Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00815 presentata da SORIERO GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930611
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: in seguito alla sospensione delle operazioni elettorali nei tredici comuni del Vibonese, il Prefetto di Catanzaro ha disposto il commissariamento degli stessi comuni in base all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; in questa vicenda, che ha avuto forte rilievo sulla stampa e nell'opinione pubblica nazionale, non e' risultato affatto lineare il comportamento tenuto dalle strutture competenti del Ministero degli interni; ne' il Ministro competente ne' i Sottosegretari di Stato per l'interno, tra i quali il senatore Antonino Murmura, eletto nel collegio di Vibo e residente in quella citta', hanno assunto alcuna iniziativa tesa a tutelare la legittima attivita' delle autonomie locali interessate; appaiono necessari chiarimenti in ordine all'ipotesi, paventata da alcuni sindaci dei comuni commissariati, che lo scioglimento di quei consigli comunali in qualche misura agevoli determinate formazioni politiche; considerato inoltre che: 1) a norma dell'articolo 125 della Costituzione (esplicitamente richiamato dall'articolo 1 della legge) l'ordinamento delle autonomie locali e' ormai fondato sui princi'pi fissati dalla legge n. 142 del 1990, che a sua volta ha prodotto l'abrogazione di tutte le disposizioni precedenti "con essa incompatibili" (articolo 64, comma 2); dalla legge n. 142 del 1990 si devono pertanto desumere i princi'pi generali relativi alla gestione commissariale degli enti locali; 2) l'articolo 31, comma 3 ha stabilito il principio generale della continuita' dei consigli comunali e provinciali fino all'elezione dei nuovi ("i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili"), principio che innova rispetto alla precedente disciplina, giacche' l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 570 del 1960 prevedeva che i consigli esercitassero le loro funzioni solo fino al quaranteseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione; 3) la legge ha espressamente previsto i presupposti, le circostanze e le modalita' per la gestione commissariale degli enti locali (articoli 38, commi 7 e 8, e 39, comma 3); la legge 25 marzo 1993, n. 81, ha modificato l'articolo 39 della legge n. 142 del 1990, per escludere il commissariamento nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia; 4) l'evidente eccezionalita' del provvedimento di gestione commissariale, oltre che dalla logica intrinseca della legge n. 142 del 1990, emerge con evidenza proprio dal citato articolo 39 e dalla sua recente modificazione, da cui consegue il precetto che per nessuna ragione e in nessun caso che non sia previsto espressamente dalla "legge generale della Repubblica" possa essere legittimamente disposta la "messa in mora" degli organi di autogoverno della comunita' locale; 5) il nuovo principio della continuita' dei consigli, combinato con la nuova disciplina dei controlli sugli organi, ha prodotto l'abrogazione del citato articolo 85, nella parte in cui si prevede che l'eventuale commissariamento debba comunque essere preceduto da un provvedimento di scioglimento del consiglio, motivato a norma dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990. Il terzo comma dell'articolo 85, non puo' essere applicato proprio perche' e' stato abrogato l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, talche' i consigli alla data delle (prime) elezioni sono ancora in carica; 6) il principio della continuita' dei consigli comunali era comunque gia' implicito nella legislazione per favorire l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali in turni nazionali (articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, e piu' recentemente legge 7 giugno 1991, n. 182), che produce comunque lo slittamento delle elezioni dalla data di scadenza del mandato consiliare alla prima data utile: quali iniziative intenda assumere per restituire ai cittadini dei comuni interessati gli organi amministrativi democraticamente eletti, in ossequio a quanto sancito dal gia' citato articolo 31 della legge n. 142 del 1990; se non ravvisi la necessita', a fronte di comportamenti politici anche omissivi censurabili e palesemente in contrasto, ad avviso degli interpellanti, con l'autonomia dei ruoli istituzionali, di adeguati chiarimenti ed interventi. (2-00815)