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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01009 presentata da D'ALEMA MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930930

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: con Decreto Prefettizio n. 170/9/1 del 10 aprile 1993 sono stati convocati per il 6 giugno 1993 i comizi elettorali per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Vibo Valentia e di 14 comuni del comprensorio; seguendo precise istruzioni ministeriali e prefettizie e per oggettive difficolta', i presentatori di tutte le liste concorrenti non hanno ritenuto cogente la previsione degli articoli 5 e 7 della legge 81/93, per la parte in cui impongono il limite massimo dei 2/3 per le candidature di un sesso; la Commissione elettorale circondariale di Vibo Valentia ha escluso tutte le liste per tutti i comuni; il TAR Calabria, con sentenze rese all'udienza del 13 luglio 1993, ha annullato tutti i provvedimenti di ricusazione delle liste, riservando alla PA gli "ulteriori" provvedimenti; ai sensi dell'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei TAR sono esecutive ed il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata (1^ e 2^ comma); pertanto, il procedimento elettorale, illegittimamente interrotto, avrebbe dovuto riprendere corso, a partire dall'atto annullato; in effetti, per i comuni del Circondario il Prefetto di Catanzaro ha emesso decreto n. 393/9/1 del 22 settembre 1993, di convocazione dei comizi, per il 21 novembre 1993, precisando e disponendo, con successivo fonogramma del 27 settembre 1993, che la ripresa del procedimento elettorale e' da intendersi in esecuzione delle sentenze del TAR Calabria di annullamento dei provvedimenti di ricusazione e quindi devono ritenersi validi gli atti di presentazione delle liste ed immodificabili le stesse; sono stati esclusi dalla riconvocazione dei comizi il comune di Vibo Valentia ed il comune di Monterosso Calabro, per la speciosa motivazione della esistenza di ricorso in appello al Consiglio di Stato; come precisato, la decisione e' in aperta violazione di legge, ex articolo 33 della legge 1034/71, e confligge con la definitivita' relativa acquisita dalle sentenze del TAR Calabria, sia soggettivamente (poiche' ne' il Prefetto di Catanzaro, ne' il Ministro, ne' la Commissione Circondariale hanno proposto appello) sia oggettivamente, perche' - la deduzione e' da ritenersi prioritariamente assorbente - l'appello e' stato proposto da interventrici in un solo giudizio nei confronti di una sola sentenza, relativa alla lista DC di Vibo, mentre hanno acquistato efficacia di res judicata le sentenze relative ad altre 7 liste; pertanto risultano arbitrariamente conculcati i diritti elettorali dei cittadini interessati, che, peraltro, sono discriminati dagli altri cittadini del Paese, che hanno espresso il proprio voto in sintonia con l'interpretazione fornita dal Ministero e dalle prefetture, consona ai lavori parlamentari di approvazione della legge 81/93 ed ai principi ermeneutici espressi dal TAR Calabria; per effetto di tali atti e comportamenti discriminatori, si vessa una citta' gia' sconvolta da pesanti indagini della Magistratura penale per disamministrazione e inquinamento, cui non offre certo sollievo e rimedio la presenza, solo formale, di un Commissario Prefettizio; il Prefetto di Catanzaro, dopo i provvedimenti di ricusazione delle liste ed in attesa delle decisioni del TAR Calabria ha emesso decreto (n. 270/9/1/AR/Elettorale del 13 maggio 1993) di sospensione delle elezioni e di rinvio delle stesse a data da destinarsi, in applicazione dell'articolo 85 testo unico 570/1960, 30^ comma; sempre il Prefetto di Catanzaro, ritenendo che, in seguito alla disposta sospensione delle elezioni, si rendesse indispensabile assicurare ai comuni interessati la temporanea, straordinaria amministrazione a mezzo di un Commissario Prefettizio, a tanto ha provveduto con decreti di nomina del 18 maggio 1993, "visto l'articolo 85 testo unico 16 maggio 1960 n. 570 e la legge 8 giugno 1990, n. 142; il provvedimento di sospensione delle elezioni, con rinvio sine die delle stesse, non