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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12258 presentata da MAIOLO TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19930318

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: in data 10 febbraio 1993 presso il tribunale di sorveglianza di Roma si riuniva per decidere sulla concessione della semiliberta' al detenuto Renato Curcio; sussistono le condizioni previste dal codice per la concessione della semiliberta', avendo Curcio scontato piu' della meta' della pena (che terminera' il 17 settembre del 2004) ed essendo ampiamente positive le relazioni degli operatori penitenziari sul suo comportamento all'interno del carcere; nel corso dell'udienza del 10 febbraio il presidente del tribunale di sorveglianza dottor Vittozzi comunicava di essersi reso conto solo la sera precedente del fatto che la procura generale di Roma, anziche' calcolare direttamente (come avrebbe potuto) il termine del fine pena, ne delegava la decisione alla prima corte d'assise d'appello di Roma, che in data 16 dicembre 1992 aveva condannato in via definitiva Renato Curcio nell'ultimo processo pendente nei suoi confronti; poiche' quindi il tribunale di sorveglianza rinviava l'udienza a nuovo ruolo, in data 26 febbraio 1993 si riuniva in camera di consiglio la prima corte d'assise d'appello di Roma per la determinazione del cumulo di pene di Renato Curcio e per l'emissione della conseguente ordinanza. Nell'udienza non emergevano contrasti tra le parti (pubblica accusa e difesa) sul calcolo gia' determinato dal procuratore generale -: 1) se sia legittimo il fatto che, a due settimane dalla riunione in camera di consiglio, l'ordinanza della prima corte d'assise d'appello di Roma non sia stata ancora depositata in cancelleria, fatto che impedisce la fissazione di una nuova udienza del tribunale di sorveglianza per la concessione della semiliberta'; 2) se nei confronti di Renato Curcio e del suo diritto a fruire (come tutti i detenuti e come hanno gia' fruito altri ex esponenti delle Brigate rosse) dei benefici previsti dalla legge "Gozzini", non sia in atto una sorta di "politica dilatoria" da parte della magistratura, che pervicacemente rinvia la concessione della semiliberta' a un detenuto in carcere da 18 anni e sul cui comportamento carcerario gli operatori penitenziari hanno espresso un giudizio piu' che positivo. Un detenuto infine il cui reinserimento nella societa' e' da tempo gia' in atto. (4-12258)

 
Cronologia
martedì 16 marzo
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sabato 27 marzo
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