Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01137 presentata da FINI GIANFRANCO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19931108
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri per gli affari esteri e comunitari e della sanita', per conoscere - premesso che: in Italia, la normativa contenuta nell'articolo 22 del decreto legge 109/92 prevede che il pane precotto surgelato, in modo analogo a cio' che avviene per tutti gli altri prodotti alimentari surgelati, debba essere venduto surgelato e che il suo scongelamento debba essere riservato al solo consumatore finale; il dettato di tale articolo deriva da un ampio dibattito tenuto presso la Commissione competente del Senato, un dibattito incentrato sulla necessita' di prevenire l'ipotesi di un ricongelamento del prodotto ad opera del consumatore; la legge "Comunitaria 93", all'articolo 37, modifica in modo sostanziale la predetta disciplina: lo stesso articolo infatti dispone che il prodotto sottoposto a cottura parziale surgelato e non, se destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di pane "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura; in alcuni paesi europei e' ormai diffusa la vendita di pane precongelato e cotto con la denominazione di "pane caldo di forno"; detta disciplina non appare in linea con i princi'pi igienico sanitari vigenti in Italia in quanto non tutela il consumatore contro il pericolo di un inconsapevole ricongelamento del prodotto in questione; quali iniziative intendano promuovere a livello comunitario e nazionale per assicurare che il recepimento delle direttive comunitarie in materia di commercializzazione e vendita del pane non si traduca in un danno economico per i rivenditori di pane fresco ed in un pericolo per la salute dei consumatori; se, in particolare, non ritengano opportuno completare l'attuale disciplina comunitaria con idonee disposizioni di legge, quali, ad esempio, l'indicazione sul prodotto in parola di "pane non ricongelabile". (2-01137)