Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00199 presentata da DOSI FABIO (LEGA NORD) in data 19930331
La I Commissione, premesso che: la legge n. 356 del 7 agosto 1992, comprende modifiche al codice di procedura penale e nuove misure antimafia; l'articolo 12 del suddetto provvedimento al comma 1 dispone che nel permesso del porto d'armi sia indicato il numero massimo di munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo; tale disposizione deve essere attuata con modalita' previste da un decreto del Ministero dell'interno; sino ad oggi non e' stato emanato alcun decreto in merito; diverse Questure hanno tuttavia imposto agli esercenti, e non ai titolari di licenza; quantitativi massimi annui tanto limitati da provocare un vero e proprio crollo delle vendite ad esclusivo privilegio dei poligoni di tiro a segno; che per legge non devono sottostare alla suddetta limitazione; intorno alla questione sopra citata si sono verificati comportamenti assai difformi fra le varie Questure sul territorio nazionale; cio' ha causato un diffuso malcontento fra gli armieri che quantomeno chiedono un'applicazione semplice e chiara della normativa, non suscettibile di interpretazioni locali e soggettive; la confusione indotta dai comportamenti delle questure e le interpretazioni, nonche' i contenuti, assolutamente restrittivi dei provvedimenti in materia di armi e munizioni pregiudica l'intero settore degli armieri, in termini di reddito e di occupazione; cio' che occorre stroncare non e' il libero commercio autorizzato e legale di armi e munizioni, bensi' la produzione ed il contrabbando che fioriscono causa diffusi fenomeni di criminalita' organizzata; e' noto infatti come la criminalita' organizzata non e' solita rifornirsi legalmente nelle armerie, bensi' sul mercato clandestino, interno o internazionale, grazie alle favorevoli legislazioni di paesi quali la Svizzera e l'Austria, o alla situazione nell'ex Jugoslavia, impegna il Governo: a porre allo studio razionali modifiche della disciplina relativa ad armi e munizioni, prendendo gli adeguati provvedimenti e incentivando una prassi meno restrittiva e piu' uniforme su tutto il territorio nazionale da parte delle competenti Questure; ad emanare; tramite il Ministero dell'interno, un decreto ministeriale per attuare le disposizioni del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 356 del 7 agosto 1992; ad agire con tutti i mezzi contro la produzione ed il traffico clandestino di armi e munizioni; a compiere tutti i passi necessari presso gli Stati confinanti che favoriscono o comunque non ostacolano il fenomeno suddetto. (7-00199)