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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14175 presentata da GHEZZI GIORGIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930518

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: da tempo, si sono sollevati seri timori sull'effettiva rispondenza a legge di talune procedure di mobilita', che paiono rivelarsi, in vari casi, come meccanismi artificiosi volti essenzialmente a ridurre, mascherandole, le conseguenze derivanti, ad esempio, da aperte e dichiarate procedure di trasferimento d'azienda, ed a creare altrettanto artificiose situazioni di vantaggio per alcune imprese o gruppi di imprese; da ultimo, il fenomeno e' stato posto in particolare evidenza da un'indagine condotta dall'URLMO di Firenze, sulla base dei dati trasmessi dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, nel quadro dei progetti finalizzati al miglioramento della qualita' dei servizi ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 80 del 26 giugno 1992: indagine inviata, oltre che al Gabinetto del Ministro, alla direzione generale per l'impiego ed alla sede regionale toscana dell'INPS; i casi piu' rilevanti di trasferimenti d'azienda sfuggiti alle procedure sindacali ed alle garanzie sostanziali per i singoli prescritte dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, paiono concernere, in questo ambito, la provincia di Firenze, alla quale e' riferibile il maggior numero di tutti gli avviamenti toscani (390 su 622, fino al 31 dicembre 1992). Su questi 390, infatti, circa il 70 per cento ha riguardato, a quanto pare, lavoratori per i quali il reimpiego ha, di fatto, "coperto", dissimulandola, una prosecuzione dei rapporti di lavoro gia' in essere presso l'impresa cedente, allo scopo illegittimo di procurare "immunita'" sindacali e vantaggi economici ad imprese cessionarie a vario titolo di tutta l'attivita' produttiva del cedente o di rami di essa: il fenomeno ha riguardato soprattutto i settori dell'abbigliamento, calzaturiero, del legno, e quello metalmeccanico. Le imprese maggiormente coinvolte sarebbero la Longinotti, la Rangoni, la Micheli: solo per quest'ultima, la direzione centrale per i contributi dell'INPS, in forza di segnalazione della sede fiorentina a sua volta interessata dall'UPLMO, ha escluso la possibilita' di riconoscimento dei benefici di legge; sempre stando ai dati disponibili, ulteriori indagini meriterebbero di essere condotte anche per quanto riguarda (sempre in Toscana) le province di Arezzo, Livorno, Lucca e Pisa; i benefici in parola - variamente disposti dai commi 2 e 4 dell'articolo 8 e dai commi 5 e 9 dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, - non possono venir applicati a rapporti di lavoro che si svolgano, sostanzialmente senza soluzione di continuita', alle dipendenze di due imprese che, pur apparendo formalmente diverse e distinte, rappresentano, nei fatti, l'una la trasformazione o la derivazione dall'altra (che ha posto in mobilita' i medesimi lavoratori); e cio' a seguito di espliciti trasferimenti d'azienda, ma anche di variazioni del titolare o di trasformazione della compagine societaria, ovvero a seguito di costituzione di societa' in diretta derivazione dall'impresa che ha ridotto il personale o cessato (per cosi' dire) le sue attivita'; quando, insomma, difetti proprio il requisito della "alterita'" dell'impresa che assume rispetto a quella che licenzia; oppure, ancora, quando la derivazione dell'una dall'altra si desuma dall'utilizzazione di sedi ed attrezzatura dell'impresa cedente, e cosi' via; ancora esemplificando, si ha invero trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, come riformulato dal comma 3 del citato articolo 47 della legge n. 428 del 1990, quando, malgrado il mutamento del titolare, rimangano sostanzialmente inalterate la struttura e l'unita' organica del complesso operativo, o anche della singola unita' produttiva ceduta o scorporata, dotata di autonomia organizzativa o di propria capacita' produttiva rispetto all'impresa cedente; ipotesi di questo genere ricorrono anche nel caso di fusione per incorporazione tra societa' od enti pubblici economici; o quando un imprenditore individuale subentri ad una societa' in nome collettivo o, viceversa, l'impresa individuale assuma la veste giuridica della societa' a responsabilita' limitata, restando inalterate struttura ed unita' organica aziendale, e via seguitando; al momento, non risulta pero' emanata una adeguata circolare di carattere generale di egual tenore od impostazione, ne' dall'INPS, ne' dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: cosicche' l'eventuale determinazione delle aziende (o l'eventuale consenso o addirittura indirizzo delle loro organizzazioni di rappresentanza) di non applicare il citato articolo 47 della legge n. 428 del 1990, lucrando indebitamente i benefici previsti dalla legge n. 223 del 1991, non trova, a livello amministrativo, ostacoli rilevanti sul piano della vigilanza e tanto meno su quello della deterrenza; invece, dovrebbe per lo meno statuirsi nel senso che l'azienda la quale, al termine delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, trasmette all'URLMO ed alla commissione regionale per l'impiego competenti per territorio, l'elenco dei lavoratori da inserire nelle liste regionali di mobilita', e' tenuta ad escludere in via preventiva, con la tecnica dell'autocertificazione e quindi sotto forma di esplicita assunzione di responsabilita', la sussistenza di un'ipotesi di trasferimento di azienda, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990; analoga dichiarazione in via successiva, per altro, dovrebbe venir fatta anche dal datore di lavoro che provvede alle relative assunzioni ai sensi delle norme di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 8 e dei commi 5 e 9 dell'articolo 25 della legge n. 223 del 1991; si potrebbe, in tal modo, "arginare", prima dell'approvazione delle liste di mobilita', la diffusione delle citate procedure in frode alla legge; nel contempo, si sottrarrebbero le organizzazioni sindacali al ricatto di non poter apertamente denunziare l'uso distorto della legge, pena il non completo riassorbimento da parte della impresa cessionaria di tutto il personale proveniente da quella cedente; del resto, consta che, attualmente, in base a direttive dell'URLMO di Firenze, gli uffici provinciali del lavoro debbono segnalare alle sedi INPS i casi in cui si ha il sospetto che siano in atto pratiche del tipo esemplificato: ma il problema e', con tutta evidenza, di portata nazionale; fino ad ora, l'unica circolare disponibile sul tema esposto nella presente interrogazione sembra, ancora, quella, non certo recente, dell'INPS, n. 469 C. e V. del 7 agosto 1978 -: se risponda a verita' il fatto che il fenomeno menzionato e' diffuso, in Toscana, fino ad interessare circa ed oltre il 70 per cento dei lavoratori reimpiegati ai sensi delle citate norme della legge n. 223 del 1991; quali proporzioni assuma il medesimo fenomeno in altre parti del Paese; se, essendone venuto a conoscenza, abbia gia' al proprio esame la problematica sollevata dai casi ricordati o da altri del medesimo tipo, o di carattere analogo, e quali provvedimenti intenda prendere al proposito; e se sia a conoscenza di piu' aggiornati provvedimenti che, allo stesso riguardo, intenda assumere l'INPS, e quali, o se voglia sollecitarli, ove necessario e nell'ambito delle proprie competenze; il tutto allo scopo di valorizzare i meccanismi di flessibilita' e d'incentivazione all'impiego introdotti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e di evitare che, invece, essi vengano mortificati da pratiche fraudolente. (4-14175)

 
Cronologia
sabato 15 maggio
  • Politica, cultura e società
    Pietro Ingrao e alcuni suoi sostenitori lasciano il PDS in polemica con la linea politica del partito.

giovedì 20 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva con 409 voti a favore e 4 contrari la proposta di modifica dell'articolo 18, comma 2-bis, del proprio Regolamento.