Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00033 presentata da BIANCO GERARDO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930729
La Camera, esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996, presentato dal Governo il 13 luglio 1993; considerato, in via di premessa, che le nuove generazioni hanno il diritto di ricevere un "sistema Paese" nel quale la finanza pubblica si presenti come elemento di equilibrio economico-sociale e di reale sviluppo; con riferimento al contesto economico e sociale, riaffermata la necessita' di porre sotto controllo l'indebitamento pubblico le cui dimensioni crescenti hanno generato un permanente pericolo di instabilita' finanziaria che ha impedito il pieno utilizzo degli strumenti di politica economica per il raggiungimento dei fondamentali obiettivi di crescita dell'occupazione e, piu' in generale, di uno sviluppo dell'economia equilibrato sia sotto il profilo settoriale che sotto quello territoriale; ribadito l'impegno a procedere, sia pure tenendo conto dell'andamento congiunturale, in una rigorosa politica di risanamento strutturale della finanza pubblica, a partire dalla verifica dei risultati conseguiti con la recente legislazione delegata nei settori cruciali della spesa pubblica; sottolineato che l'azione di risanamento del saldo primario, pur avendo ottenuto risultati di grande importanza, deve proseguire con decisione anche allo scopo di favorire, rendendo evidente agli operatori la credibilita' delle politiche di riequilibrio, la riduzione dei tassi di interesse verso livelli analoghi a quelli che si registrano nei principali Paesi europei; osservato che il drastico contenimento dell'inflazione e' condizione necessaria per la riduzione dei tassi di interesse e per il mantenimento dei livelli di competitivita' internazionale delle imprese italiane, indispensabili per sostenere il tasso di crescita dell'economia durante il processo di riequilibrio della finanza pubblica che deve compiersi in una difficile condizione dell'economia dei nostri principali partners e che, in tal senso, manovre sulle imposte indirette vanno attentamente dosate in ragione del loro potenziale inflazionistico; ribadito che una equilibrata politica di controllo della dinamica dei redditi monetari, messa in atto con il consenso delle parti sociali, e che trovi rispondenza nell'effettivo andamento dei prezzi, costituisce il pilastro per uno sviluppo autentico ed equilibrato ed e', comunque, condizione indispensabile per rendere compatibili gli obiettivi indicati, nonche' per una politica di sostegno dell'occupazione e di rilancio della produzione, soprattutto nelle aree piu' svantaggiate del Paese; condivide la scelta, annunciata dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria, di concentrare le misure di correzione sulla spesa, in modo da evitare una crescita del prelievo obbligatorio che, se mantenesse la velocita' degli ultimi anni, rischierebbe di intralciare il processo di sviluppo dell'economia; inoltre le decisioni dello Stato centrale sul prelievo obbligatorio devono ormai tener conto della necessita' di lasciare spazio sufficiente alle autonome decisioni di imposizione delle autonomie territoriali, in modo da rendere possibile un effettivo svolgimento dei princi'pi di responsabilita' finanziaria, e da evitare la formazione di eccedenze di spesa che finirebbero con l'essere poste a carico del bilancio dello Stato; sottolinea che gli indirizzi dell'azione di risanamento annunciata dal Governo richiedono una piu' decisa e continuativa lotta all'evasione e all'elusione degli obblighi tributari e contributivi; sottolinea altresi' che deve essere mantenuto fermo un indirizzo di politica fiscale che punti al non aggravamento della pressione fiscale in modo che l'eventuale maggior gettito realizzato rispetto alla previsioni definitive possa essere utilizzato per una distribuzione del prelievo piu' razionale ed equa e per ridurre il disavanzo. In questo senso il vincolo che la legge finanziaria dovra' porre, in ordine alla quota delle maggiori entrate utilizzabili eventualmente a copertura di nuove maggiori spese, in linea con la previsione della legge di contabilita', dovra' specificamente rivolgersi agli incrementi di gettito collegabili ad innovazioni legislative introdotte nell'ordinamento giuridico di entrata; ribadisce che il controllo delle spese deve soprattutto concentrarsi sull'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze, anche mediante interventi di riorganizzazione delle funzioni, delle strutture, del personale e delle procedure della pubblica amministrazione, ed essere effettuata in modo da non comprimere la quantita' e da migliorare la qualita' dei servizi forniti senza ridurre il grado di protezione dei cittadini in effettiva condizione di bisogno; osserva che una politica di controllo delle spese del tipo di