Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21185 presentata da CICCIOMESSERE ROBERTO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19940111
Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: l'Ufficio Notarile del Consolato Generale d'Italia a Francoforte sul Meno (Germania), nella persona dell'impiegata signora A. Bellini Neuert, si e' rifiutato di accettare una autocertificazione richiestale ai sensi della legge n. 15 del 1968, dichiarando che non era nello spirito della legge in oggetto; secondo questa impiegata un concittadino all'estero dovrebbe scrivere al comune di nascita in Italia per ottenere il certificato di nascita e al comune di ultima residenza in Italia per ottenere un certificato di cittadinanza italiana -: 1) se la decisione di disapplicare una legge dello Stato presso le Rappresentanze consolari scaturisca da una interpretazione del Ministero degli Esteri o invece da una autonoma decisione restrittiva del Consolato di Francoforte; 2) se s'intenda far conoscere adeguatamente e far applicare la legge relativa alle autocertificazioni presso le Rappresentanze all'estero. (4-21185)
Il Consolato Generale d'Italia in Francoforte - come del resto gli Uffici all'estero nel loro insieme - e' a conoscenza degli obblighi derivanti dalla legge 15/1968 e, per quanto concerne il caso, lo stesso ha tempestivamente provveduto a chiarire con la persona interessata il malinteso che si era verificato, fornendo al contempo il servizio richiesto. Nel periodo compreso tra il 27 ed il 30 dicembre '93 una connazionale residente a Darmstadt - circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Francoforte - ha presentato all'Ufficio Notarile una richiesta di autocertificazione relativa alla propria nascita, cittadinanza, residenza, iscrizione nell'albo professionale. Data l'assenza del titolare dell'Ufficio, in congedo ordinario in Italia, era addetta al pubblico la Signora A. Bellini Neuert, la quale, secondo quanto appreso dalla connazionale interessata, non ha accettato la richiesta di autocertificazione. L'episodio e' poi emerso a seguito di esplicita lamentela presentata telefonicamente dalla connazionale, la quale e' stata invitata dal Console aggiunto, due giorni dopo al rientro del titolare dell'Ufficio, a presentarsi nuovamente in Consolato per l'apposizione della firma e la relativa autentica sulla richiesta di autocertificazione. Quanto lamentato da Lei, onorevole Interrogante, e' purtroppo scaturito a seguito di malinteso sorto con persona non responsabile dell'Ufficio. Al riguardo ci tengo infine a farLe presente che il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto, in seguito all'entrata in vigore della legge 4 gennaio 1988 n. 15 con la circolare n. 53 del 10 dicembre 1968, ad inviare a tutte le rappresentanze diplomatiche ed a tutti gli Uffici consolari di I categoria le "norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autentificazione di firme: legge n. 15/68 e istruzioni per l'applicazione". Successivamente, il 2 luglio 1971, con la circolare n. 18, sono state diramate "norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autentificazione di firme - legge 11 maggio 1971, n. 390", legge, quest'ultima, che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla legge n. 15/68. Infine il 30 novembre 1992, con la circolare n. 14 contenente "norme sulla documentazione amministrativa - legge 7 agosto 1990, n. 241", e' stata richiamata l'attenzione di tutti gli uffici all'estero sull'articolo 18 di tale legge, il quale prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge n. 15/68 e successive modificazioni. La circolare da ultimo citata richiama inoltre l'attenzione sulla puntuale applicazione delle istruzioni contenute nelle precedenti due circolari. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacovazzo.