Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00779 presentata da NUCCIO GASPARE (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19930202
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la legge n. 257 del 27 marzo 1992 prevede, entro un anno, la totale cessazione dell'impiego dell'amianto, sulla base del principio che, con l'aumento del periodo di esposizione, maggiore e' il rischio di contrarre malattie, che, comunque, non esiste il "rischio zero" e che non esiste un limite di soglia di fibre al di sotto del quale sicuramente non si manifesta il tumore; con la succitata legge sono stati previsti contributi economici per l'innovazione e la riconversione produttiva delle imprese utilizzanti amianto e condizioni di trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato; la legge individua un ben preciso elenco di prodotti contenenti amianto, o per la cui produzione e' necessario l'amianto, interessati da quanto previsto dalla legge; nonostante cio' i lavoratori che vengono individuati direttamente come interessati dai provvedimenti succitati sono soltanto quelli delle miniere o delle cave di amianto; quasi nessuna ditta ha pagato all'INAIL il cosiddetto "rischio malattia", pur prevedendo in moltissimi casi lavorazioni che utilizzavano l'amianto; cio' determina l'assurda situazione di lavoratori che, pur essendo stati esposti per anni al contatto con l'amianto non hanno alcun mezzo, se non la contrazione di malattie, per dimostrare la loro condizione di soggetti a rischio -: se non ritenga di dover emanare delle direttive tese ad evitare disparita' fra i lavoratori e che in particolare prevedano: il riconoscimento dei benefici previsti dai punti 7 e 8 dell'articolo 13 della succitata legge n. 257 del 1992 a tutti i lavoratori che possano dimostrare (anche solo attraverso il libretto del lavoro) di aver lavorato in aziende interessate dalla produzione dei prodotti di cui alla tabella allegata alla stessa legge; l'applicazione del coefficiente dell'1,5 a tutto il periodo di esposizione e non solo agli anni successivi al decimo. (5-00779)