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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10014 presentata da GASPARRI MAURIZIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930126

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso: che Emanuele Macchi di Cellere, detenuto dal marzo 1991, attualmente presso il carcere di Rebibbia, e' stato condannato nel luglio del 1992 dalla Corte di Appello di Roma a sette anni per detenzione di armi; che pochi mesi dopo il suo arresto, avvenuto nel marzo del 1991, ha avuto un forte decadimento delle condizioni fisiche, che lo ha portato ad un calo ponderale da 72 chilogrammi a 50 chilogrammi, calo che non e' piu' riuscito a recuperare; che, su richiesta degli avvocati difensori di Emanuele Macchi di Cellere, nel secondo semestre del 1992 sono state effettuate perizie medico-legali disposte dal tribunale di Roma, al fine di far ottenere al detenuto gli arresti domiciliari; che tali perizie, datate 24 novembre 1992, hanno evidenziato il gravissimo stato di salute in cui versa il Macchi di Cellere, affermando in conclusione che "le attuali condizioni psico-fisiche di Emanuele Macchi di Cellere risultano per la loro gravita' non compatibili con il regime carcerario"; che in data 18 dicembre 1992 la Corte di Appello di Roma negava al detenuto gli arresti domiciliari e il ricovero presso un centro ospedaliero esterno al carcere, in base ad un semplice aumento di 2 chilogrammi del suo peso corporeo, fatto del tutto ininfluente nelle valutazioni complessive delle sue condizioni di salute -: quali siano i reali motivi per i quali la Corte di Appello di Roma ha rifiutato al detenuto gli arresti domiciliari e il ricovero presso un ospedale esterno al carcere; quali iniziative intenda assumere per accelerare le procedure di accertamento del pessimo stato di salute di Emanuele Macchi di Cellere, in quanto incompatibili con lo stato di detenzione. (4-10014)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. Emanuele Macchi di Cellere, gia' condannato, in I^ grado dal Tribunale di Roma e da quello di Rieti, in sede di appello avanti la Corte distrettuale, e' stato ritenuto colpevole di violazione della legge sulle armi (revolver Cobra, pistola mitragliatrice con matricola abrasa, 297 detonatori per innesco di esplosione costituenti congegno micidiale, micce, pistole Mauser, cartucce), e di ricettazione per fatti avvenuti tra il 7 e 8 marzo 1991. Per tali reati l'imputato in data 21 settembre 1992, e' stato condannato con la recidiva specifica reiterata, alla pena di anni 7, mesi sei di reclusione e lire 5 milioni di multa, oltre alle altre statuizioni di rito. In relazione all'istanza di remissione in liberta' per motivi di salute, si e' ritenuto in sentenza che occorresse una perizia di natura specialistica, come evidenziato dallo stesso consulente. Con ordinanza 1^ dicembre 1992 emessa in Camera di Consiglio, la Corte romana, rilevato che la perizia aveva concluso per l'incompatibilita' delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, chiedeva ulteriore relazione alla Direzione sanitaria dell'istituto di pena, essendo stato il Macchi assegnato ad un reparto specialistico. Con provvedimento del 22 dicembre 1992, la stessa Corte in Camera di Consiglio, atteso il parere negativo del P.G. alla concessione anche degli arresti domiciliari ed esaminata la relazione del medico del carcere, dalla quale risultava che le condizioni di salute del prevenuto non erano incompatibili con il regime carcerario, rigettava le istanze di revoca e/o di sostituzione della misura cautelare in atto, anche sotto il profilo della permanenza delle condizioni che la legittimavano. In particolare e' stato affermato dal sanitario del Carcere di Rebibbia che "la patologia di carattere neuropsichiatrico di cui e' sofferente il paziente, non sembra di gravita' tale da richiedere l'isolamento in P.O., tantomeno si ravvisa la necessita' di richiedere il ricovero in C.O.T.". Il provvedimento della Corte d'Appello di Roma e' stato confermato dal Tribunale per la liberta' in data 29 gennaio 1993, con il rilievo che non sussisteva la necessita' di un ricovero, per il quale comunque, l'istanza doveva essere proposta al giudice di sorveglianza. Nel merito la Cassazione in data 19 marzo 1993 ha dichiarato inammissibile il ricorso del coimputato Bernabei ed ha rigettato quello dei Macchi. Al momento il Macchi e' in stato di detenzione presso la casa circondariale di Rebibbia, ove e' adeguatamente assistito, trattandosi di un istituto fornito di attrezzata infermeria e di servizi medici specialistici. Le sue condizioni di salute risultano essere discrete e, in particolare, sono state definite "soddisfacenti" dal sanitario del carcere ove il medesimo Macchi e' ristretto. Si aggiunge, infine, che dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna spetta all'Autorita' giudiziaria di sorveglianza ogni valutazione e determinazione in ordine alla eventuale concessione al detenuto degli arresti domiciliari e alla compatibilita' o meno delle sue condizioni di salute con il regime penitenziario. Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.



 
Cronologia
venerdì 15 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Dopo una latitanza di 24 anni, viene arrestato a Palermo Totò Riina, considerato capo di Cosa nostra.

giovedì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 271 voti a favore, 167 contrari e 99 astenuti, la proposta di legge A.C. 72 recante l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.Essa verrà approvata in via definitiva dal Senato il 25 marzo (legge 25 marzo 1993, n. 81).