Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00924 presentata da TASSI CARLO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930421
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere se siano noti al Governo i fatti, gli atti e gli avvenimenti, descritti in un esposto prodotto dal consigliere comunale del MSI-destra nazionale di Reggio nell'Emilia ragioniere Marco Eboli, in merito ad una veramente scandalosa situazione attinente il "nuovo modo di governare rosso nella citta' del Tricolore". Tale esposto e' stato presentato il 4 aprile 1993 alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia e riguarda alcune delibere, aventi soprattutto ad oggetto i rapporti intercorsi tra l'AGAC e la societa' ARES Srl (ora Spa), emesse dalla commissione amministratrice dell'AGAC. Con delibera n. 327 del 26 marzo 1993 la commissione amministratrice dell'AGAC revocava l'acquisto della quota di partecipazione del 40 per cento nella societa' SAF Srl, alla quale era stata affidata, per il triennio 1989-1992, la gestione della Centrale Rete 2; Con successiva delibera n. 629 emessa in data 2 luglio 1990 la commissione amministratrice dell'AGAC proponeva all'assemblea consorziale l'autorizzazione a costituire una societa', denominata ARES Srl, avente capitale sociale di lire 100 milioni, della quale l'AGAC fosse socia di maggioranza (51 per cento); l'assemblea consorziale con deliberazione 20 luglio 1990 approvava detta proposta. Successivamente, con delibera n. 831 del 4 settembre 1990, la commissione amministratrice dell'AGAC approvava un "controllo per la fornitura di servizi di gestione e manutenzione della centrale di cogenerazione per il teleriscaldamento della citta' di Reggio Emilia - Rete 2". Tale contratto comportava l'instaurazione di un rapporto di appalto tra l'AGAC ed altro soggetto, il quale, a norma dell'articolo 2 del contratto stesso, quale "appaltatore" avrebbe testualmente assunto "l'incarico dei servizi oggetto del presente contratto". La commissione amministrarice, non motivando minimamente la propria scelta, e senza neppure enunciare i criteri e le procedure seguiti, stabiliva in modo del tutto apodittico che il contratto in oggetto era "da stipularsi con la societa' ARES Srl". Successivamente, i rapporti tra AGAC e ARES si infittivano sempre piu': ad esempio, e' stata affidata ad ARES la gestione del servizio di distribuzione del gas in Ligonchio capoluogo, con la realizzazione di una rete gas GPL, da realizzarsi da parte di ARES (si veda delibera n. 387 del 21 aprile 1992 e delibere nn. 532 e 533 in data 13 maggio 1992 dell'assemblea consorziale). Nel frattempo, la societa' ARES Srl era stata trasformata in societa' per azioni, previo aumento del capitale sociale da lire 100 milioni a lire 500 milioni, con un conseguente onere, per l'AGAC, di lire 204 milioni (delibere n. 588 del 4 giugno 1991 e n. 714 del 9 luglio 1991, della commissione amministratrice, approvate dall'assemblea del consorzio con delibere n. 875 e n. 925, emesse entrambe il 17 luglio 1991). Successivamente, con deliberazione in data 21 dicembre 1992, l'assemblea del consorzio approvava la deliberazione della commissione amministratrice 1^ dicembre 1992, n. 1173, concernente l'affidamento in appalto di parte dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria reti gas, acqua, teleriscaldamento, collettori fognari e impianti di depurazione, nonche' esecuzione di prese di allacciamento gas e acqua della provincia di Reggio Emilia, per il triennio 1993-1995, per un ammontare complessivo presunto di lire 39.000 milioni, tramite licitazione privata "ex articolo 1, sett. b), legge n. 14 del 1973"; la deliberazione in oggetto e' intervenuta a soli dieci giorni dalla scadenza del precedente contratto (31 dicembre 1992), intercorso tra AGAC e l'impresa ORION, quale capogruppo e mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese; a sua volta socia di ARES; v'e' di piu'. Dalle deliberazioni esaminate, si sono contattate situazioni che all'interrogante paiono di evidente incompatibilita', in cui versano alcuni dirigenti AGAC, che si trovano a ricoprire incarichi nell'ambito della societa' ARES Spa. In particolare, il signor Federico Giometto, membro della commissione amministratrice AGAC e', al tempo stesso, presidente di ARES Spa; Bassi Villiam, attuale presidente della commissione amministratrice AGAC, e' membro del consiglio di amministrazione di ARES Spa, al pari di Amiani Gastone, anch'egli componente della commissione amministratrice AGAC. Tutto cio' pare all'interrogante possa costituire violazione del combinato disposto dell'articolo 12 della statuto AGAC, dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, e dell'articolo 4 del regolamento speciale dell'Azienda gas, acqua consorziale, che sanciscono l'incompatibilita' tra la carica di componente della commissione amministratrice e l'incarico di amministratore "in imprese esercitanti servizi od industrie o atti di commercio concorrenti o comunque connesse ai servizi esercitati dall'azienda consorziale". Emergerebbero percio', a parere dell'interrogante, inammissibili commistioni tra "pubblico" e "privato", sia sotto il profilo oggettivo (partecipazione, quale socio di maggioranza, di AGAC in ARES); che soto quello soggettivo, posto che un numero rilevante di dirigenti AGAC e', al tempo stesso, dirigente ARES, assumendo cosi' contemporaneamente la veste di "controllori" e di "controllati". Si sarebbe in presenza, in sostanza, di quel preoccupante fenomeno grazie al quale l'Ente pubblico, attraverso vere e proprie "scatole vuote", da esso controllate, assume direttamente la gestione di appalti di particolare rilevanza, senza rispettare le procedure di assegnazione dell'appalto previste dalle legislazioni vigenti. Ad esempio, risulta all'interrogante che l'appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete gas, acqua, teleriscaldamento, eccetera (del valore di lire 39.000 milioni!) sarebbe stato affidato dall'AGAC tramite licitazione privata, senza che ricorressero i motivi richiesti dall'articolo 39 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e senza neppure menzionare la complessa procedura richiesta dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attuativo della direttiva CEE/89/440; se risulti al Governo che in merito all'esposto sopra riportato siano state effettuate ispezioni o inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, doverosamente perseguire e giustamente reprimere le responsabilita' contabili, del resto, sempre conseguenti abusi e omissioni, anche negli obblighi e doveri di controllo addebitabili o addebitati a pubblici funzionari, siano essi di carriera come dirigenti di uffici statali ancorche' periferici o di unita' operative, ovvero onorari, come sindaci e presidenti di enti pubblici, ministri o sottosegretari, specie se muniti di delega. (3-00924)