Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01083 presentata da DIANA LINO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19931025
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che: le ricostruzioni delle carriere scolastiche definitive degli insegnanti che hanno prestato il loro servizio all'estero negli anni sessanta non contemplano la riconoscibilita' giuridica di detto servizio; i pareri delle autorita' scolastiche competenti, al momento delle ricostruzioni provvisorie delle carriere, sollecitati dalle autorita' scolastiche locali, erano di segno opposto; i servizi scolastici predetti, prestati in condizioni di emergenza e con lodevole dedizione da parte degli insegnanti, data la grande massa migratoria degli anni sessanta, sono stati riconosciuti dalle autorita' diplomatiche e consolari, le quali hanno selezionato accuratamente il personale occorrente, ed hanno attestato l'assoluta regolarita' degli stessi con la prescritta qualifica di fine anno, con le pagelle italiane attribuite agli allievi, con i programmi italiani svolti nelle rispettive monoclassi, pluriclassi o corsi previsti espressamente dalla legge n. 153 del 1971, come esplicitamente dichiarato nei certificati di servizio rilasciati dallo stesso M.A.E. ove si attesta che (l'insegnante predetto) ha prestato il sottoindicato servizio nello svolgimento di iniziative scolastiche o di assistenza scolastica previste dalla legge 3 marzo 1971 n. 153. E altrove l'incarico viene definito come segue: "in qualita' di incaricato locale presso la scuola unica pluriclasse sussidiata di ... (segue localita' tedesca) dipendente dalla rappresentanza consolare di ... (idem)"; il Provveditore agli Studi di Roma in data 12 settembre 1973 ha decretato quanto segue: "il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero puo' essere valutato anche ai fini previsti dall'articolo 1 sub. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947 n. 1687, dando luogo, quindi, alla maturazione del diritto alla retribuzione estiva". Si stabiliscono, pertanto, il diritto all'equiparazione dei due servizi, quello prestato in area metropolitana e quello all'estero"; allo stato attuale il Provveditorato di Roma, ha modificato il precedente orientamento in sede di ricostruzioni definitive di carriera ritenendo non riconoscibile il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 153/71, ed operando, in conseguenza, una drastica riduzione del trattamento economico acquisito provvisoriamente dal personale interessato -: se intenda precisare se l'operato del Provveditorato agli Studi di Roma e' rispondente alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei servizi ai fini di carriera e, nel caso affermativo, se non si ritenga urgente e necessario un opportuno intervento normativo per sanare quanto appare discriminatorio nei confronti del personale docente che ha operato, in difficili condizioni e con impegno ben al di la' del semplice dovere, a favore della nostra comunita' all'estero. (2-01083)