Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00945 presentata da BOLOGNESI MARIDA (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19930429
Ai Ministri dell'agricoltura, e foreste, dell'ambiente, del lavoro e previdenza sociale e della sanita'. - Per sapere - premesso che: a causa della mancata emanazione, dopo ben 5 anni, delle disposizioni ministeriali concernenti le caratteristiche dei combustibili destinati ad essere utilizzati negli impianti ed in relazione alla interpretazione data alle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dagli organi di controllo che hanno ritenuto i combustibili non tradizionali, tra i quali le sanse esauste inutilizzabili per tali scopi. In considerazione anche del fatto che le sanse, successivamente sono state, in maniera non ufficiale, riconosciute tra i prodotti ammissibili dal Comitato interministeriale preposto alla redazione delle disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che nonostante tutto cio', la mancata possibilita' di utilizzazione delle sanse esauste, da parte dei tradizionali consumatori (Enel, cementifici, etc.) ha provocato enormi difficolta'; questa situazione ha spesso portato all'impossibilita', per i sansifici, di lavorare le sanse vergini e di provvederne il ritiro dai frantoi oleari che, conseguentemente, sono stati costretti a rallentare la molitura, con gravissime ripercussioni sugli olivicoltori e su tutto il settore olivicolo. Alla luce della scadenza (31 marzo 1993) della proroga prevista dalla legge n. 119 del 1987 che, in deroga a quanto stabilito con la legge n. 319 del 1976 (legge Merli), autorizzava provvisoriamente lo spandimento controllato sui terreni agricoli, sotto il controllo delle amministrazioni comunali, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari. In considerazione delle motivazioni, che portarono alla definizione di tale provvedimento e cioe', da un lato la obiettiva difficolta' di reperire, nel breve, risposte tecnologiche pienamente adeguate e dall'altro l'accertamento della diversita' esistente tra il refluo oleario e quello industriale che consentirebbe lo smaltimento, del primo su suolo, soggetto pero' a specifici vincoli e determinate condizioni. Alla luce dei diversi studi che hanno permesso di appurare che le acque di vegetazione dei frantoi oleari sono caratterizzate, in particolar modo, da un alto contenuto organico e soprattutto da sostanze fenoliche e grasse; che questa composizione conferirebbe al prodotto caratteristiche concimanti ed ammendanti nonche' eviterebbe i rischi di inquinamento che caratterizzano i reflui industriali -: se per tutti questi motivi a tutela degli interessi di tutto il settore olivicolo che tanta importanza riveste nell'economia agricola e nella salvaguardia dell'equilibrio ambientale non ritenga opportuno emanare con urgenza il previsto decreto autorizzativo all'utilizzo dei combustibili non tradizionali ed in ogni caso ad autorizzare, anche in via provvisoria, l'impiego delle sanse esauste essendone state comprovate le compatibilita' ambientali ed il loro effetto positivo sulla riduzione dei composti solforosi emessi nell'atmosfera dai fenomeni combustivi; quali iniziative si intendano prendere affinche' sia avviato lo smaltimento controllato su suolo agricolo delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, in deroga a quanto stabilito dalla legge n. 319 del 1976 e perche' lo stesso sia debitamente regolato da disposizioni delle amministrazioni comunali. (3-00945)