Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00872 presentata da COMINO DOMENICO (LEGA NORD) in data 19930218
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. - Per sapere - premesso che: i regolamenti CEE n. 3766 del 1991 e 615 del 1992 stabiliscono l'adozione di "Piani di Regionalizzazione" indicanti i parametri di individuazione delle distinte aree produttrici, ai fini dell'applicazione del premio ai produttori di semi oleosi e di seminativi; l'applicazione dei criteri porta all'individuazione di zone omogenee per caratteristiche strutturali in funzione delle rese, come stabilito in Italia dalla circolare n. 28 dell'11 maggio 1992 e successivo decreto n. 302 del 25 maggio 1992 che hanno individuato dette aree e i relativi Comuni in base ISTAT; l'appartenenza alle singole aree rappresenta il criterio unico per la determinazione del valore del premio che risulta conseguentemente soggetto ad una significativa graduazione corrispondere ad una maggiore entita' le aree montane e ad una minore entita' per quelle di pianura; l'aver adottato, con il Piano di Regionalizzazione relativo ai semi oleosi per il 1992, nonche' con quello relativo ai seminativi relativo al 1993, come criterio di individuazione delle aree, i confini dei singoli Comuni, determina discriminazioni irragionevoli con conseguenti ingiustificati trattamenti diversificati tra aziende di pari caratteristiche strutturali e di resa dei terreni; alcuni Comuni, come ad esempio quelli di Barge, Envie e Castigliole Saluzzo della Provincia di Cuneo, pur essendo inseriti nella zona della "Pianura Padana Collinare", sono caratterizzati, all'interno del proprio territorio, da peculiarita' che accostano la realta' montana a quella della pianura. le direttive CEE n. 273 del 1975 e n. 268 del 1975 hanno adottato un sistema generale di classificazione del territorio, cosi' come recepito dalla regione Piemonte con delibera n. 28 del 13 luglio 1988, che ripartisce il medesimo tra montagna, collina depressa, collina e pianura; tale classificazioni trova ordinaria applicazione ai fini previdenziali, assistenziali e in materia di agevolazioni fiscali e creditizie, nonche' in ambito di tutela urbanistica e ambientale; tale ripartizione e' ormai acquisita nell'ambito della gestione amministrativa del territorio; le incentivazioni differenziate tra pianura, collina e montagna garantiscono il piu' equo impiego delle risorse disponibili solo se si applichi un'idonea approssimazione nell'adozione dei parametri indipendentemente dal Comune di appartenenza; si e' verificata un'intollerabile difformita' dai principi di imparzialita' e buon andamento nell'applicazione di criteri manifestamente incongrui -: se non ritenga opportuno disporre, per la elaborazione dei "Piani di Regionalizzazione", l'integrazione dei criteri di ripartizione delle aree, ai fini della determinazione dell'aiuto compensativo, con i parametri di ripartizione generale del territorio gia' enunciati dalla Comunita' Europea. (5-00872)