-09909)

In merito ai problemi posti con l'atto parlamentare cui si risponde, e' opportuno far rilevare come le stesse relazioni ministeriali presentate al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 193 del 1970 consentano di desumere che i criteri adottati per giustificare in esse l'aborto illegale sono informati a modelli matematici. Va chiarito, in particolare, che l'Istituto superiore di sanita' ha effettuato stime dell'aborto clandestino applicando tre diversi modelli matematici: il primo di essi e' fondato sull'assunto che le regioni con analogo tasso di fecondita' dovessero avere un rapporto di abortivita' uguale, cosicche' veniva attribuito a tutte le regioni in tale condizione il rapporto di abortivita' regionale piu' elevato rilevato nel loro ambito; il secondo modello impiegato e' stato quello cosiddetto delle nascite evitate, che consiste nel calcolare gli aborti illegali attraverso la stima delle nascite previste in caso di non uso di contraccettivi, sottraendo, poi, da essa la stima delle nascite evitate attraverso l'uso dei vari metodi di contraccezione ed il numero degli aborti denunciati; il terzo modello di riferimento si identifica con quello di Tietze e Bongaarts ed e' anch'esso basato su determinate ipotesi riscontrate di fecondita' naturale e di pratica contraccettiva. Esso subisce, inoltre, dei correttivi, tenendo conto dell'influenza di alcune variabili biologiche (sterilita', abortivita' spontanea, amenorrea dopo il parto). Sembra importante sottolineare che tutti e tre i modelli, applicati indipendentemente ciascuno dagli altri, in prima applicazione hanno determinato valori praticamente sovrapponibili. A questo deve aggiungersi, poi, che il primo modello, in qualche modo confermato dagli altri due, ha permesso anche di valutare la distribuzione dell'aborto clandestino per area geografica. Questo, ovviamente, riassume in termini sintetici i criteri matematici seguiti per il calcolo degli aborti clandestini, mentre in modo piu' dettagliato la metodica vera e propria potra' essere eventualmente indicata direttamente dall'Istituto superiore di sanita'. Diverse sono, invece, le valutazioni che vanno espresse, ad avviso di questo ministero, per il problema - pure prospettato nell'interrogazione - relativo all'assunzione di estrogeni o di estroprogestinici od all'applicazione dello IUD, dopo rapporti sessuali ritenuti a rischio di gravidanza (pillola del giorno dopo, induzione mestruale, contraccezione d'emergenza), poiche' tali pratiche sotto il profilo tecnico-sanitario, essendo finalizzate, a creare condizioni sfavorevoli all'impianto in utero dell'eventuale ovocita fecondato, devono considerarsi metodi contraccettivi di riserva e restano, comunque, condizionati ad un impiego entro breve tempo dal rapporto sessuale non protetto. Tali metodi, inoltre, vengono considerati anche di emergenza, perche' la loro efficacia non soltanto non e' assoluta (risultando, in certo qual modo, inversamente proporzionale al tempo trascorso da rapporto sessuale a rischio), ma riesce anche difficile da valutare, se si tiene presente che in una coppia normo-fertile con rapporti a scopo riproduttivo nel periodo fecondo la possibilita' di un concepimento viene valutata intorno al 18-20 per cento. Neppure puo' ignorarsi, ancora, che se assunti in modo inadeguato gli ormoni possono determinare spiacevoli effetti collaterali e, soprattutto, indurre fenomeni pericolosi per la salute. Non sarebbe tecnicamente corretto, d'altra parte, inquadrare questi metodi nell'ambito dell'interruzione di gravidanza, poiche' quest'ultima, ovviamente, puo' configurarsi soltanto quando la gravidanza sia in atto, il che presuppone accertamenti specifici, anche al fine, in caso affermativo, di poterne datare l'inizio, mentre - notoriamente - a tutt'oggi non e' ancora disponibile un test in grado di diagnosticare una gravidanza nei primissimi giorni e, tantomeno, nelle primissime ore dopo un rapporto potenzialmente fecondante. A sua volta, peraltro, la stessa realizzazione di tali metodi di emergenza non risulta di fatto praticabile, poiche' - almeno nel caso dell'assunzione di sostanze ormonali - i prodotti impiegati sono di norma uguali a quelli comunemente prescritti a scopo contraccettivo, dei quali sono variate la somministrazione e la posologia. Appare, percio', ingiustificato ed arbitrario parlare, a questo proposito, di nuova area di clandestinita' dell'aborto - come viene fatto nell'interrogazione - e, conseguentemente, sembra azzardato ritenere che la mancanza di dati attendibili sulla contraccezione d'emergenza possa determinare effetti distorsivi sulla valutazione dei dati relativi alle interruzioni volontarie di gravidanza negli ultimi e nei primi anni di applicazione della legge n. 194 del 1978. Infatti, per quanto risulti ai competenti servizi di questo ministero, le relative metodiche, sebbene in misura inferiore, erano gia' disponibili e diffuse nel 1978. D'altra parte, non risulta in alcun modo accertato ne' appare logicamente dimostrabile che nel nostro parese esse si siano massivamente diffuse e siano state applicate soprattutto dopo l'emanazione della legge n. 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza. Il Sottosegretario di Stato per la sanita': Azzolini.



 
Cronologia
venerdì 15 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Dopo una latitanza di 24 anni, viene arrestato a Palermo Totò Riina, considerato capo di Cosa nostra.

giovedì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 271 voti a favore, 167 contrari e 99 astenuti, la proposta di legge A.C. 72 recante l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.Essa verrà approvata in via definitiva dal Senato il 25 marzo (legge 25 marzo 1993, n. 81).