Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00739 presentata da MELILLA GENEROSO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930127
Ai Ministri dell'ambiente e delle finanze. - Per sapere - premesso che: dopo tensioni e incomprensioni tra i cacciatori e l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, nell'agosto del 1989, tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'agricoltura e foreste, la provincia dell'Aquila, i comuni e l'Ente Parco, si defini' un Protocollo d'intesa per la regolamentazione dell'attivita' venatoria a regime controllato nella fascia del pre-parco; con l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo si stabilirono i confini delle aziende faunistiche autogestite dai cacciatori locali nei 60 mila ettari del pre-parco puntando sulla responsabilizzazione diretta dei cacciatori nella gestione del territorio; il sistema di gestione del territorio della fascia del pre-parco veniva successivamente preso come esempio dagli altri cacciatori della provincia dell'Aquila i quali chiedevano all'Amministrazione provinciale di estendere quella gestione a tutto il territorio non compreso nella fascia del pre-parco; decine sono le aziende faunistiche autogestite dai cacciatori che nei fatti hanno anticipato quanto prevede la legge n. 157 del 1992 sulla caccia che lega il cacciatore al proprio territorio; le suddette aziende pagano alla regione annualmente gia' lire 1.600 ad ettaro per la concessione; la legge n. 438 del 14 novembre 1992 riconosce le suddette aziende faunistiche, che nella provincia dell'Aquila sono autogestite dai cacciatori e non hanno alcuno scopo di lucro, come beni di lusso, stabilendo una imposta di lire 10 mila ad ettaro; tale imposta e' un onere che ricade sui cacciatori che si accollano gia' direttamente il finanziamento di vari investimenti nelle suddette aziende; ad esempio nell'azienda faunistica dell'Alta Valle del Sagittario, di 5.400 ettari, i cacciatori locali hanno finanziato il recupero di 30 ettari di terre incolte e progetti di ripopolamento, in accordo col WWF Regionale e vari Istituti Universitari (coppia di lepri, reintroduzione della starna, ricerca sulla coturnice, ecc.); la tassazione prevista dalla legge n. 438 del 1992 compromette l'esistenza di queste aziende faunistiche nate dal bisogno di conciliare l'attivita' venatoria con l'insopprimibile esigenza di tutela nelle aree protette e nelle fasce del pre-parco -: se non ritenga che tali particolari aziende non possano essere confuse con quelle aventi fini di lucro e che per questo motivo vadano esentate dal pagamento della tassa prevista dalla legge n. 438 del 1992. (5-00739)