Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00753 presentata da RONZANI GIANNI WILMER (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930128
Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che: l'articolo 72 del nuovo codice della strada individua i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e che ai sensi del comma 3, lettera d) del detto articolo, gli autoveicoli debbono essere equipaggiati con un segnale mobile plurifunzionale di soccorso; si tratta di un obbligo assistito da una sanzione amministrativa per il caso di violazione (il comma 13 dell'articolo 72 prevede il pagamento di una somma dalle 100 mila alle 400 mila lire); il regolamento di attuazione del codice della strada, a cui l'articolo 72 del codice rinvia, indica le situazioni che legittimano l'uso del segnale mobile plurifunzionale, le caratteristiche dello stesso (articolo 230), nonche' i particolari costruttivi (articolo 231) del dispositivo; e' a carico dell'utente l'onere di dotare l'autoveicolo del segnale mobile plurifunzionale (articolo 230 comma 12 del regolamento di attuazione); l'operativita' della norma che impone l'adozione del dispositivo di sicurezza (articolo 72 del codice) viene assoggettata al regime transitorio dell'articolo 235 del nuovo codice della strada. Il comma 3 del detto articolo prevede, infatti, che le norme costruttive e di equipaggiamento e relative ad accertamenti tecnici per la circolazione (Sezione I del capo III del titolo II) - cioe' gli articoli da 71 a 81 - si applichino a quei veicoli la cui costruzione inizia dal 1^ luglio 1993. Per i veicoli gia' circolanti, invece, e per quelli che, in costruzione nel detto termine, vanno immessi in circolazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice (1^ gennaio 1993), e' consentita la circolazione con le caratteristiche costruttive e con i dispositivi di equipaggiamento stabiliti dalle disposizioni gia' vigenti. E' chiara la portata della norma transitoria relativamente alle norme del codice riferite a caratteristiche costruttive ovvero a dispositivi di equipaggiamento di cui i veicoli debbono essere muniti a cura di chi li costruisce. Per quel che concerne, invece, l'equipaggiamento con segnale mobile plurifunzionale di soccorso (che - si ricorda - e' a carico dell'utente), una interpretazione letterale della norma transitoria comporterebbe l'esclusione dall'obbligo della gran parte del parco vetture circolante, anche per i prossimi anni; tale strumento, come e' stato evidenziato in sede parlamentare e da numerosi e qualificati esperti, e' ininfluente ai fini della sicurezza; l'adozione obbligatoria di tale strumento comporterebbe un onere non indifferente senza che ad esso corrispondano dei vantaggi in termini di maggiore sicurezza; l'interpretazione secondo cui sarebbero esonerati dall'obbligo di dotare gli autoveicoli gia' circolanti avrebbe almeno il vantaggio di non far gravare per milioni di automobilisti un onere che non ha alcuna plausibile giustificazione -: se non ritenga di doversi attenere all'interpretazione letterale predetta secondo cui da tale obbligo sono esonerati gli autoveicoli in circolazione; se in conseguenza di cio' non ravvisi per ragioni di equita', l'opportunita' di rendere facoltativa l'adozione di tale dispositivo anche per i restanti autoveicoli. (5-00753)