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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00677 presentata da LUCCHESI PINO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930202

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso: che la legge 4 maggio 1990 n. 107 disciplina in modo organico la raccolta, il frazionamento, la conservazione e la distribuzione di sangue umano e dei suoi componenti allo scopo di porre rimedio al grave squilibrio tra offerta (insufficiente) di plasma da parte dei donatori italiani e fabbisogno (crescente) di componenti plasmatici e di prodotti emoderivati; che la normativa prevista dalla predetta legge 107 (frutto di un lungo e travagliato iter parlamentare) ha peraltro sollevato dubbi e perplessita' fin dalla sua emanazione, anche da parte delle comunita' medica e scientifica, perche' sostanzialmente non rispondenti all'evoluzione del mercato interno, alle tendenze in atto in altri paesi europei e soprattutto alle esigenze di garanzia e sicurezza dei malati e, poi perche', in definitiva, contraddittoria rispetto alle finalita' perseguite; che i fatti sembrano aver dato e dare ragione a tali perplessita' non essendosi ancora determinate le condizioni (per le ragioni sopradette) di carattere operativo per l'emanazione del previsto decreto necessario alla piena attuazione della norma e al raggiungimento della finalita' specifica; che in particolare (per effetto dell'articolo 10, terzo comma della legge 107) si e' difatti istaurato una sorta di monopolio legale della produzione degli emoderivati a vantaggio delle sole ditte nazionali (appartenenti infatti al medesimo gruppo) che diventerebbero legittimate, in via esclusiva, a stipulare convenzioni con le regioni ( e, per esse, con i centri regionali di coordinamento e compensazione) aventi per oggetto la produzione di emoderivati ricavati dalla lavorazione del plasma raccolto a livello regionale; che dal criterio (previsto sempre dallo stesso articolo 10) in base ai quali il Ministero della sanita' dovra' scegliere tali ditte, cioe' quello secondo il quale le ditte prescelte dovranno "svolgere interamente i processi produttivi in impianti di frazionamento o lavorazione situati sul territorio nazionale", potrebbe discendere l'esclusione a priori di tutte le imprese che da sempre operano nel settore con esclusivo impegno nel campo della ricerca e in particolare quelle con impianti di produzione nei Paesi europei; che si determinerebbero cosi' le condizioni di una palese violazione del Trattato istitutivo della CEE (specialmente gli articoli 30, 31 e 32) nonche' della direttiva CEE 89/381 in base alla quale l'autosufficienza nazionale in materia di plasma e di prodotti emoderivati va perseguita dagli Stati membri nell'ambito del principio dell'autosufficienza europea (articolo 3, n. 4); e quindi di un probabile intervento dell'autorita' comunitaria preposta alla garanzia delle norme di concorrenza; che, inoltre, venendosi a realizzare una sorta di monopolio nazionale, le aziende prescelte diverranno inevitabilmente piu' attente ai profitti che alla sicurezza dei prodotti e alla efficienza, con effetti dannosi facilmente intuibili; che comunque i primi tentativi di attuazione della legge 107 stanno provocando la reazione delle ditte discriminate italiane ed europee che hanno gia' impugnato o minacciano di impugnare in varie parti d'Italia e di fronte ai competenti organi comunitari le gare illegittimamente bandite, accrescendo costi e disagi (derivanti dallo stato di incertezza) per le pubbliche amministrazioni interessate la cui attivita' viene di fatto paralizzata -: quale sia l'avviso del Governo sulla complessa materia e per sapere quali iniziative di competenza si intendano porre allo studio ai fini dell'adeguamento della predetta legge 107 alla logica comunitaria e alle mutate esigenze della produzione di emoderivati volte al raggiungimento dell'autosufficienza del plasma e dei prodotti emoderivati nell'ambito della comunita' europea. (3-00677)

 
Cronologia
giovedì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 271 voti a favore, 167 contrari e 99 astenuti, la proposta di legge A.C. 72 recante l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.Essa verrà approvata in via definitiva dal Senato il 25 marzo (legge 25 marzo 1993, n. 81).

mercoledì 3 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    In seguito allo scandalo di Tangentopoli e all'arresto di numerosi esponenti politici, alla Camera si discute la mozione di sfiducia al Governo presentata, a norma dell'articolo 115 del regolamento, da Occhetto ed altri esponenti del partito democratico di sinistra (PDS).La mozione sarà respinta con 255 voti a favore e 321 contrari.