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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00247 presentata da SANESE NICOLA (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930706

La V Commissione, premesso che: il Parlamento ha definito il quadro legislativo degli enti locali realizzando riforme di ampia portata attraverso: la ridefinizione dell'ordinamento e delle funzioni delle amministrazioni locali con la legge 8 giugno 1990, n. 142, piu' recentemente la legge n. 81 del 25 marzo 1993 per l'elezione diretta del sindaco; il riassetto delle norme che regolano la finanza degli enti territoriali con la legge di delega al Governo 23 ottobre 1992, n. 421 e successivo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; quest'insieme dei provvedimenti hanno posto fine ad una lunga fase di transizione ed incertezza iniziata con il varo della riforma tributaria realizzato con la legge di delega al Governo 8 ottobre 1971, n. 825; il nuovo assetto della finanza locale si differenzia significativamente dal precedente basandosi sui principi dell'autonomia finanziaria attraverso l'attribuzione di risorse proprie nel tentativo di ricreare un piu' stretto legame tra la decisione di nuove spese e il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per finanziarle. Tutto cio' accresce le responsabilita' di Governo, contribuendo ad un mutamento della vita politica del Paese, rispetto ai criteri dell'accentramento che ispiravano la legislazione successiva alla riforma tributaria del 1971; il nuovo assetto normativo determina un nuovo profilo finanziario che valorizzera' particolarmente il ruolo degli amministratori; sono state poste le basi per un rilancio delle esperienze autonomistiche, quale momento di realizzazione e sperimentazione delle risorse umane e finanziarie con una esaltazione del sistema della finanza locale recuperando i principi delle conoscenze e certezza dei dati, delle responsabilita', della solidarieta' e della programmazione per un uso razionale delle risorse; le principali innovazioni guardano o ad una maggiore autonomia impositiva con conseguente modifica delle fonti di finanziamento e una piu' forte riduzione dei trasferimenti dallo Stato; si e' realizzata una revisione del metodo di riparto dei trasferimenti caratterizzandosi per i seguenti profili: a) l'avvio di una perequazione degli squilibri connessi con le divese basi imponibili degli enti locali che opera tra enti omogenei sotto il profilo della dimensione demografica ed e' destinata ad assumere rilievo crescente; b) il progressivo superamento dell'attuale criterio di perequazione in base ai fabbisogni di spesa calcolati per categorie degli enti appartenenti alla stessa classe di dimensione demografica e caratterizzati da condizioni socio-economiche e territoriali omogenee; c) per il passaggio da una sistema di finanziamento delle spese di investimento fondato sui contributi agli oneri dei mutui contratti a uno imperniato su contributi determinati in base alla popolazione e alla spesa media pro capite per lavori pubblici sostenuta da ciascun gruppo omogeneo di enti locali. Con il decreto n. 504 si e' provveduto a dare attuazione a parte dei contenuti della legge di delega n. 421 e in particolare, in materia di autonomia impositiva, ha disposto secondo le seguenti linee: a) l'istituzione dal 1993 di una imposta comunale immobiliare ICI, il cui presupposto e' dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli. L'aliquota da applicare su tutti i cespiti deve essere compresa tra il 4 e il 6 per mille del valore di questi ultimi (7 per mille solo nei casi di particolari esigenze di bilancio); contestualmente si e' prevista la esclusione dell'applicazione dell'ILOR dei redditi da fabbricati, aree fabbricabili e terreni e la soppressione dell'INVIM dal 1994; b) l'istituzione dal 1993, di imposte provinciali sull'esercizio di alcune funzioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente prevedendo l'istituzione di un'addizionale sulla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (in misura variabile tra l'1 e il 5 per cento) e di una imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (in misura pari alla corrispondente imposta erariale); c) l'attribuzione alle regioni, dal 1993, dell'intera tassa automobilistica, attualmente dovuta in parte all'erario e in parte alle regioni stesse. Tale gettito compensera' i minori i trasferimenti destinati al fondo ordinario regionale; d) a decorrere dal 1994, viene inoltre concessa ai comuni la facolta' di istituire un'addizionale sull'Irpef, commisurata al gettito relativo all'anno immediatamente precedente, secondo percentuali prestabilite (1 per cento nel 1993, con incrementi progressivi di un punto all'anno fino a un massimo di 4). A decorrere dal 1993, la delega attribuisce alle regioni la componente erariale del gettito della tassa automobilistica. E' istituita, inoltre, in favore di regioni e province, un'imposta sul prezzo netto delle erogazioni di gas e di energia elettrica per usi domestici, l'imposta potra' essere proporzionale o progressiva per scaglioni di consumo. Considerato che in materia di trasferimenti statali, il decreto, oltre a disciplinare