e' contemplato dall'articolo 85 3^ comma, essendo stato abrogato l'articolo 36 Testo unico 570/60 e non essendo alternativamente ipotizzabile la fattispecie, non richiamata, dell'articolo 18 testo unico 570/1960; pertanto, il decreto de quo e' da ritenersi emesso in patente carenza di potere, (essendo quello di fissare la data delle elezioni attribuito al Ministro dell'interno) ed erroneamente motivata con l'inconferente richiamo all'articolo 85 testo unico 570/60; tale comportamento e' di inaudita gravita' a rilievo costituzionale, poiche' la nomina dei Commissari Prefettizi non solo non e' prevista dall'articolo 85 testo unico 570/60, con riferimento alla fattispecie, ma e' inibita dall'articolo 31 della legge 142/90, afferendo il presupposto a vicenda elettorale e non al funzionamento degli organi comunali; comunque, e per ogni caso, la nomina del Commissario Prefettizio si inserisce in una procedura di scioglimento del Consiglio comunale per disfunzioni specifiche o generali; la stessa non puo' superare la durata di tre mesi, termine entro il quale si deve procedere alle nuove elezioni, anche per l'ipotesi della presupposta, in alternativa, fattispecie di necessaria rinnovazione delle elezioni ex articolo 85 testo unico 570/1960; i riferiti provvedimenti adottati dal Prefetto di Catanzaro, geneticamente illegittimi e funzionalmente sviati, sono comunque atti amministrativi propri di organo periferico, che devono essere rimossi per consentire di realizzare la fedele esecuzione delle sentenze del TAR Calabria, e comunque la loro persistenza e' frutto di arbitraria omissione, essendo venuta meno la condizione della loro emissione (ricusazione delle liste e sospensione delle elezioni) e scaduto il termine massimo di efficacia, con precipuo riferimento alla nomina dei Commissari Prefettizi; i cittadini del comune di Vibo Valentia, e con essi quelli di Monterosso Calabro, unici in Italia si trovano ad essere privati degli organi elettivi ed espropriati dei loro diritti elettorali, per aver posto affidamento sulle istruzioni ministeriali e prefettizie e pur avendo a proprio favore una sentenza immediatamente esecutiva; solo per il comune di Vibo Valentia, e cosi' pure per quello di Monterosso Calabro, le decisioni del TAR Calabria non sono eseguite; essendo dichiaratamente ininfluente la giustificazione dell'appello pendente al Consiglio di Stato mentre per altre circostanze (Milano: caso Maiolo) si e' data esecuzione alla semplice ordinanza di sospensione emessa dal TAR e si fissano le elezioni pur essendo pendente il ricorso al Consiglio di Stato (es. Pizzo Calabro); non puo' essere pertinente alcun precedente applicativo dell'articolo 85 1^ comma del testo unico 570/1960, perche', riguardando esso il caso di annullamento in primo grado delle elezioni, e' ispirato alla ratio del favor electionis: ratio questa riscontrabile nella apposita ipotesi, come nel caso di pronuncia favorevole allo svolgimento delle elezioni; per le vicende giurisdizionali relative alla sola lista DC nelle elezioni di' Vibo Valentia, debbono essere violati i diritti di altre 7 liste e di tutto il corpo elettorale -: quali siano le valutazioni del Governo su una vicenda che ha assunto rilievo nazionale; quali iniziative il Governo intenda adottare sul comportamento e sugli atti del Prefetto di Catanzaro (dichiaratamente illegittimi e non consoni ai casi in questione) per il ripristino della legalita'; quali decisioni immediate il Governo intenda assumere perche' anche i cittadini di Vibo e Monterosso Calabro possano esprimere liberamente il loro diritto di voto nella scadenza elettorale del 21 novembre prossimo. (2-01009)

 
Cronologia
giovedì 23 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera concede l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro De Lorenzo per i reati di corruzione, frode fiscale, associazione per delinquere e violazione delle norme sul finanziamento pubblico ai partiti, ma non ne consente l'arresto.

lunedì 4 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    I carri armati di Eltsin cannoneggiano la Casa Bianca, che viene quindi espugnata da truppe speciali.