Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00528 presentata da COLAIANNI NICOLA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930202
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e per i beni culturali e ambientali per sapere - premesso che: dal mese di febbraio 1992, nella via della Stazione Vaticana all'interno dello Stato del Vaticano, e' stata demolita la Casa di Santa Marta, edificio ottocentesco utilizzato per residenze temporanee di alti prelati; la simulazione operata dai progettisti del futuro edificio dimostra che la realizzazione del progetto comportera' la scomparsa dell'unica visuale della fabbrica di San Pietro nella sua integrita' formale di abside, attico, tamburo e cupola, cosi' come progettata da Michelangelo; la "citta' di San Pietro" e' inserita nella "Convenzione del patrimonio mondiale" approvata dall'Unesco nel 1975, che impegna gli stati a tutelare oltre 300 monumenti e localita' che hanno un valore tale da interessare l'umanita'; la demolizione della Casa di Santa Marta e la progettazione del nuovo edificio, in avanzato stato di realizzazione, vengono gestite dalle autorita' vaticane in assoluta autonomia, senza che lo Stato italiano vi ravvisi violazione di obblighi internazionali (come si rileva dalla risposta del Ministro degli affari esteri 1/2981 del 19 novembre 1992, all'interrogazione parlamentare n. 4/06400); in forza dell'articolo 9 della Costituzione, tuttavia, la Repubblica "tutela il paesaggio" e tale norma e' collocata tra i "princi'pi fondamentali" della Costituzione, che non possono essere contrastati o superati neppure dalla legislazione comunitaria (Corte Costituzionale n. 183 del 1973; n. 314 e n. 170 del 1984; n. 1146 del 1988) e, in quanto "supremi" dalle stesse norme di derivazione concordataria o pattizia (Corte Costituzionale n. 30 del 1971; n. 203 del 1989; n. 13 del 1991): cio' si ricava del resto dallo stesso preambolo dell'accordo del 18 febbraio 1984, in cui essi vengono espressamente richiamati come referente-limite delle modificazioni ivi apportate, riguardanti anche l'interpretazione di alcune norme del trattato (articoli 1, 23 cpv: cfr. i punti 1 e 2 del protocollo addizionale); d'altro canto, lo stesso articolo 12.1 dell'accordo citato stabilisce che "la Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico". Vero e' che nella proposizione successiva si prevede, specificamente, la collaborazione solo della Chiesa all'armonizzazione dell'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, ma l'assolutezza del principio posto dalla prima proposizione e' tale da non poter escludere la reciproca collaborazione dello Stato in funzione del paesaggio. Questa collaborazione funzionale - cui ancora recentemente le Parti si sono impegnate prorogando la durata della Commissione paritetica Governo-CEI - non e' incompatibile con il divisto d'ingerenza stabilito dall'articolo 4 del trattato lateranense -: se l'ambasciata presso la Santa Sede abbia trasmesso il parere governativo sull'impatto paesaggistico del progetto di ristrutturazione di "Casa di San Marta" e, in caso negativo, se l'ufficio del contenzioso diplomatico abbia svolto in proposito una relazione e con quale contenuto; se il Governo non ritenga di formulare il detto parere alla stregua del principio fondamentale di tutela del paesaggio, contenuto nell'articolo 9 Cost., e del principio di collaborazione stabilito dall'accordo del 18 febbraio 1984; se il Governo non ritenga, ove trovi ostacolo nell'altra Parte l'interpretazione di questo principio, di affidare alla commissione paritetica ai sensi dell'articolo 14 accordo citato la "ricerca di un'amichevole soluzione" del problema della valutazione dell'impianto paesaggistico dei progetti edilizi relativi agli immobili della Citta' del Vaticano e della Santa Sede in Italia (articoli 13-16 Trattato). (2-00528)