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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00536 presentata da PANNELLA MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19930204

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere: 1) se risulti al Governo che sia vero che nello "scandalo delle fioriere" in cui e' coinvolta l'intera Giunta municipale di Reggio Calabria, imputata di reati di abuso e falso d'ufficio, l'unico assessore escluso dal provvedimento coercitivo richiesto dal PM sia stato quello alle finanze, nonostante tale carica fosse quella preposta all'autorizzazione di spesa; 2) se risulti sia vero che il rinvio a giudizio per l'inchiesta delle fioriere sia stato chiesto il 18 novembre 1992, circa un mese dopo la data nella quale e' stato chiesto quello per lo scandalo della costruzione del Centro Direzionale (che ne e' derivato) e quindici giorni dopo la scadenza per il deposito delle liste elettorali; 3) se non sia lecito il dubbio, come pare agli interrroganti, che in tal modo si sia voluto permettere la candidatura dell'assessore di cui sopra che non avrebbe potuto esser candidato se la richiesta di rinvio a giudizio fosse stata depositata prima della data di scadenza per la presentazione delle liste elettorali; 4) se risulti sia vero che nei confronti dell'ex Sindaco di Reggio Calabria, dottor Licandro, nonostante ci fosse a suo carico un provvedimento di custodia cautelare, il provvedimento sia stato revocato in 24 ore, pur essendo emersi a suo carico numerosi nuovi episodi di concussione e di corruzione, il 25 luglio 1992, subito dopo l'interrogatorio; 5) se risulti sia vero che nei confronti del medesimo Licandro non fosse stata svolta alcuna indagine patrimoniale; 6) se risulti sia vero che nel procedimento relativo al Centro Direzionale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi componenti il Consiglio Comunale di Reggio Calabria per il reato di ricettazione di pochi milioni (da 3 a 15 milioni ciascuno), solo ed esclusivamente in base alle dichiarazioni del Licandro, senza acquisizione di riscontri e senza che nessuna indagine fosse stata svolta nemmeno sulla posizione dello stesso nei confronti di chi accusava e di chi eventualmente scagionava o ometteva di accusare; 7) se risulti sia vero che l'ex Sindaco Licandro negli interrogatori suddetti abbia affermato di avere distribuito le tangenti da lui percepite a molti politici, pressoche' tutti suoi avversari e ne abbia indicato un ammontare la cui somma superava l'importo delle tangenti che egli stesso affermava di avere riscosso; 8) se risulti sia vero che il PM Pennisi ed il GIP Ielasi abbiano entrambi violato il disposto di cui all'articolo 285 cp, il primo disponendo che Licandro, colpito il 24 luglio 1992 da provvedimento di custodia cautelare in carcere (era emerso che per l'acquisto delle fioriere aveva percepito delle tangenti), fosse trasferito invece che in carcere, in una caserma; il secondo (sembra peraltro avere avuto rapporti privati con il Licandro), interrogandolo il 25 luglio 1992 nella detta caserma, senza pretendere che gli venisse messo a disposizione con l'obbligatorio trasferimento in carcere; 9) se sia vero che il Licandro: inserito, come da sue stesse dichiarazioni in un vasto sistema di spartizioni di tangenti; gia' coinvolto, da prima che ricoprisse la carica di Sindaco, insieme alla moglie ed al padre, in procedimenti penali per forniture effettuate dalla Soc. OFFICE STYLE della moglie in favore della Amministrazione Provinciale di cui il padre era Presidente senza le normali procedure di gara; coinvolto, in numerosi altri procedimenti penali tra cui quello relativo al palazzetto dello Sport, i cui arredi tra l'altro erano stati forniti all'epoca in cui egli era Assessore ai Lavori Pubblici, per interposta persona, dalla societa' della moglie dello stesso; sia stato immediatamente posto agli arresti domiciliari e quindi lasciato libero, nonostante non fossero state nemmeno identificate le ditte che a suo dire gli versavano mensilmente cospicue tangenti, mentre le persone da lui