le erogazioni agli enti locali per il 1993, ha introdotto un nuovo sistema di contribuzione, che entrera' a regime nel 1994. In particolare, il provvedimento ha previsto: 1) la sostituzione dei precedenti fondi ordinario e perequativo con un fondo ordinario per la finanza locale e un fondo consolidato. Quest'ultimo e' costituito da risorse erariali destinate al finanziamento di particolari oneri; 2) l'istituzione di un fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalita' locale, stabilito annualmente e con riferimento al triennio immediatamente successivo. A questo fondo sono attribuiti tutti gli incrementi annualmente stabiliti, in sede di legge finanziaria, per le risorse correnti spettanti ai comuni e alle province. L'adeguamento dovra' essere coerente con l'andamento della finanza pubblica desumibile dai documenti ufficiali; in particolare saranno presi a riferimento i tassi di crescita della spesa statale previsti nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. La perequazione attiene esclusivamente al gettito delle imposte e delle addizionali, la cui applicazione e' obbligatoria e riguarda la componente per la quale non sussiste alcuna forma di discrezionalita' da parte dell'ente impositore; 3) l'istituzione di un fondo nazionale ordinario e di un fondo nazionale speciale per gli investimenti. Con riguardo al primo, e' prevista l'assegnazione di contributi statali in conto capitale determinati sulla base della popolazione e con riferimento alla spesa media pro capite per i lavori pubblici sostenuta da ciascun gruppo di enti. Il fondo speciale e' invece destinato alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali in gravissime condizioni di degrado; rilevato che positivi risultati sono stati raggiunti nel 1992 dove il conto consolidato delle amministrazioni locali ha mostrato una riduzione dell'indebitamento netto passato a 3.600 miliardi rispetto agli 8.600 del 1991, accompagnato da una dinamica piu' contenuta delle entrate e delle spese che hanno visto una crescita delle prime del 4,3 per cento rispetto al 16,6 per cento del 1991 e le seconde dell'1,8 per cento rispetto al 9,6 per cento del 1991; alla scarsa dinamica delle entrate da trasferimenti ha fatto riscontro un andamento piu' sostenuto di quelle proprie cresciute nel complesso del 12,4 per cento; impegna il Governo: a) al completamento del processo riformatore del sistema della finanza regionale e locale che non puo' prescindere da una puntuale conoscenza e da una verifica preventiva dei risultati fin qui ottenuti attraverso i provvedimenti legislativi sopra richiamati in coerenza con gli orientamenti emersi nelle sedi parlamentari in tema di semplificazione fiscale; b) a prevedere adeguati meccanismi di controllo sulla autonomia impositiva degli enti locali come la definizione di standards qualitativi per i servizi prestati relativamente ai trasporti, ai rifiuti solidi, ai servizi sanitari e stabilire uno stretto contatto tra la quantita' e la qualita' dei servizi prestati e le imposte richieste evitando il pericolo che la maggiore autonomia si risolva in un inasprimento eccessivo della pressione piu' che nel contenimento e nel controllo della spesa; c) alla urgente disciplina legislativa delle gestioni fuori bilancio prevedendo una revisione complessiva della materia relativa all'indebitamento degli enti locali e regionali; d) a fornire al Parlamento un quadro dettagliato dei flussi finanziari e dei risultati raggiunti con i recenti provvedimenti in materia di finanza locale e regionale, con dati disaggregati rispetto ai singoli tributi, agli enti territoriali e area geografica al fine di consentire le opportune valutazioni prima dell'esame del Documento di Programmazione economico-finanziaria; e) a prevedere una revisione dell'impianto generale dell'autonomia impositiva, visto anche il rilievo che la fiscalita' locale assume nei bilanci degli enti locali, attraverso una piu' equa distribuzione del carico fiscale tra i cittadini che usufruiscono dei servizi comunali e razionalizzazione dei tributi esistenti che non comportino un aumento della pressione tributaria; f) a disciplinare in modo rigoroso la materia dei titoli comunali evitando che si avviino processi di "illusione finanziaria" con una spinta all'indebitamento degli enti locali limitando quindi tale possibilita' solo agli enti locali che presentano una situazione finanziaria non deficitaria. (7-00247)

 
Cronologia
lunedì 5 luglio
  • Politica, cultura e società
    12 persone vengono arrestate nell'ambito dell'inchiesta sul pagamento di tangenti da parte delle aziende produttrici di medicinali per la definizione da parte del Ministero della sanità dei prontuari farmaceutici.

martedì 6 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 311 voti a favore e 113 contro, l'articolo unico del disegno di legge A.C. 2695 di conversione del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.

giovedì 15 luglio
  • Politica, cultura e società
    L'ex presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, si toglie la vita a Milano nel carcere di San Vittore, dove è detenuto per corruzione e violazione della legge sul finanziamento dei partiti.