Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00612 presentata da ROSSI LUIGI (LEGA NORD) in data 19930315
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia per sapere - premesso che: va considerata la necessita', ormai imprescindibile, di determinare una stretta correlazione tra codice penale, codice di procedura penale, con le sentenze della Corte Costituzionale e con la stessa Costituzione in vigore, soprattutto in rapporto al passaggio dal processo accusatorio a quello inquisitorio; va considerata altresi' la necessita' di provvedere, in funzione della evoluzione dei rapporti con altri Stati soprattutto in seno alla CEE oltre che in seno ad organizzazioni internazionali all'imprescindibile naturale e piu' rapido adeguamento della nostra legislazione, soprattutto in materia penale, a particolari norme internazionali; e' nota l'eccessiva lunghezza delle procedure penali per giungere alla conclusione dei processi, come sono note le pessime conseguenze, antigiuridiche, provocate da tali ritardi, per la sicurezza e per l'immagine del Paese; vanno considerate le negative conseguenze per la giustizia del secondo capoverso dell'articolo 27 della Costituzione, laddove al comma 2 si legge: "l'imputato non e' considerato colpevole fino alla condanna definitiva", capoverso che ad avviso degli interpellanti e' da eliminare secondo le procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione e per cui i deputati della Lega hanno presentato da tempo una proposta di legge costituzionale in merito; le ripetute revisioni del Codice di Procedura Penale eseguite a seguito delle varie leggi delega che si sono susseguite in questi anni, non sembrano adeguate ad assicurare azioni di prevenzione e di legittima punizione per l'incredibile aumento del numero dei massimi delitti e dell'attivita' della criminalita' organizzata (spaccio di droga, riciclaggio di denaro sporco, "pizzo", "rapimenti", tangenti, contrabbando ecc.); l'abolizione del giudice istruttore non sembra aver giovato alla rapidita' degli "itinera" processuali; vanno considerate inoltre le manchevolezze ed i ritardi per un coordinamento rapido nella raccolta delle prove nelle indagini circa i reati commessi, soprattutto per l'introduzione del giudice delle indagini preliminari (GIP), che rappresenta molto spesso un inutile diaframma che incide, ritardandolo, sullo svolgimento degli "itinera" processuali, e quindi l'opportunita' di abolirne la presenza restituendo al Pubblico Ministero la piena titolarita' dei compiti che attualmente svolge, compiti non chiaramente definiti nella Costituzione (articolo 107 e articolo 112); quanto sopra rilevato dimostra l'insussistenza delle perplessita' circa i limiti da imporre ai poteri del pubblico Ministero, che non e' piu' possibile considerare, come in un recente passato, strumento dell'esecutivo, ma al contrario esclusivamente titolare di compiti riservati costituzionalmente alla competenza e all'autonomia della Magistratura in quanto tale; va considerato l'uso eccessivo e spesso frettolosamente applicato dei procedimenti speciali, quali quelli introdotti nel libro VI del Codice di Procedura Penale, e per i quali e' necessaria una migliore disciplina del rapporto tra il reato e la pena e quindi una ulteriore revisione; va considerata la necessita' di un sempre maggiore coordinamento tra i vari ordini della Magistratura e da cio' l'opportunita' di inserire nell'ambito della Magistratura, sotto forma di "specializzazioni", due diversi ruoli tra loro strettamente collegati: quello esclusivamente dedicato alle indagini ed alla raccolta delle prove, oggi rappresentato dal pubblico Ministero e dal GIP (quest'ultimo da abolire) e l'altro incaricato di procedere ai dibattimenti ed all'emanazione delle relative sentenze; va considerata la necessita' di un sempre maggiore coordinamento delle indagini tra Magistratura e Corpi di Polizia e di ampliamento dei relativi organici provvedendo contemporaneamente e in tempi rapidi all'installazione dei piu' moderni strumenti tecnologici (banche dati, raccolta delle sentenze, aggiornamenti processuali, ecc.); vanno considerate le conseguenze spesso negative della normativa prevista a favore dei detenuti in rapporto alla loro buona condotta e quindi l'opportunita' di nuove norme per i Magistrati e gli Organi di Sorveglianza -: se siano allo studio iniziative per la revisione del Codice di Procedura Penale non solo rispetto a quanto richiamato in premessa ma anche in rapporto a certe parti del codice penale in vigore, che ugualmente vanno sottoposte, ad avviso degli interpellanti, a revisione. (2-00612)