accusate dalla ricettazione di qualche milione venivano lasciate in carcere per oltre due mesi e si trovano ancora oggi agli arresti domiciliari; 10) se sia vero che il PM Pennisi ed il GIP Ielasi abbiano violato anche le disposizioni contenute negli articoli 259 e 316 cpp nonche' le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del decreto Martelli: il primo, omettendo di svolgere sul Licandro, che pure e' titolare sia direttamente che tramite la moglie e altri fiduciari di un ingente patrimonio immobiliare e di partecipazioni societarie (tra cui la Fidam), qualsiasi indagine patrimoniale, e di chiedere il sequestro dei beni dello stesso; il secondo addirittura autorizzandolo, in data 15 settembre 1992, a rilasciare al difensore avvocato Taverniti procura generale ad negotia, facendo uso a tal fine, ove lo gradisse, di "adeguata scorta" per portarsi dal Notaio Meale di Roma; 11) se sia vero che il GIP Ielasi e il PM Pennisi in data 24 settembre 1992 abbiano autorizzato il Licandro, ancora agli arresti domiciliari, ma autorizzato ad andare in giro per l'Italia (Palmi, Lametia, Roma ed altre localita' ignote), a recarsi in localita' di suo gradimento per rilasciare un'intervista a "l'Espresso" sui fatti di causa al di fuori di qualsiasi controllo; 12) se sia vero che il GIP di Reggio Calabria, dovendo essere super partes e, estraneo alle indagini, di fatto proceda in meccanica e preventiva intesa, senza autonomia rispetto all'ufficio del PM, talche': il 31 agosto 1992, dopo gli arresti per le vicende delle fioriere, rilasciava al Corriere della Sera intervista in cui, espresso il suo compiacimento per i provvedimenti da lui stesso emessi ("Sa cosa significa mettere sotto inchiesta una Giunta intera?"), preannunciava nuovi provvedimenti coercitivi ("non siamo che agli inizi... la torta degli appalti non si limita agli arredi urbani"); il 5 settembre 1992 emetteva, in totale accoglimento delle richieste del PM e senza avere avuto nemmeno il tempo di esaminare gli atti, (composti da centinaia di pagine), perche' trasmessogli solo il giorno prima (tanto da non avvedersi di un macroscopico errore commesso dal PM nella contestazione a carico dell'assessore La Face), provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di ben 23 persone per una serie interminabile di reati che vanno dalla concussione alla corruzione, alla estorsione, alla ricettazione; il 9 settembre 1992 concedeva gli arresti domiciliari all'Assessore Latella Antonino che gliene aveva fatto richiesta in tono minatorio: "...il dottor Pennisi mi ha gia' dato parere favorevole..."; rigettava, invece, le istanze degli altri arrestati per i quali il PM aveva espresso parere contrario, apoditticamente e genericamente affermando che sussisteva il pericolo che gli stessi commettessero reati della stessa specie e inquinassero le prove; 13) se sia vero che il PM ed il GIP di Reggio Calabria abbiano violato i diritti della difesa: a) impedendo e per asserite e imprecisate esigenze istruttorie (mentre di contro venivano rilasciati comunicati stampa, convocate conferenze stampa e rilasciate interviste) i colloqui degli arrestati con i difensori, in violazione della tassativa disposizione dell'articolo 104 cpp che impone per un provvedimento di tale gravita' "decreto motivato" ed "eccezionali ragioni di cautela"; b) trasmettendo lo stesso GIP Ielasi al Tribunale del Riesame gli atti dopo oltre un mese dal deposito dell'appello degli arrestati, che invece per tassativa disposizione dell'articolo 310, 2^ comma avrebbero dovuto essere trasmessi entro il giorno successivo; c) provvedendo, ancora il GIP Ielasi, con sistematico ritardo e sempre oltre il decimo giorno, sulle istanze di rimessione in liberta' degli arrestati, su cui avrebbe dovuto provvedere ex articolo 128 cpp, entro 5 giorni, nonostante che tra una istanza e l'altra nessun ulteriore esame degli atti dovesse essere e fosse poi compiuto; 14) se sia vero che il GIP Ielasi abbia negato la liberta' a persona ultrasessantenne con la motivazione "non appare sufficiente la parziale ammissione di avere ricevuto