Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00514 presentata da TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930127
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso: che del conto denominato "protezione" n. 633369 di 7 milioni di dollari presso l'UBS di Lugano si dibatte ampiamente sulla stampa italiana per una iniziativa del giudice Dell'Osso che ne ha richiesto conoscenza, per il nome dell'intestatario e per quant'altro di notizie utili, all'autorita' giudiziaria svizzera da alcuni mesi; che rivedendo la documentazione depositata presso la Commissione di inchieste sulla Loggia P 2 emergono questi dati inconfutabili: vi e' stato un intenso scambio di comunicazioni tra l'autorita' giudiziaria svizzera e il Tribunale penale di Roma nel 1983 concernente la "Commissione rogatoriale nel procedimento penale contro Di Donna, Florio Fiorini, Robeto Calvi e Claudio Martelli". E' opportuno citare la lettera del 27 ottobre 1983 del giudice istruttore elvetico inviata al consigliere istruttore dottor Cudillo del Tribunale penale di Roma ove prendendo atto che nei confronti di Di Donna, Fiorini e Martelli "era stato emesso decreto di impromuovibilita' dell'azione penale". Si faceva questa osservazione di fondo: "Se nonostante l'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere - diceva il giudice svizzero - l'Ufficio istruzione penale di Roma chiede il proseguimento di prestazione di assistenza giudiziaria da parte svizzera in relazione alla predetta Commissione rogatoriale"; in caso affermativo occorreva vi fossero precisazioni per motivare questa domanda; che l'autorita' giudiziaria italiana in data 1^ febbraio 1984 richiedeva notizie in ordine all'esistenza del famoso conto protezione presso l'UBS di Lugano richiedendo l'intestazione del conto e il nominativo delle persone abilitate ad operare sul conto stesso; che in data 8 marzo 1984 l'autorita' giudiziaria svizzera faceva presente che rimaneva in essere il segreto bancario dopo l'archiviazione del procedimento penale, ma veniva chiarissimamente precisato che "se l'Ufficio istruzione penale di Roma dovesse avere ragioni fondate per richiedere i documenti del conto che interessa e per chiedere di rendere nota l'identita' del titolare del conto medesimo, il predetto Ufficio e' liberissimo di presentare una nuova Commissione rogatoriale ben specificata e in base alla quale la parte richiesta (Svizzera) potrebbe ritenere esistenti i presupposti per la ripresa del procedimento di assistenza giudiziaria -: quali sono stati i motivi per i quali l'Amministrazione giudiziaria italiana non abbia preso, fino da allora e in quella circostanza, alcuna iniziativa per conoscere il nome dell'intestatario del conto protezione, secondo la indicazione dei giudici elvetici, quali siano le responsabilita' nell'accaduto, chi cioe' si sia voluto coprire; quale sia l'intendimento del Governo attuale nei confronti di un problema di trasparenza che e' di grande rilevanza, per l'intera opinione pubblica, per i traffici illeciti della partitocrazia; se in particolare, il Governo non ritenga necessario intervenire presso le Autorita' svizere, come suo dovere, per far togliere il segreto bancario, e rendere cosi' possibile l'accertamento della verita' e raggiungere l'obiettivo di fare giustizia. (2-00514)