Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00129 presentata da LONGO FRANCO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930121
La Camera, visto che l'articolo 89 dello schema di decreto legislativo sul pubblico impiego presentato dal Governo non risolve in via definitiva la questione del cumulo tra stipendio pubblico e indennita' di carica dei membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, a causa di una terminologia che rende inapplicabile il divieto di cumulo previsto dal citato articolo 89 alla totalita' dei dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, non essendosi usata una formulazione analoga a quella ricorrente nei testi di legge attualmente fondanti il meccanismo di cumulo (si tratta dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che parla dei "dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' i dipendenti degli enti e degli istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato...", mentre l'articolo 89 del decreto legislativo sul pubblico impiego parla solo di "dipendenti delle pubbliche amministrazioni"); visto che tale inapplicabilita' renderebbe ancor piu' arbitraria e intollerabile l'attuale situazione, non comprendendosi perche' dall'applicazione di un criterio di equita' e giustizia il divieto di cumulo - dovrebbero restare esclusi una parte dei dipendenti dello Stato (ad esempio i magistrati eletti parlamentari e consiglieri regionali, ecc.); visto che comunque l'articolo 89 dello schema di decreto rinvia di fatto alla prossima legislatura l'applicazione del divieto (salvo che per quei parlamentari che subentrassero in questa legislatura a parlamentari deceduti o dimissionari), configurandosi cosi' una situazione assurda che promette un parziale superamento, ma tutto spostato al futuro, di un meccanismo indifendibile, insostenibile, in aperto contrasto con esigenze di trasparenza e razionalita' e con la coscienza del Paese; visto che tale impostazione del decreto non appare giustificabile neppure alla luce di supposti "diritti acquisiti" valevoli solo per i parlamentari, i consiglieri regionali e i membri del Governo, impegna il Governo a formulare l'articolo 89 del decreto legislativo sul pubblico impiego in modo tale da superare completamente, e con applicazione immediata, il meccanismo di cumulo tra stipendio pubblico e indennita' di carica dei parlamentari e dei consiglieri regionali. (1-00129)