quella indicata non puo' avere successo se si limita ai, pur necessari, interventi normativi, ma richiede anche una difficile azione di modificazione dei comportamenti dell'amministrazione pubblica che deve fortemente migliorare la capacita' di raggiungere gli obiettivi dell'azione pubblica, ed aumentare il grado di soddisfazione delle esigenze dei cittadini, sulla base di un efficiente utilizzo delle risorse assegnate; con riferimento al contesto giuridico-procedurale al cui interno collocare le determinazioni delle Assemblee legislative in materia di bilancio; ricordato che la presente risoluzione costituisce il quadro di riferimento, in termini di saldi complessivi, al cui interno dovranno collocarsi inderogabilmente gli strumenti normativi che articolano la manovra di finanza pubblica (disegni di legge finanziaria e collegati; bilancio pluriennale programmatico); rilevato che la risoluzione: determina la misura della correzione minima da apportare al disavanzo tendenziale, di competenza e di cassa, nonche' l'obiettivo fondamentale in termini di avanzo primario; individua i provvedimenti collegati che concorrono alla determinazione dei saldi stabiliti dalla legge finanziaria per gli anni 1994, 1995 e 1996 nonche' all'obiettivo del fabbisogno di cassa in relazione all'effetto di riduzione del disavanzo a ciascuno di essi attribuito, in modo che ogni contenuto normativo contrastante con il perseguimento di tale obiettivo sara' considerato estraneo; sottolineato che a tali fini e' necessario che gli effetti di ogni provvedimento collegato (e degli eventuali emendamenti ad essi proposti dal Governo) siano adeguatamente quantificati attraverso apposite relazioni tecniche, redatte secondo le modalita' dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, modificata dalla legge n. 362 del 1988, e che gli effetti di carattere compensativo delle eventuali proposte parlamentari siano anch'essi adeguatamente argomentati, in modo da consentirne una ragionevole valutazione; ribadita l'opportunita' di proseguire lungo una impostazione dei fondi speciali della legge finanziaria che confermi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 11-bis, comma 1, della richiamata legge n. 468 del 1978, modificata dalla legge n. 362 del 1988, una articolazione degli accantonamenti per settori omogenei di intervento; ribadito altresi' il criterio in base al quale eventuali provvedimenti di spesa discussi dopo la presentazione dei documenti di bilancio per il triennio 1994-1996 imputeranno la copertura degli oneri gravanti sullo stesso arco temporale agli accantonamenti dei fondi speciali della legge finanziaria in gestione (1993-1995) solo se - ed entro il limite in cui - tali accantonamenti risultino confermati nel nuovo disegno di legge finanziaria 1994-1996, all'esame delle Camere; rilevata ancora una volta la necessita' di non procedere in operazioni di bilancio che tendano a differire, con la tecnica dei limiti di impegno, su esercizi successivi, spese che non abbiano la natura di interventi per investimenti o che, comunque, spostano su soggetti diversi dal Tesoro gli oneri delle operazioni finanziarie, dilatando comunque e senza controllo l'indebitamento del settore pubblico; ribadita altresi' l'esigenza di consolidare il criterio in base al quale le rimodulazioni delle leggi pluriennali di cui alla tabella F del disegno di legge finanziaria non possono in ogni caso creare fittizi spazi di copertura per spese nuove o maggiori; impegna il Governo, per quanto riguarda le decisioni di bilancio: 1. ad operare coerentemente affinche' ll fabbisogno del settore statale per il triennio 1994-1996 si mantenga all'interno degli obiettivi stabiliti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 1994-1996, consentendo il raggiungimento per il 1994 di un avanzo primario di circa 32.000 miliardi (1,9 per cento del PIL programmato), e rendendo possibile l'arresto della crescita del rapporto debito/PIL entro il triennio; 2. ad impostare il disegno di legge finanziaria 1994-1996, i connessi provvedimenti collegati nonche' il bilancio programmatico 1994-1996, in modo da garantire il conseguimento degli obiettivi sopra indicati. In particolare i disegni di legge richiamati devono rispettare le regole ed i vincoli seguenti: 2.1. il valore del saldo netto da finanziare di competenza per il 1994 (al netto delle regolazioni debitorie), non potra' superare 146.400 miliardi, escludendo le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali dello Stato per le quali si procedera' all'accertamento in entrata in bilancio nella misura in cui esse siano effettivamente realizzate, ripetendo cosi' la tecnica adottata nell'articolo 1 della legge finanziaria per il 1993. I relativi capitoli dello stato di previsione delle entrate per il 1994 saranno quindi iscritti per memoria ed implementati in corso d'esercizio sulla