Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00873 presentata da METRI CORRADO (LEGA NORD) in data 19930714
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno per sapere - premesso che: con sentenza n. 1802/92/271-93 Reg. Sent. depositata l'8 luglio 1992 il tribunale amministrativo della regione Emilia-Romagna ha accolto il ricorso proposto dal consigliere comunale di Rimini signora Mirella Canini, capo gruppo consiliare della lista verde alternativa "Salviamo l'Adriatico", e conseguentemente ha annullato la deliberazione del consiglio comunale di Rimini n. 159 del 14 giugno 1992, relativa all'elezione del nuovo sindaco e della nuova giunta comunale, a seguito delle dimissioni dalla carica presentata dall'ingegner Marco Moretti il 16 aprile 1992; detto giudicato si fonda sulla motivazione che l'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'"Ordinamento delle autonomie locali", per la sua portata generale, trovi applicazione non solo nell'ipotesi in cui l'elezione segua la proclamazione degli eletti in seno al consiglio, ma anche in ogni altro caso di sopravvenuta vacanza degli organi medesimi come quello di dimissioni del sindaco; conseguentemente il TAR citato ha ritenuto che ai sensi dei commi 5 e 6 del predetto articolo 34, la seduta del consiglio comunale del 14 giugno 1992 avrebbe dovuto essere convocata e presieduta dal consigliere anziano e del sindaco dimissionario, come avvenuto in questo caso, spettandolo solo al primo il potere-dovere di convocare il consiglio e di presiederne le adunanze; il TAR, annullando la deliberazione n. 159 del consiglio comunale di Rimini, non ha decretato la decadenza degli organi eletti nella seduta del 14 giugno 1992, bensi' la loro non-elezione, confermando implicitamente la vancanza degli stessi a far data dal 16 aprile 1992 - dimissioni del sindaco -; in data 10 luglio 1993 e' stato emesso un decreto prefettizio, prot. n. 4061/Gab., che richiamando quanto espresso nella nota telegrafica n. 15932/35 del 10 luglio 1993 del Ministero dell'interno Direzione generale amministrazione civile, Direzione centrale delle autonomie, stabilisce di accordare al consiglio comunale dieci giorni di tempo, dalla data del deposito della suddetta sentenza del TAR, per procedere alla elezione di nuovi sindaco e giunta comunale, ai sensi - come cita il decreto - dell'articolo 34, comma 5, della legge n. 142 del 1990; il comma 5 dell'articolo 34 stabilisce, fra le altre cose, che la prima convocazione del consiglio comunale deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data in cui si e' verificata la vacanza; nel caso specifico, la vacanza si e' verificata il giorno 16 aprile 1992 - dimissioni del sindaco -, non il giorno 8 luglio 1993, data del deposito della sentenza del TAR; il comma 2 dell'articolo 34 prevede che l'elezione di sindaco e giunta debba avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla data in cui si e' verificata la vacanza; nel caso in questione, si configura la ncessita' di applicazione del comma 2 dell'articolo 34 e non del comma 5, che prevede disposizioni relative ad una fase gia' esaurita - la prima - dell'iter procedurale che porta alla elezione di sindaco e giunta; il consigliere anziano signor Giuseppe Chicchi ha gia' convocato il consiglio comunale per i giorni 16 e 17 luglio 1993 -: se ritenga di dover intervenire, per definire la questione in oggetto, prima che si proceda a nuove elezioni di dubbia validita', che diventerebbero immediatamente oggetto di contestazione e di ricorso. (2-00873)