Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00821 presentata da FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930316

Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanita'. - Per sapere - premesso che: i ricercatori della facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' di Roma "La Sapienza" hanno denunciato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma quanto segue: "Il Ministero dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica ha avviato l'espletamento della terza tornata del concorso di idoneita' a professore associato universitario mediante la pubblicazione della nomina delle commissioni giudicatrici nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1993 anche per i candidati "tecnici laureati" privi di alcuni requisiti e come tali gia' esclusi con provvedimento ministeriale datato 21 maggio 1992, (poi ammessi con riserva in seguito alle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato 648-649-650 del luglio 1992) senza avere verificato la loro grave carenza documentale nei riguardi dell'attivita' didattica. Le ordinanze di ammissione con riserva pronunciate dal Consiglio di Stato, che per altro si deve ancora esprimere nel merito, non consentono comunque di ovviare alla mancanza in capo agli interessati dell'ulteriore requisito dello svolgimento della attivita' didattica documentata da un triennio di formale incarico di insegnamento nel corso di laurea, cosi' come stabiliscono l'articolo 50 n. 3 e l'articolo 51 sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il Ministero ha inoltre omesso di richiamare l'attenzione delle commissioni giudicatrici sulla mancanza di tale requisito essenziale per parteciparvi mentre, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la valutazione dell'attivita' didattica insieme a quella dell'attivita' scientifica spetta appunto alle commissioni giudicatrici. A seguito delle sospensive, era stata formalmente e reiteratamente richiamata l'attenzione del Ministero, sulla mancanza del requisito didattico sopra citato, con i seguenti documenti: 1) lettera del rettore dell'universita' di Roma "La Sapienza" professor Giorgio Tecce in data 25 settembre 1992 sulla non utilizzabilita' di eventuali certificazioni di didattica presentate dai tecnici laureati in quanto si limitano ad attestare - ed altro non potevano fare - che l'interessato ha collaborato allo svolgimento delle "attivita' didattiche e di ricerca" cosi' escludendo che abbia comunque avuto incarichi di insegnamento; 2) delibera del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' di Roma "La Sapienza" in data 7 ottobre 1992 che ha precisato la non validita', ai fini del concorso, dei certificati eventualmente presentati prescindendo dalle normative di cui agli articoli 50 comma 3 e 51 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Delibera approvata a maggioranza senza alcun voto contrario e con solo otto astensioni; 3) diffida formale dell'associazione nazionale ricercatori universitari della facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' "La Sapienza", a mezzo dell'avvocato F. Satta, perche' fosse verificato il possesso in capo ai tecnici laureati dei certificati di didattica. A cio' si aggiunga che in data 21 ottobre 1992 la sentenza 412 della Corte costituzionale ha ribadito l'impossibilita' di partecipare alla terza tornata per quei candidati che non fossero in possesso dei requisiti necessari gia' al momento della seconda tornata, intendendosi la terza tornata una prova di appello delle prime due, secondo le previsioni stesse della legge n. 382 del 1980, con la conseguenza che una parte dei candidati non aveva i limiti temporali per partecipare al concorso. Orbene se, stante la sospensiva concessa dal Consiglio di Stato, nulla e' dato obiettare sulla ammissione con riserva di quei candidati per i quali e' sub iudice il limite temporale, e' certamente contra legem ignorare quanto sopra elancato in relazione al tassativo possesso del titolo attinente all'attivita' didattica. La lettera di convocazione del 23 gennaio 1993, inviata ai professori nominati membri delle commissioni giudicatrici a firma del dirigente generale del Ministero, da' per scontato - contrariamente al vero, almeno per i tecnici laureati - che si riferisce a candidati "che gia' svolgono attivita' didattica negli atenei italiani"; la lettera stessa spiega che "nella valutazione" dell'attivita' didattica devono essere tenuti in considerazione "i giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica stessa e sulle funzioni svolte dai candidati" dimenticando - e non puo' certo essere una omissione non voluta - quanto abbiamo riportato sub 1), 2) e 3) della presente denuncia. Inoltre, sempre la stessa lettera, ad evitare che qualche membro di commissione possa essere preso da scrupoli, afferma esplicitamente che "ogni decisione" sulla ammissione, sulla esclusione o sulla ammissione con riserva "e' di esclusiva competenza del Ministero". Le conseguenze delle lamentate violazioni comportano che i ricercatori, essendo in ruolo dal 1^ agosto 1980, anno di promulgazione della legge n. 382, provenendo da figure gia' esistenti all'universita' prima della legge n. 382 (contrattisti, assegnisti ministeriali, borsisti CNR e medici interni) ed avendo tutti almeno venti anni di laurea, si vedono irreparabilmente danneggiati dall'accesso alla terza giornata di personale comunque non docente per definizione legislativa articolo 80 (prima riga) legge 11 luglio 1980, n. 312 e, per di piu', generazionalmente e funzionalmente piu' giovane. Sostanzialmente, si vedono scavalcare da persone che nella maggior parte dei casi essi stessi hanno preparato per le tesi di laurea. A questo punto e' bene rappresentare come dal 1980 ad oggi non siano stati indetti concorsi per professore associato che prevedessero la partecipazione dei ricercatori i quali hanno nei loro compiti istituzionali l'attivita' didattica e di ricerca. Per ultimo i ricercatori denunciano la pericolosita' e gravita' del precedente giuridico che si verrebbe a creare nel caso che le commissioni giudicatrici, ignorando il mancato possesso della didattica da parte del personale tecnico laureato ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, proclamassero idonei i tecnici laureati ammessi con riserva (i quali "per la procedura concorsuale stessa acquistano automaticamente il diritto alla nomina" come dice la lettera del Ministro inviata alle commissioni giudicatrici nel punto a) nei confronti degli altri tecnici laureati che comunque non hanno ottenuto l'ammissione. L'eventuale ammissione di tutti i tecnici laureati, che nella sola facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' di Roma "La Sapienza" sono ben 750, provocherebbe un completo rovesciamento dei ruoli, sconvolgimento delle carriere, danno irreparabile per i ricercatori che non avrebbero piu' alcuno spazio materiale ne' temporale di progressione di carriera" -: se risulti vero quanto denunciato dai ricercatori suddetti; quali azioni, ognuno per la parte di propria competenza, intendano intraprendere al fine di impedire la violazione delle leggi. (3-00821)





 
Cronologia
lunedì 15 marzo
  • Politica, cultura e società
    Gino Giugni è eletto all'unanimità presidente del PSI.

martedì 16 marzo
  • Politica, cultura e società
    Renato Altissimo dà le dimissioni da segretario del PLI, ma le ritirerà pochi giorni dopo per le pressioni del partito.

sabato 27 marzo
  • Politica, cultura e società
    Nel corso delle indagini sull'omicidio di Salvo Lima, la procura di Palermo chiede l'autorizzazione a procedere contro il senatore a vita Giulio Andreotti.