Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00670 presentata da ROSSI ORESTE (LEGA NORD) in data 19930401
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: recentemente si e' appreso che le questure - a quanto sembra a seguito di una riunione dei funzionari responsabili nella sede del ministero dell'interno - stiano richiedendo ai collezionisti di armi comuni da sparo il rinnovo annuale della licenza, istituita dall'articolo 10 legge n. 110 del 1975. Questo orientamento contrasta con una prassi ormai consolidata da diciotto anni, secondo cui la licenza in questione e' permanente, come si evince anche dalla dicitura invariabilmente apposta su tali documenti: "La presente licenza e' permanente". Tale inopinato mutamento di una prassi consolidata, forse dettato dalla volonta' di assicurare un "cospicuo" introito di imposte nelle esangui casse dello Stato, a seguito dell'entrata in vigore della nuova tariffa delle tasse di concessione governativa, introduce la tassa di lire 250 mila per il rilascio della licenza di collezione, senza distinguere tra quella prevista per le armi artistiche, rare e antiche e quella per le armi comuni da sparo. Sulla legittimita' di tale imposizione sorgono obiettive perplessita' in mancanza di una disposizione di legge che autorizzi il ministro delle finanze ad introdurre la nuova tassa; come e' noto, sino all'entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 110, non era prescritto alcun limite numerico di detenzione di armi comuni da sparo, sicche' chi era munito di titolo d'acquisto poteva in teoria acquistarne senza limiti. L'articolo 10 della citata legge introduceva il limite di due armi comuni (poi portato a tre) a sei da caccia, cui furono successivamente aggiunte sei armi per uso sportivo; il limite e' stato piu' volte modificato e oggi e' in pratica vigente solo per le armi comuni e per quelle sportive, essendo detenibili un numero illimitato di armi da caccia; peraltro, la stessa legge, come parziale correttivo, introduceva la licenza di collezione da parte del questore per poter determinare armi comuni in numero superiore ai limiti consentiti; va evidenziato che tale licenza, rilasciata previa verifica dei richiesti requisiti soggettivi da parte dell'istante, non e' ammissibile a quelle che consentono di svolgere una qualche attivita' (come il trasporto o il porto delle armi), non costituisce titolo d'acquisto ed essa, quindi, non esplica altro effetto che quello di consentire di iniziare una collezione di armi: tale collezione, poi, potra' essere coltivata aumentando il numero ovvero variando la composizione della raccolta. In altre parole, con il rilascio della licenza il cittadino acquista lo status di collezionista, che lo esonera dal rispetto del limite di detenzione di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e cio' esaurisce la sua funzione, sebbene con effetti di natura permanente; va chiarito altresi' che il rilascio della licenza costituisce condizione necessaria ma sufficiente per qualificare legittima la raccolta di armi, anche se il collezionista non e' esonerato da tutti gli altri obblighi di legge (ivi compreso quello di denunziare i singoli acquisti all'autorita' di polizia, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Inoltre sorgono a suo carico anche degli obblighi particolari, quali quello di non detenere il munizionamento e di adottare speciali precauzioni nella custodia delle armi; la regolamentazione della materia e' assistita da sanzioni penali: infatti, in difetto della prescritta licenza si incorre nel delitto di collezione abusiva di armi, previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo 10 citato, che punisce severamente (fino a quattro anni di reclusione) qualsiasi violazione, ivi compresa la detenzione anche di una sola arma oltre il limite di legge; venendo allo specifico problema, cioe' della temporaneita' o della permanenza della licenza, a noi pare che lo status di collezionista di armi comuni da sparo sia per sua natura permanente, in conformita' al parere fino ad oggi generalmente accettato; e' palesemente infondata - a contrario - la tesi che si riporta all'articolo 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tale disposizione prevede la validita' annuale delle autorizzazioni di polizia, se non altrimenti disposto. Per condividere tale opinione dovremmo anzitutto convenire sulla circostanza che la licenza in esame sia un'autorizzazione di polizia, cio' che non emerge in modo espresso da nessuna posizione di legge; anche a voler riconoscere all'istituto in esame la natura di autorizzazione di polizia, la vigenza annuale della medesima ci pare da escludere per una serie di ragioni. Anzitutto vanno evidenziati alcuni elementi formali incontestabili; la licenza per le collezioni delle armi antiche, artistiche o rare, sulla quale e' modellata anche quella per le armi comuni da sparo, e' permanente per espressa disposizione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; se il legislatore avesse inteso qualificare la licenza in esame come temporanea, avrebbe creato una disparita' di regolamentazione tra i due istituti del tutto irragionevole e ingiustificata; va