Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00129 presentata da MELELEO SALVATORE (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930127
La IV Commissione, premesso: che con la legge 27 dicembre 1990, n. 404, il Parlamento ha voluto eliminare delle ingiustizie perpetrate a danno di alcuni ufficiali; che a distanza di quasi due anni dalla entrata in vigore della legge n. 404 del 1990, malgrado 3 risoluzioni (n.7-00432 dell'onorevole Savio ed altri, la n. 7-00464 dell'onorevole Gasparotto ed altri e la n. 7-00015 dell'onorevole Sospiri) approvate in Commissione ed accettate dal Governo, l'Amministrazione della difesa, ricorrendo ad inammissibili espedienti, a tutt'oggi non ha emanato i relativi provvedimenti come richiesto dalla legge e dalle risoluzioni; che l'Esecutivo nella emanazione dei provvedimenti riguardanti alcuni ufficiali non vuole tener conto delle decisioni della Corte dei conti e degli Organi giurisdizionali, negando agli stessi quei benefici che la Corte dei conti e gli Organi giurisdizionali hanno riconosciuto ad alcuni ricorrenti, venendo meno a quel principio in virtu' del quale le decisioni vengono estese automaticamente ai provvedimenti posti in essere in date successive alle decisioni stesse, impegna il Governo ad assumere ogni idonea iniziativa affinche' abbia compiuta ed integrale attuazione in tempi certi e appresso indicati, il contenuto della legge 27 dicembre 1990, n. 404, della presente risoluzione e delle risoluzioni citate in premessa, a vigilare affinche' l'applicazione della legge 27 dicembre 1990, n. 400, e delle risoluzioni in Commissione, abbiano pratica e completa attuazione entro 90 giorni dalla data della presente risoluzione, a presentare, entro 100 giorni dalla data della presente risoluzione una dettagliata relazione su quanto e' stato fatto. A tal proposito si ricorda e si precisa che: con l'articolo 2, comma 4, punto 9-sexies il Parlamento ha inteso eliminare una grave ingiustizia perpetrata a danno degli ufficiali provenienti dai territori inaccessibili stabilendo in sintesi che: a) gli ufficiali in servizio al 9 ottobre 1980, sono promossi al grado superiore con anzianita' e decorrenza assegni dalla data di entrata in vigore della legge n. 574 del 1980 e precisamente dal 9 ottobre 1980; b) i tenenti colonnelli di cui alla legge n. 808 del 1965, cessati dal servizio a domanda, che alla data del 9 ottobre 1980 non avevano superato i limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965, sono promossi al grado superiore con anzianita' riferita al giorno antecedente la cessazione dal servizio ma con decorrenza assegni dal 9 ottobre 1980, da calcolarsi sulla anzianita' maturata a tale data. Agli stessi, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, competono il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che sarebbero loro spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', nel nuovo grado, compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio, ivi compresi i benefici concessi, in costanza di servizio, agli ufficiali in servizio permanente dalle singole leggi a partire dalla legge 11 maggio 1980, n. 312, e di quelle emanate sino alla data prevista per la cessazione dal servizio di ogni singolo ufficiale e le decisioni della Corte dei conti e degli Organi giurisdizionali nei riguardi dei dirigenti civili e militari. Torna utile ricordare al Governo come - per la resistenza dell'Amministrazione difesa agli oneri previsti dalla legge n. 52 del 1979, l'Erario ha anche dovuto far fronte alle spese legali, interessi, rivalutazione monetaria, ecc., che le decisioni, in seguito a ricorsi, della Corte dei conti e degli Organi giurisdizionali, devono essere applicate automaticamente a tutti gli atti emessi a favore dei dipendenti statali, successivamente alla pubblicazione delle decisioni stesse e che, in omaggio alla vigente normativa, il funzionario che nega diritti sanciti dalla legge, risponde in solido e deve risarcire l'eventuale danno subito dall'Amministrazione per esborso di somme per interessi, rivalutazione monetaria, spese legali ecc.; con l'articolo 10 il Parlamento ha chiarito che l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, va applicato d'ufficio anche nei confronti degli ufficiali dei Corpi logistici dell'esercito quali previsti dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, che siano stati sopravanzati nelle promozioni ai vari gradi, compreso quello di colonnello dagli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, di pari anzianita' di servizio da ufficiale, promossi ad anzianita' in costanza di servizio, e quindi a pieno titolo, al grado di colonnello ai sensi del quinto e sesto comma dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, appartenenti al ruolo ed alle specialita' corrispondenti, in applicazione delle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, e 20 settembre 1980, n. 574; con l'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, si e' voluto determinare la decorrenza dalla quale devono essere eliminati gli scavalcamenti avvenuti nei vari ruoli. E' chiaro che la norma deve essere applicata sino alla completa eliminazione degli scavalcamenti; con l'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il Parlamento ha inteso definire la decorrenza e le modalita' delle promozioni degli ufficiali del ruolo ad esaurimento del servizio permanente la cui anzianita' deve essere riferita al giorno successivo del pari anzianita' di grado dei ruoli normali e speciali dello SPE (servizio permanente effettivo) a decorrere dal 1^ gennaio 1981 e la conseguente rideterminazione di anzianita' per gli ufficiali dello SPE scavalcati sino alla completa eliminazione della disparita' di trattamento. (7-00129)