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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12547 presentata da BOTTINI STEFANO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19930325

Ai Ministri della pubblica istruzione e per gli affari sociali. - Per sapere - premesso che: fino ad oggi la formazione dell'insegnante specializzato per il sostegno didattico ai soggetti in situazione di handicap (insegnante di sostegno) e' avvenuta tramite dei corsi biennali polivalenti secondo programmi, elaborati appena pochi anni fa da una commissione di illustri studiosi (decreto ministeriale 14 giugno 1988), che prevedevano lo studio di materie come la Pedagogia generale, la Psicologia dello sviluppo, la Clinica delle minorazioni, l'educazione logico-matematica, la Metodologia e didattica, la psicologia dell'educazione, le tecniche terapeutiche e riabilitative, la dimensione operativa ed il tirocinio, la pedagogia della minorazione visiva e la pedagogia della minorazione uditiva; il monte ore complessivo del corso biennale e' di 1.300 ore obbligatorie e che lo studente non puo' sostenere gli esami su una disciplina se non ha frequentato 1/5 del monte ore previsto per quella materia; la legge n. 104 del 1992 (articolo 14) ha delegato alla formazione dell'insegnante di sostegno le Universita' che devranno dotarsi di "discipline facoltative" attinenti l'handicap. Considerato che le commissioni nominate per elaborare i piani di studio del corso di laurea per maestri e della scuola di specializzazione per insegnanti di scuola media hanno elaborato una prima proposta per la formazione dell'insegnante abilitato "al sostegno didattico" che prevede solo lo studio di tre discipline psicologiche: 1) Neuropsicologia funzionale dell'handicap in eta' evolutiva e del disadattamento scolastico; 2) Psicopatologia dinamica dell'handicap in eta' evolutiva e del disadattamento scolastico; 3) Neuropsicopatologia e psicopatologia dello sviluppo dell'handicap in eta' evolutiva e del disadattamento scolastico -: a) ammesso che alcune delle discipline oggi insegnate nei corsi biennali di specializzazione polivalente saranno insegnate anche nel corso di laurea per maestri e nella scuola di specializzazione per insegnanti medi, quali ragioni scientifiche, giuridiche o politiche possano giustificare una scelta che vede un corso biennale obbligatorio di 1.300 ore (di cui 280 dedicate al tirocinio) ridotto altre materie semestrali; b) se non pensino che gli insegnanti di sostegno sarebbero ulteriormente dequalificati rispetto ai bisogni soprattutto dei settori oggi definiti di "alta specificita'" (minorazione uditiva e minorazione), con grave danno per l'integrazione dei soggetti handicappati nella scuola; c) cosa giustifichi sul piano scientifico l'indicazione di una formazione per il "sostegno didattico" basata su tre discipline solo psicologiche, di cui la terza sembra un artificiale miscuglio della prima e della seconda, mentre mancano riferimenti alla pedagogia speciale, alla didattica speciale, alla pedagogia della minoranzione uditiva o alla pedagogia della minorazione visiva; d) se non ritengano che tutta la materia vada ripensata magari prevedendo una annualita' aggiuntiva obbligatoria, con un numero adeguato di ore di tirocinio, sia per i maestri che per gli insegnanti medi da dedicare allo studio di tutte quelle materie che non troveranno spazio nel corso di laurea o della scuola di specializzazione; e) se, a tal fine, non intendano aprire una discussione con le associazioni di categoria degli handicappati e delle loro famiglie, con i sindacati, con esperti del settore. (4-12547)

 
Cronologia
martedì 16 marzo
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sabato 27 marzo
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