Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00866 presentata da LUCCHESI PINO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930318

Ai Ministri della sanita' e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso: che la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti per la produzione di plasmaderivati" prevede l'emanazione da parte del Ministro della sanita' di un decreto finalizzato ad individuare i centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia; che secondo l'articolo 12 della predetta legge n. 107 del 1990 e' necessario che il Ministro, per la predisposizione del predetto decreto, acquisisca il parere della Commissione nazionale del servizio trasfusionale; che, in effetti, il Ministro della sanita' ha provveduto alla identificazione dei centri di produzione con decreto del 12 febbraio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1993, che puntualmente riporta nelle premesse: "sentito il parere della Commissione..."; che peraltro, dalla consultazione dei verbali della Commissione (fino a quello del 22 gennaio scorso), non risulta che la Commissione abbia espresso alcun parere ufficiale rispetto ai requisiti richiesti relativi alle aziende di frazionamento documentati dalle ispezioni dell'Istituto superiore di sanita'; che inoltre la Commissione di cui sopra risulta si sia riunita in ultima seduta soltanto in data 16 febbraio e quindi successivamente alla emanazione del decreto; che la legge n. 107 del 1990 prevedeva l'emanazione del decreto di cui sopra (comma 2 dell'articolo 6) "entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge..." e che comunque non risulta osservato quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo 10: "le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate dalle singole regioni, in conformita' allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 12" -: se il Governo non ritenga che il provvedimento emanato, per la procedura seguita, le irregolarita' commesse e perche' privo della bozza di convenzione relativa che lo rende praticamente inapplicabile, non possa essere ritenuto come illegittimamente adottato e comunque (come gia' sollecitato in molti documenti del sindacato ispettivo parlamentare) non si ritenga necessario porre allo studio una revisione della legge n. 107 del 1990 relativa alle norme per le convenzioni con aziende produttrici di emoderivati anche in relazione alle normative comunitarie; come abbia fatto il Ministro della sanita' a conoscere in data 12 febbraio un parere che sembra non essere stato espresso neppure nella seduta del 16 febbraio. (3-00866)

 
Cronologia
martedì 16 marzo
  • Politica, cultura e società
    Renato Altissimo dà le dimissioni da segretario del PLI, ma le ritirerà pochi giorni dopo per le pressioni del partito.

sabato 27 marzo
  • Politica, cultura e società
    Nel corso delle indagini sull'omicidio di Salvo Lima, la procura di Palermo chiede l'autorizzazione a procedere contro il senatore a vita Giulio Andreotti.