base dell'andamento degli accertamenti; il disegno di legge finanziaria stabilira', anche il 1994, che il saldo netto da finanziare e il debito pubblico saranno ridotti in corrispondenza all'accertamento delle entrate aggiuntive per alienazioni patrimoniali. Per gli anni 1995-1996 il saldo netto da finanziare di competenza (al netto delle regolazioni debitorie) non potra' superare i valori rispettivamente di 154.000 e 159.300 miliardi di lire, da calcolarsi sulla base della legislazione risultante dall'approvazione della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati per il 1994; tali saldi costituiscono dei passaggi intermedi verso la realizzazione dei saldi programmatici indicati rispettivamente in 126.700 miliardi per il 1995 e 110.000 miliardi per il 1996, indicati nella tavola 6 del DPEF 1994-1996; 2.2. in apposito quadro riassuntivo, da allegare alla relazione al disegno di legge finanziaria 1994 e nella relazione tecnica allegata al provvedimento collegato, verranno indicati partitamente, in termini di competenza, gli apporti alla definizione dei saldi del disegno di legge finanziaria da associare a tale provvedimento collegato; 2.3. i saldi per l'anno 1994 e i saldi intermedi per il 1995 e il 1996 risultanti dalla presente risoluzione o i migliori saldi risultanti dai testi proposti dal Governo o da emendamenti approvati nel corso dell'esame pariamentare (nonche' gli elementi che concorrono a determinarli come indicato nel punto 2. 2, in quanto indicatori che incorporano le variazioni delle entrate e delle spese per l'impostazione della manovra di finanza pubblica), costituiranno limite e vincolo per la discussione e la deliberazione del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti collegati 1994; cio' vale anche ai fini del rispetto dei criteri di copertura della legge finanziaria, stabiliti dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata dalla legge n. 362 del 1988, in base al quale i saldi determinati con la presente risoluzione assumono un valore di vincolo non superabile nel corso della discussione e deliberazione parlamentare dei referenti normativi che entreranno a comporre la sessione di bilancio 1994-1996, quali indicati nel successivo punto 3; 2.4. il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo dovra' garantire il rispetto della regola di copertura per le nuove o maggiori spese di natura corrente (articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978, modificata dalla legge n. 362 del 1988) su tutto l'arco triennale considerato, assicurando comunque che gli oneri coperti con riferimento all'ultimo anno del triennio considerato (1996) approssimino in modo ragionevole l'andamento a regime degli oneri a carattere permanente o comunque con un andamento ultratriennale; inoltre e' opportuno che il ricorso ai fondi negativi sia evitato o comunque limitato agli importi corrispondenti a provvedimenti di urgenza e materia fiscale da emanare entro il 31 dicembre 1993; 2.5. gli accantonamenti dei fondi speciali dovranno essere impostati sulla base dei criteri adottati nella legge finanziaria 1993; gli accantonamenti riferiti a ciascun Ministero competente a gestire la spesa dovranno essere motivati in base a programmi indicati nella relazione al disegno di legge finanziaria; 2.6. le rimodulazioni delle leggi di spesa pluriennale (tabella F) non potranno fornire mezzi aggiuntivi di copertura in corso d'anno per spese nuove o maggiori considerate nel quadro di copertura del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo alle Camere; 3. a presentare un solo provvedimento collegato che contenga unicamente misure intese a conseguire la riduzione del disavanzo di competenza e di cassa, con esclusione quindi di norme meramente ordinamentali e di misure recanti aggravi di oneri ancorche' compensati. Gli effetti di tale provvedimento, unitamente a quelli del disegno di legge finanziaria, dovranno assicurare un miglioramento (rispetto all'andamento tendenziale) del saldo primario del settore statale, non inferiore a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (31.000 miliardi nel 1994, 21.500 miliardi nel 1995, 23.000 miliardi nel 1996), e dovranno comunque consentire il raggiungimento degli obiettivi di fabbisogno. Inoltre, gli interventi dovranno essere distribuiti tra aumenti netti di entrata e riduzioni di spesa in coerenza con gli indirizzi settoriali esposti nel Documento di programmazione economico-finanziaria; in particolare, le riduzioni delle spese (al netto degli interessi) non dovranno essere, nel complesso, inferiori a 28.000 miliardi nel 1994, 19.500 miliardi nel 1995, 21.000 miliardi nel 1996; 4. a corredare di relazione tecnica i disegni di legge collegati, nonche' gll altri provvedimenti eventualmente adottati in corso di esercizio per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nal DPEF, anche se