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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01055 presentata da ALTERIO GIOVANNI (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19931014

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che gia' da due mesi circa e' stata anticipata, presso gli organi di stampa, la pubblicazione del bando di concorso a cattedra per soli titoli, rispetto alla sua naturale apparizione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta solo in data 21 maggio 1993, n. 40 della IV Serie speciale, e prima della sua registrazione presso la Corte dei conti; i commi 8 e 13 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, prescrivono rispettivamente la triennalizzazione dei concorsi per titoli ed esami e l'aggiornamento delle graduatorie dei concorsi per soli titoli; con apposito provvedimento legislativo, legge 11 febbraio 1992, n. 151, si e' inteso prorogare la validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola laddove (articolo 1) e' detto testualmente "Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli, di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ...omissis..., hanno validita' per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi", e che, con una norma successiva, comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, avente ad oggetto "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica", cioe' a dire interventi per il contenimento della spesa pubblica, viene espressamente richiamata la precedente legge di proroga stabilendo che "Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, gia' prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico"; la nuova norma, pur non evidenziando alcun riferimento preciso di abrogazione in toto di quella precedente, lascia, pero', chiaramente trasparire l'intento del legislatore di fissare un'ulteriore proroga della validita' delle graduatorie per ambedue i succitati concorsi a cattedre: ancorche' sotto il profilo propriamente letterale dell'espressione, la concessa proroga appare riferita alle sole graduatorie dei concorsi per esami e titoli, il che non e' secondo una valutazione complessiva della normativa succedutasi nel tempo e relativa sia alla periodicita' di svolgimento dei concorsi, sia al particolare meccanismo di scambio dei posti tra i due concorsi, stabiliti dalla legge n. 417 del 1989; l'ulteriore proroga disposta dalla legge n. 498 del 1992 vada intesa secondo una interpretazione logica di estensione della stessa al concorso per soli titoli, sul presupposto, non solo, della originaria identica periodicita' di effettuazione disposta per i due concorsi, ma anche attraverso un esame globale delle altre disposizioni normative contenute nella legge n. 417 del 1989, come quelle, ad esempio, che attengono alla ripartizione al 50 per cento tra i due concorsi dei posti disponibili in ciascun anno scolastico, articolo 12 della predetta legge che, ancorche' in sede di prima applicazione, attribuisca, al concorso per soli titoli, tutti i posti disponibili e vacanti dall'inizio dell'anno scolastico 1989-90 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli; quindi si ravvisa la incontrovertibilita' dell'esposta situazione giuridico-amministrativa, divenuta complicata per via della prossima "intempestiva" applicazione del decreto ministeriale 29 marzo 1993, riguardante la "Approvazione della nuova tabella di valutazione dei titoli per la partecipazione ai concorsi a cattedre per soli titoli nelle scuole di ogni ordine e grado", laddove viene introdotto un elemento nuovo, fortemente penalizzante per coloro che vantano un'anzianita' di iscrizione nella graduatoria permanente suddivisa in due parti; quella iniziale, compilata ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 1989, e quella aggiuntiva, compilata ai sensi del decreto ministeriale 22 giugno 1990, consistente il predetto nuovo elemento nella valutazione, sia pure in misura ridotta (la meta' del punteggio attribuito al servizio prestato nelle scuole statali), dei titoli didattici acquisiti con servizio prestato nelle scuole private (parificate, pareggiate e legalmente riconosciute) prima della naturale scadenza della quinquennalizzazione stabilita per legge -: le motivazioni che hanno indotto il ministro della pubblica istruzione ad emanare il bando di concorso per soli titoli, in aperta violazione della legge 27 dicembre 1989, n. 417, per aver anticipato di 18 mesi circa l'indizione di un bando di concorso, i cui posti andavano reperiti nel contingente disponibile con l'inizio dell'anno scolastico 1994-95 e cioe' alla scadenza della proroga legale; se intenda chiarire i termini dell'adottata decisione di attribuire una diversa periodicita' ai due concorsi, in contrasto non solo con la logica del contenimento della spesa pubblica, ma anche e soprattutto con la circostanza che vede, attualmente, numerosi concorsi per soli titoli tributari dei corrispondenti concorsi per esami e titoli dei posti assegnati in sede di prima applicazione del decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, successivamente reiterato con i decreti-legge nn. 315 e 357 del 1989 e modificato con la legge di conversione n. 417 del 1989, talche', per effetto della contrazione del numero dei posti, dovuta a cause diverse, non ultima quella della flessione demografica, si e' venuta a creare una particolare situazione di illegittimita' per la mancata, perche' impossibile, restituzione dei posti al concorso per esami e titoli, prevista dal comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 417 del 1989, in relazione alla quale situazione, un consistente numero di candidati, del precitato concorso, mortificati nella loro legittima aspettativa, sono rimasti privati, per non dire defraudati, della nomina in ruolo; infine, se il ministro sia stato informato delle situazioni di gravi difficolta' e danno, che andranno a determinarsi, a vari livelli, a seguito della effettuazione anticipata del concorso de quo e che possono essere cosi' riassunte: a) per i docenti gia' iscritti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, a causa dell'introduzione della nuova tabella di valutazione nelle prossime procedure concorsuali, si delinea uno stravolgimento della posizione in graduatoria, allorquando nuovi e vecchi concorrenti, in possesso di titoli didattici, acquisiti attraverso un servizio d'insegnamento, reso senza sottoposizione ad alcuna forma di controllo, sorpasseranno la posizione di docenti con esperienze didattiche piu' qualificate, perche' maturate attraverso l'inserimento in rigide e selettive graduatorie provinciali, predisposte da organi statali per la nomina dei supplenti; b) per il personale degli Uffici scolastici periferici non ancora usciti dalla cappa di una frenetica attivita', svolta in relazione ai concorsi per esami e titoli, tuttora in fase di conclusione ed i cui atti dovranno essere successivamente apprestati per l'invio alla Corte dei conti per la registrazione, l'arrivo del nuovo e massiccio impegno di lavoro (si prevedono dalle 15.000 alle 20.000 domande), aggiuntivo rispetto al vecchio, non ancora assolto, si rivelera' quanto mai defatigante ed inopportuno, sia perche' coincidente con il periodo feriale, sia perche' inerente al discusso concorso per soli titoli che, nell'ottica della quinquennalizzazione, poteva e doveva essere bandito, in assoluta tranquillita', nel corso del prossimo anno scolastico, se non alla fine dello stesso, per procedere alle nomine sui posti disponibili e vacanti al 1^ settembre dell'anno scolastico 1994-95, evitando cosi' di provocare un aggravio di spesa per l'Erario ed un notevole sovraccarico di lavoro per gli Uffici periferici del Ministero. (2-01055)

 
Cronologia
mercoledì 13 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 525 voti a favore e 5 contrari, in seconda deliberazione la modifica dell'articolo 68 della Costituzione. Il provvedimento verrà approvato in seconda deliberazione e in via definitiva il 28 ottobre dal Senato (legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3).

lunedì 1° novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Entra in vigore il Trattato di Maastricht. Nasce l'Unione europea.