qualche pensierino, atteso che l'importante carica dallo stesso ricoperta esigerebbe una collaborazione piena ed incondizionata"; 15) se sia vero che lo stesso GIP abbia rigettato l'istanza di arresti domiciliari per altro arrestato, imputato di ricettazione di qualche milione e detenuto in carcere da oltre un mese, motivando con "l'intensita' del dolo" motivazione non prevista dall'articolo 274 cpp tra le condizioni che giustificano l'emissione di un provvedimento coercitivo e il mantenimento della carcerazione; 16) se sia vero che il rigetto delle istanze di rimessione in liberta' sia stato quasi sempre motivato con un semplice e generico riferimento ad astratti dettati del codice; 17) se sia vero che il PM Pennisi abbia sistematicamente omesso non solo di procedere, ma anche di svolgere qualsiasi indagine nei confronti di appartenenti ad aree politiche ben determinate, come la Lega delle Cooperative - CMC - e pesantemente coinvolti dallo stesso Licandro nella vicenda dell'appalto e delle tangenti del Centro Direzionale di Reggio Calabria e della relativa turbativa d'asta; 18) se sia vero che il Tribunale del Riesame, abbia respinto l'istanza del PM Cutroneo di ammissione di provvedimenti coercitivi nei confronti della stessa Giunta Regionale, per i reati di abuso e falso mentre in ipotesi analoga aveva respinto l'istanza di remissione in liberta' dei componenti della Giunta Comunale; 19) se sia vero che gli imputati e i loro difensori si siano sentiti minacciati dal PM Pennisi perche' essi si rifiutavano di confessare fatti che sostenevano di non avere commesso e di indicare responsabilita' altrui; 20) se sia altresi' vero che un collegio del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria sia presieduto dal dottor Caputi che ha riportato condanna penale poi amnistiata in seguito a denuncia contro di lui presentata da pubblici amministratori, e che inoltre, quale esponente dell'Archeoclub e del Circolo Velico di Reggio Calabria, aveva ottenuto cospicui finanziamenti dalla amministrazione comunale, provinciale e regionale calabrese; 21) se sia vero che il Collegio presieduto dal dottor Caputi abbia negato agli arrestati la rimessione in liberta' con la considerazione: "appare altamente probabile che vi siano ancora partite ed affari in sospeso che potrebbero essere conclusi ove gli odierni ricorrenti riacquistassero la liberta'", senza peraltro considerare che gli stessi erano imputati solo di avere ricevuto - nel '90 e solo allora - esigue somme di denaro dal Licandro che era stato rimesso in liberta' lo stesso ben poteva concludere "gli affari in sospeso" avendo egli stesso ammesso di avere continuato a percepire ingenti tangenti, mensilmente da ditte di cui non aveva nemmeno ritenuto di indicare il nome, fino al momento dell'arresto; 22) se sia vero che i Carabinieri del Reparto operativo di Reggio Calabria abbiano espressamente denunciato con rapporto 3 ottobre 1992 violazioni del segreto istruttorio ad opera dei "magistrati inquirenti" e nessun seguito sia stato dato a tale denuncia; 23) se il Ministro abbia avuto contezza degli episodi tutti di cui sopra e quali misure - eventualmente - egli abbia assunto per accertarne la fondatezza e, se del caso, assumere le iniziative di competenza al fine della promozione dell'azione disciplinare davanti al CSM. (2-00536)

 
Cronologia
mercoledì 3 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    In seguito allo scandalo di Tangentopoli e all'arresto di numerosi esponenti politici, alla Camera si discute la mozione di sfiducia al Governo presentata, a norma dell'articolo 115 del regolamento, da Occhetto ed altri esponenti del partito democratico di sinistra (PDS).La mozione sarà respinta con 255 voti a favore e 321 contrari.

mercoledì 10 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Claudio Martelli, ricevuto un avviso di garanzia per concorso in bancarotta fraudolenta riguardo al fallimento del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, rassegna le dimissioni dalla carica di Ministro di Grazia e giustizia e dal Partito socialista.