soggiunto poi che il citato decreto ministeriale, che ha indotto la tassa per la licenza di collezione di armi comuni da sparo, si riferisce nello stesso articolo e senza distinzioni di sorta anche alla licenza per la collezione delle armi antiche, artistiche o rare, inoltre, non distingue (come per le altre licenze, che sicuramente sono soggette a rinnovo) tra tassa per il rilascio e tassa per il rinnovo (gli importi di rinnovo sono - e' appena il caso di ricordarlo - sempre sensibilmente inferiori). Sembra evidente, dunque, che lo stesso ministero delle finanze abbia dato per scontato che la licenza e' permanente e che la tassa vada pagata una volta sola, cioe' al momento del rilascio; non mancano poi argomenti di natura sostanziale, che anzi sono di innegabile rilevanza; invero, la normativa in esame - come e' gia' evidenziato - ha carattere penale a tutti gli effetti, poiche' la violazione di qualsiasi disposizione che riguardi il numero di armi detenibili o in generale, la collezione senza licenza, costituisce delitto; poiche', trattandosi di reato meramente formale, la licenza scaduta sarebbe inevitabilmente da equiparare all'assenza della licenza, si avrebbe l'incongruita' di un delitto che si consumerebbe anche in conseguenza della semplice dimenticanza o ritardo del rinnovo da parte del collezionista; con riferimento sempre a tale profilo, risulterebbe evidentemente assai critica la situazione di colui che, avendo tempestivamente richiesto il rinnovo, si vedesse comunicare dopo la scadenza della licenza il diniego di rinnovo della medesima; situazioni analogamente critiche potrebbero verificarsi ove il provvedimento di rinnovo pervenisse in ritardo rispetto alla data di scadenza, per fatti non imputabili al collezionista. In entrambi i casi, quest'ultimo, a fronte dell'innegabile dato obiettivo alla mancanza di una valida licenza, potrebbe venire denunziato per il delitto di collezione abusiva di armi; sul piano ancora piu' sostanziale, la nuova prassi amministrativa, maschera un rituale esproprio delle armi (soprattutto in danno di coloro che ne detengono solo una o poche), in quanto il collezionista che non fosse disposto a subire il balzello annuale (talora di importo superiore anche al valore delle cose in collezione), dovrebbe necessariamente disfarsi delle armi in eccesso. A tal riguardo, e' facile prevedere che cio' si tradurrebbe in una quasi obbligata consegna delle armi alle autorita', in quanto non sarebbe facile trovare in tempi brevi una persona, in possesso del titolo d'acquisto e della licenza di collezione, disposta ad acquistare l'intera collezione; in conclusione, ci pare che la licenza di collezione per sua natura non possa essere sottoposta a un termine di durata (peraltro non previsto da nessuna disposizione), in quanto cio' e' contrario allo spirito della legge che la introdusse ed e' incompatibile con i principi dell'ordinamento giuridico. In particolare, l'assurdita' dell'opposta opinione risulta evidente solo che si consideri che il collezionista sarebbe posto in una condizione di perenne rischio sotto il profilo penale, anche per semplice disattenzione o negligenza (cio' che e' ammissibile per le contravvenzioni o per gli illeciti amministrativi ma non per i delitti) e addirittura anche nel caso di ritardo o di omissione imputabile alla stessa pubblica amministrazione (conseguenza questa veramente aberrante); la validita' di quanto sin qui esposto, del resto, e' confermata dal fatto che la licenza come si e' detto non attribuisce a titolare alcuna facolta' di esercizio di un diritto: non l'acquisto delle armi, per il quale occorre un distinto titolo (ad esempio la licenza di porto d'armi), non il trasporto ne' tanto meno il porto, mentre le armi in collezione non possono che essere semplicemente detenute per diletto o per studio; la validita' temporanea della licenza, come si e' detto, e' dunque incompatibile con la natura intrinseca dell'istituto, che mira solo a garantire che le raccolte di armi non vengano intraprese da persone sprovviste dei prescritti requisiti di affidabilita', che devono essere accertati dall'autorita' che rilascia la licenza; non puo' opporsi in contrario che il rinnovo e' necessario perche' l'autorita' possa verificare la permanenza delle condizioni di affidabilita' e di moralita' del collezionista. Tali esigenze, infatti, possono e devono essere assicurate da un'adeguata vigilanza da parte dei competenti organi dello Stato, i quali possono eventualmente provocare l'emissione del provvedimento di divieto di detenzione delle armi, con conseguente obbligo di consegna o di alienazione delle medesime; gli interpellanti concludono, osservando che - ancora una volta - per iniziativa della pubblica amministrazione si e' aperta la strada ad una situazione di incertezza del diritto, che espone i cittadini non solamente a disagi e a vessazioni fiscali ma anche a concreti e gravi rischi di conseguenza penali -: come intenda il Governo ovviare a questa incresciosa situazione che reca nocumento a cittadini rispettosi delle leggi che, dall'istituzione della licenza di collezione a oggi, non hanno mai creato turbativa all'ordine pubblico. (2-00670)