recanti disposizioni di nuova o maggiore entrata o di riduzione di spesa; 5. ad aggiornare il Parlamento, sia ai fini conoscitivi sia allo scopo di rafforzare la effettivita' degli obiettivi indicati in ordine all'evoluzione del quadro di riferimento macroeconomico e finanziario, sull'andamento della finanza pubblica, nonche' sui risultati ottenuti e sugli eventuali ulteriori strumenti da adottare ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nello stesso documento verranno forniti dati sull'ammontare degli oneri a carico del bilancio statale in relazione di mutui accesi dagli enti del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni del decennio 1994-2004; 6. ad accompagnare alle misure necessarie per la realizzazione degli avanzi primari programmati misure tese a favorire una piu' rapida e consistente riduzione dei tassi di interesse reali nonche' ad incentivare un allungamento della vita media dei titoli; 7. a proporre e realizzare misure di razionalizzazione amministrativa che producano efficienza ed economicita' della pubblica amministrazione con effetti nell'esercizio 1994 ed in quelli successivi; 8. a valutare le forme tecniche e le modalita' operative idonee ad utilizzare le eventuali maggiori entrate rispetto a quelle assestate per il 1993 al fine di attenuare il carico tributario e per coprire parte della manovra discrezionale per il 1994; impegna altresi' il Governo, per quanto riguarda gli ulteriori obiettivi di politica economica: 9. a perseguire con decisione gli obiettivi contenuti nell'accordo con le organizzazioni sindacali del 3 luglio 1993 e a trasferire nella manovra 1994-1996 i provvedimenti conseguenti soprattutto in ordine alle misure di sostegno dell'occupazione; 10. a finalizzare, nell'ambito di una azione volta al riequilibrio territoriale, sociale ed economico del Paese, tenuto quindi conto della necessita' di una differenziazione territoriale del nuovo intervento ordinario, appositi ed adeguati stanziamenti volti al completamento di progetti gia' in essere e all'avvio di nuovi programmi, anche al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, di quelle di declino industriale e di quelle nelle quali va rafforzata l'azione per uno sviluppo rurale, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b dei fondi strutturali della comunita'; per quanto riguarda la questione delle privatizzazioni, 11. considerato che: il processo di privatizzazione costituisce una condizione indispensabile per l'ammodernamento del sistema economico nazionale che deve essere perseguito nell'ambito di una strategia politica ed economica complessiva; le condizioni economiche e sociali nelle quali il processo di privatizzazione si realizza sono profondamente mutate rispetto al momento in cui tale processo e' stato avviato, in ragione della recessione internazionale interna che ha reso, altresi', evidente una preoccupante condizione di debolezza dell'apparato produttivo e finanziario anche privato; in questo quadro aumentano i rischi di deterioramento del sistema produttivo e di aggravamento della crisi economica ed occupazionale; le difficolta' di mercato nonche' quelle tecniche e giuridiche delle operazioni di privatizzazione, unitamente ad alcune incertezze che si sono verificate, hanno contribuito a rallentare il processo di privatizzazione; il Parlamento deve essere posto nelle condizioni di esercitare con continuita' ed efficacia le sue funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo, evitando nel contempo forme di corresponsabilizzazione nelle scelte operative; impegna il Governo a: 1) proseguire con piu' energici impulsi per ottenere immediatezza di risultati nel riordino e nella privatizzazione delle imprese pubbliche secondo gli indirizzi forniti dal Parlamento nel parere del dicembre 1992, anche al fine di evitare i rischi di deterioramento dell'apparato produttivo; 2) provvedere, nell'ambito della strategia comunitaria, ai problemi derivanti dalla sottocapitalizzazione dell'IRI nell'ottica della massima valorizzazione delle imprese da privatizzare; 3) stabilire con certezza nell'ambito del Governo di un centro di imputazione delle responsabilita' politiche dell'intero processo, al fine di consentire al Parlamento l'instaurazione di un rapporto costante, trasparente e puntuale per la verifica dell'attuazione degli indirizzi da esso adottati; 4) portare rapidamente a compimento ed attuazione la normativa volta a favorire l'allocazione del risparmio verso il capitale di rischio; particolare rilevanza andra' attribuita in questo contesto allo strumento dell'offerta di vendita al pubblico; 5) determinare con rapidita' gli assetti giuridici e le condizioni per la definizione delle tariffe e degli standard di qualita' delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici anche attraverso l'istituzione di agenzie per i servizi pubblici. (6-00033)