Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00897 presentata da BASSOLINO ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930224
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: sono trascorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 407 del 19 ottobre 1992, e che entro tale termine, cosi' come e' stabilito dall'articolo 1 della legge n. 482 del 17 dicembre 1992, il Ministro delle poste avrebbe dovuto emanare un apposito provvedimento con il quale si rideterminano i criteri di definizione delle graduatorie rendendo unica la graduatoria per ogni bacino di utenza, annullando, quindi, ogni distinzione tra emittenti operanti a livello locale o regionale, senza che alcun atto in merito sia stato compiuto dal Ministro stesso; che con l'ordine del giorno 9/706/1 approvato dal Senato e 9/1948/2 approvato dalla Camera il Governo e' impegnato a presentare al Parlamento ogni 60 giorni una relazione su tutto cio' che concerne la redazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze in modo da consentire alle Commissioni di merito un puntuale e tempestivo controllo sull'operato del Ministro della delicata fase istruttoria e che allo stesso fine e' tenuto a istituire una Commissione di controllo e verifica composta dai rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative e dei rappresentanti delle regioni; che entro la data del 28 febbraio il Ministro delle poste, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 482 17 dicembre 1992, deve provvedere alla definizione della graduatoria delle emittenti radiotelevisive locali a cui rilasciare la concessione e che il persistere di una situazione di incertezza e precarieta' pregiudica fortemente il prosieguo dell'attivita' delle imprese operanti nel settore, finendo per favorire oggettivamente, in particolare per quel che riguarda il rapporto con il settore pubblicitario, le concentrazioni nazionali esistenti; che si e' in presenza di una grave anomalia per quel che riguarda le emittenti che trasmettono in codice, le quali con la concessione sospesa in mancanza dell'apposito regolamento che avrebbe dovuto essere predisposto, cosi' come indicato dall'articolo 2 della legge n. 482, entro il 28 febbraio 1993, finiscono con il dar luogo ad ulteriori effetti concentrativi e a turbare l'intero sistema dei media; che la sentenza della Corte costituzionale n. 6/93 ha dichiarato illegittima la procedura seguita dal Ministero delle poste per la redazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza radiotelevisiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992 relativo alle Province autonome di Trento e Bolzano, per violazione dell'articolo 3, comma 14 della legge 223/90; che l'emittente Telemontecarlo inserita nell'elenco delle emittenti nazionali alle quali e' stata rilasciata la concessione, risulterebbe, invece, titolare di sola autorizzazione e che tale situazione, segnata da grande incertezza, non agevola di certo il tentativo di dare soluzione alla crisi dell'emittente -: per quali motivi il ministro delle poste non abbia ancora provveduto alla definizione della unica graduatoria per il rilascio delle concessioni alle emittenti locali nei tempi stabiliti dalla legge, ne' abbia ancora provveduto ad istituire la Commissione di cui all'ordine del giorno della Camera n. 9/1948/2; se corrisponda al vero il fatto che il ministro intenderebbe, in modo irresponsabile a parere degli interroganti, procrastinare la scadenza per il rilascio di tali concessioni, prolungando una situazione di precarieta' insostenibile per le imprese e per l'intero sistema dei media; come, quindi, intenda far fronte alle esigenze avanzate dall'emittenza locale; se non ritenga necessario rispettare le indicazioni contenute all'articolo 2 della legge 482 e definire entro il 28 febbraio l'apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice; e nel caso si intenda, invece, procedere ad un rinvio nella predisposizione di tale regolamento, se cio' non comporti la sospensione delle trasmissioni delle emittenti criptate, se non ritenga inevitabile procedere ad un definitivo accertamento sulla legittimita' a trasmettere per le tre Tele'', sulla natura degli assetti proprietari di tali emittenti e sugli eventuali rapporti di collegamento esistenti con il gruppo Fininvest; come ritenga conciliabile il fatto che l'emittente Telemontecarlo sia stata inserita, con relativo punteggio, nell'elenco delle 12 emittenti titolari di concessione nazionale secondo quanto e' indicato nel decreto del 13 agosto 1993, con l'affermazione che l'emittente non sarebbe titolare di concessione, bensi' di sola autorizzazione tenendo conto che tale distinzione ha conseguenze importanti sulla vita dell'emittente; inoltre come intende intervenire per tutelare l'esistenza di Telemontecarlo, fornire garanzie ai lavoratori dell'emittente e allo stesso pubblico sul permanere di questa importante voce nel panorama informativo e di programmazione nazionale; come intenda tener conto dei rilievi all'operato del ministero delle poste contenuti nella sentenza 6/93 della Corte costituzionale relativa alla legittimita' dei criteri di definizione del piano di assegnazione delle frequenze per le province autonome di Trento e Bolzano, e se non ritiene che siano da riferirsi all'insieme della definizione del piano, per aver leso le prerogative riconosciute dalla legge alle regioni e alle province autonome di concorrere alla formulazione del piano di assegnazione delle frequenze ed alla localizzazione degli impianti. (5-00897)