Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00132 presentata da CRIPPA FEDERICO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19930128
La IV Commissione, considerato che l'articolo 2 della legge n. 772 del 1972, stabilisce che gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, possono produrre domanda di obiezione di coscienza entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi; considerato che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1139/1977 specifica che la domanda di obiezione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui gli interessati sono effettivamente tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per ragioni di eta' o per essere venuti meno i motivi per ritardo o rinvio del servizio militare di leva; inteso che il termine temporale definito dalle parole "entro il 31 dicembre" per la presentazione della domanda di obiezione di coscienza indicato nella legge n. 772 del 1972, e nel decreto del Presidente della Repubblica 1139/1977 va chiaramente inteso come termine utile ultimo e quindi non pregiudicante l'usufruizione da parte del cittadino interessato di altri benefici quali il rinvio per motivi di studio; visto che l'amministrazione della difesa sino al 1988 non ha mai ravvisato alcuna contraddizione tra la presentazione della domanda di obiezione di coscienza e la continuazione del beneficio del rinvio per motivi di studio; visto che nel dicembre del 1990 la direzione generale della leva ha emesso un prontuario per la gestione delle domande di obiezione di coscienza dove veniva specificamente affermato che il giovane aspirante obiettore aveva il diritto di continuare ad usufruire del rinvio per motivi di studio; visto che nell'allegato alla circolare n. 470 del 18 luglio 1992, recante "chiamata alle armi per gli arruolati nell'esercito e nell'aeronautica per l'anno 1993" si afferma invece che potranno presentare domanda di obiezione di coscienza prima del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui sono tenuti a rispondere alla chiamata alle armi solo coloro che intendano rinunciare al ritardo o rinvio ottenuto dichiarandosi disponibili al servizio immediatamente o, al massimo, a decorrere dall'inizio dell'anno successivo; considerato che la circolare n. 470 del 18 luglio 1992, interpreta inesattamente la normativa in vigore e di fatto costituisce un grave attacco al diritto allo studio per decine di migliaia di giovani; considerato infine che alcuni distretti militari inviano comunicazioni ai giovani che abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza, intimando loro di rinunciare al rinvio per motivi di studio, pena "l'archiviazione" della domanda di obiezione, commettendo in tal modo un grave illecito amministrativo, impegna il Governo: a modificare immediatamente la circolare n. 470 del 18 luglio 1992, nella parte in cui impone al giovane che abbia presentato domanda di obiezione di coscienza di non usufruire, qualora ne abbia diritto, del rinvio per motivi di studio, pregiudicando in tal modo il diritto allo studio; ad emettere immediatamente una circolare in cui si specifica che la presentazione della domanda di obiezione di coscienza non costituisce ostacolo alcuno alla continuazione del rinvio per motivi di studio, qualora se ne abbia diritto; a dare immediato avviso di tale modifica ai distretti militari ed alle capitanerie di porto, onde evitare disguidi; ad intimare a distretti militari e capitanerie di porto di non procedere in nessun caso alla archiviazione delle domande di obiezione, vista l'estrema gravita' ed irregolarita' di una tale prassi. (7-00132)