Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00788 presentata da FORTUNATO GIUSEPPE MARIO ALBINO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930204
Ai Ministri della sanita' e dell'industria, commercio e artigianato. - Per conoscere - premesso che: il Decreto Legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, inerente l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque naturali, all'articolo 21, comma 1, stabilisce che "I riconoscimenti delle acque minerali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto ... ecc., sono sottoposti a revisione entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le modalita' di cui all'articolo 3". Aggiunge, "La domanda di revisione deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Le Aziende che non hanno presentato domanda nei termini di cui sopra secondo la Direzione Generale dei Servizi Igiene Pubblica sono circa 75 in tutta Italia e riguardano piccole e medie aziende -: se il termine di presentazione della domanda di revisione nel termine di tre mesi debba essere considerato un termine indicativo di ordine amministrativo, considerato che non esiste in effetti una qualsiasi penale in caso di superamento del termine, ferma restando nella sostanza la scadenza in 36 mesi; se, nel caso specifico, di acque minerali naturali gia' soggette ad altre normative, era ipotizzato un provvedimento sospensivo valido solo fino alla effettiva presentazione della domanda (e cioe' per il solo periodo che va da scadenza dei 3 mesi stabiliti dal comma 1 dell'articolo 21 fino alla data di presentazione della domanda stessa); se e come, la ritardata presentazione della sola domanda, fermo restando il termine di revisione in 36 mesi, possa essere considerata una formale rinuncia, tutt'altro che appalesata, ma certamente confermata con altri procedimenti di adeguamento normativo alla stessa legge (vedi decreto del Presidente della Repubblica n. 715 del 22 luglio 1992 e tutti gli altri procedimenti inerenti il mantenimento in esercizio della concessione) in perfetta armonia con le leggi che regolano la materia; con quali provvedimenti Amministrativi e/o Legislativi sia possibile superare l'ostacolo considerato il caso specifico di acque minerali gia' soggette ad altre normative in quanto utilizzate presso stabilimenti termali a scopo terapeutico e quindi direttamente connesse. (5-00788)