Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00741 presentata da BIONDI ALFREDO (PARTITO LIBERALE ITALIANO) in data 19930225
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per conoscere: se - di fronte alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Giuliano Amato, tenute al Senato della Repubblica il 19 febbraio scorso, secondo cui "la questione morale e' anche ed in primo luogo affermare ovunque ed in ogni sede il piu' rigoroso rispetto del principio di legalita'": concetto ribadito nel corso del dibattito sulla fiducia svoltosi alla Camera dei Deputati il 24 febbraio 1993 - il Ministro condivida tali affermazioni; se altresi' condivida le dichiarazioni (piu' volte espresse da taluni tra i magistrati piu' direttamente impegnati nelle inchieste su episodi corruttivi e concussori) in ordine alla necessita' e all'urgenza di dare "una soluzione politica" ai diversi e gravi episodi di malcostume politico e amministrativo; in caso di risposte positive si chiede di sapere quali siano le determinazioni che il Governo intenda assumere; quale sia l'intendimento del Governo di fronte a reiterate manifestazioni esercizio dell'azione penale per il cosiddetto voto di scambio e per violazioni della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti e quali valutazioni siano date sull'abnorme attrazione nell'ambito della sfera processuale penale di illeciti meramente amministrativi; quali siano la valutazione e le conseguenti azioni del Governo, di fronte al reiterarsi di amplificazioni interpretative ed attuative delle norme processuali sulla "custodia cautelare" e di altre misure restrittive della liberta' personale dell'indagato che, superando sovente i limiti rigorosi previsti dal vigente codice di procedura penale, attuano tali misure non come "eccezione" ma come "regola", stravolgendo cosi' la lettera e lo spirito del nuovo codice. L'articolo 275 n. 3 del c.p.p. prevede infatti che "la custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata". Inoltre l'articolo 273 c.p.p. impone la sussistenza di gravi indizi del pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e di pericolosita' sociale (reiterazione di delitti della stessa specie). Nonostante tali disposizioni si rileva infatti che l'utilizzo delle misure restrittive avviene spesso al fine anche troppo evidente (o evidenziato da misure di revoca) di ottenere dichiarazioni confessorie o accusatorie, con un quasi conseguente automatismo tra tali dichiarazioni degli interrogati e la successiva revoca delle misure cautelari cosi' "rigorosamente" attuate dagli inquirenti, sicche' la confessione o l'accusa risulti quasi un "prezzo" della liberazione; se non ritenga - fermo restando il principio della liberta' ed autonomia nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale (secondo le leggi vigenti ed i princi'pi costituzionali) da parte della Magistratura - di porre in essere, previa una urgente indilazionabile azione di coordinamento con il Consiglio Superiore della Magistratura, ogni opportuna iniziativa volta ad evitare qualsiasi devianza, rispetto alla rigorosa applicazione delle norme sostanziali e processuali e per proporre, in ambito legislativo, correttivi per il necessario adeguamento delle norme alla attuale realta' politica e di costume. (3-00741)