Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00959 presentata da BOGHETTA UGO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19930310
Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'ambiente e delle finanze. - Per sapere - premesso: che con la legge 30 dicembre 1988, n. 556, si convertiva in legge il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, "Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche" in vista dello svolgimento dei campionati di calcio del 1990; che con successiva legge 29 maggio 1989, n. 205, "Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai Campionati mondiali di calcio del 1990", di conversione del decreto-legge 1^ aprile 1989, n. 121, si stabiliva, tra l'altro: 1) che le opere dovevano avere una immediata incidenza sulla effettuazione delle manifestazioni; 2) che le opere dovevano avere il requisito della realizzabilita' entro il 15 maggio 1990; 3) che le opere dovevano rispettare i vincoli ambientali, storici e artistici; che, nonostante quanto precede, hanno usufruito del finanziamento strutture affatto prive di nesso funzionale con le finalita' di razionalizzare "l'afflusso e la mobilita' di pubblico negli stadi e nei centri urbani" e di incrementare la ricettivita' turistica nelle aree della penisola interessate dall'evento sportivo; che, in questo contesto, il Ministero del turismo e dello spettacolo con decreto ministeriale del 4 agosto 1989 ha riconosciuto meritevole dei finanziamenti della legge 30 dicembre 1988, n. 556, il progetto "Rimini e Rimini" da attuarsi nel territorio del centro balneare romagnolo che prevede il recupero della Colonia Murri, parzialmente lesionata durante l'ultimo conflitto, e la trasformazione dell'edificio e del verde di pertinenza in un gigantesco centro commerciale e di intrattenimento con attiguo parco balneare parzialmente coperto per l'utilizzo invernale; che il progetto, oltre a costituire l'estrema occasione persa per conservare alla citta' l'ultima fascia di verde alle spalle della spiaggia (che non a caso in quel tratto raggiunge una estensione record per la costa romagnola), interviene pesantemente su un manufatto di pregio architettonico e culturale sconvolgendone le linee con strutture aggiuntive e alterandone permanentemente il contesto; che tale progetto: 1) e' del tutto estraneo alle finalita' della cosiddetta "legge Carraro"; 2) si trova in contrasto sia con il Piano paesistico adottato dalla regione Emilia-Romagna, che limita gli interventi consentiti sulle colonie marine alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sia con il vincolo posto a presidio delle aree di interesse artistico e storico ex articolo 1 della legge n. 1089 del 1939; non era necessario prolungare la concessione a 90 anni per aver diritto ai fondi della legge "Carraro"; si sommano gestione e proprieta'; vi e' stata fatturazione fra comune e Rimini e Rimini di 9 MLD mentre la convenzione prevede 32.500 milioni (tale modifica non e' stata mai effettuata dal Consiglio comunale); 9500 metri quadrati in fregio al lungomare hanno il vincolo di destinazione pubblica per rispondenza a chiarimenti del CORECO l'amministrazione si era impegnata a non sottoscrivere la convenzione prima di aver risolto la vertenza con lo Stato; non e' noto se attualmente l'Avvocatura Generale dello Stato ed il Consiglio di Stato si siano pronunciati in merito -: se tale progetto possedeva i requisiti della realizzabilita'; se siano state rispettate tutte le leggi in merito al piano paesistico, alle normative edilizie, alle leggi fiscali; se e in che senso si siano pronunciati l'Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio di Stato; in caso contrario cosa intenda fare al fine di ripristinare la corretta amministrazione e salvaguardare leggi ed interesse pubblico. (5-00959)