Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00674 presentata da TARABINI EUGENIO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930420
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, per sapere - premesso che: il consiglio regionale della Lombardia ha approvato nella seduta del 16 marzo 1993 la legge intitolata "norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali"; all'articolo 3.1. la legge reca la seguente disposizione: "L'organo regionale di controllo ha sede nel capoluogo della regione ed e' articolato in tre sezioni specializzate per materia, che esercitano le loro funzioni in modo autonomo"; codesta disposizione sopprime le sezioni del comitato finora aventi sede nei capoluoghi di provincia; per quanto e' a conoscenza dell'interpellante, la ragione addotta consiste nella necessita' di contenere le spese dell'ente; l'intento della regione Lombardia di contenere le spese e' altamente lodevole, ma lo sarebbe ancora di piu' se si indirizzasse ad altri oggetti, ispirandosi, in particolare, alla norma dell'articolo 118 della Costituzione; la soppressione delle sezioni provinciali e' di grave nocumento alla funzionalita' ed economicita' dei rapporti tra gli enti locali della provincia di Sondrio e l'organo di controllo (ad esmpio, il comune di Livigno dista da Milano ben 235 Km.); in particolare, con quest'atto si aggrava ulteriormente il processo, instauratosi con l'istituzione dell'ente regione, di appesantimento degli oneri amministrativi a carico degli enti locali, anche per effetto del numero e dell'onerosita' delle trasferte cui gli amministratori sono costretti; in ogni caso, oltre a violare lo spirito della Costituzione (articoli 118 e 130), la norma in esame viola anche nella lettera lo Statuto della regione Lombardia che all'articolo 45 recita: "La regione assume il decentramento come carattere essenziale della propria organizzazione" e all'articolo 70: "Il controllo sugli atti adottati dagli enti locali e' esercitato dalla regione in forma decentrata" -: se non giudichi necessario negare il visto governativo e assumere le iniziative conseguenti ex articolo 127 della Costituzione. (2-00674)