Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21345 presentata da VALENSISE RAFFAELE (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19940111
Al Ministro delle finanze. - Per conoscere - premesso che: sulla base di deliberazione della Giunta municipale del comune di Reggio Calabria n. 1130 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325/80 relativo alla mobilita' intercompartimentale a favore dei dipendenti in esubero, il dottor Romeo Annunziato, dipendente del comune di Reggio Calabria inquadrato nella VII qualifica funzionale - istruttore direttivo, in data 30 agosto 1989, proponeva al Ministero delle finanze, istanza per essere trasferito in uno dei 15 posti vacanti presso il Ministero delle finanze, sede di Reggio Calabria, indicati dal ministro della funzione pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 agosto 1989; in data 9 luglio 1990 con nota protocollo n. 158808, il Ministero delle finanze chiedeva al comune di Reggio Calabria di confermare, allegando un tabulato contenente nominativi e posizioni lavorative dei dipendenti interessati alla mobilita', la conferma, per ciascuno dei dipendenti, della qualifica funzionale, del profilo professionale, del titolo di studio, dell'anzianita', nonche' dell'assenso definitivo al trasferimento; il comune di Reggio Calabria, in data 5 settembre 1990 restituiva il tabulato fornendo per i primi tre dipendenti aspiranti al trasferimento identici dati e cioe' profilo professionale di istruttore direttivo, qualifica funzionale VII ex decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 (VIII ex decreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 1980), attestazione di esubero nel profilo professionale e assenso definitivo al trasferimento; dei tre dipendenti aspiranti al trasferimento (Romeo, Bellia, Crupi), veniva disposto nel novembre 1990 il trasferimento della Bellia presso sedi del centro-nord prescelte dall'interessata, ma la stessa Bellia, rinunziava al trasferimento; successivamente, con nota del 19 dicembre 1990, il Ministero delle finanze chiedeva al comune di Reggio Calabria, soltanto per la dipendente Bellia, il profilo professionale, la qualifica ed il livello retributivo, elementi che dal comune venivano confermati con l'unica variazione, rispetto ai precedenti, relativa al riconoscimento, ai soli fini economici, di mansioni superiori svolte dalla Bellia limitatamente al periodo 21 giugno-31 dicembre 1988; con successivo decreto del Ministero delle finanze del 13 settembre 1991, veniva accolta la domanda della Bellia, trasferita negli Uffici finanziari di Reggio Calabria ed inquadrata nella VIII qualifica funzionale (posizione superiore a quella dell'Ente di provenienza), mentre il dottor Romeo, a richiesta, veniva informato dal Ministero della sua esclusione dalla mobilita' per avere richiesto un livello superiore a quello conseguito nell'Amministrazione di appartenenza; il dottor Romeo ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, dopo avere inutilmente chiesto il riesame della sua posizione e della sua richiesta di mobilita', essendo evidente la disparita' di trattamento, deducendo nel ricorso la erronea attribuzione alla Bellia di una VIII qualifica funzionale, mai riconosciutale, se non ai soli fini economici e soltanto in via temporanea, come risulta: a) dall'elenco degli aspiranti alla mobilita' trasmesso dal comune di Reggio Calabria al Ministero in data 5 settembre 1990, protocollo n. 43482; b) dalla comunicazione ulteriore del comune di Reggio Calabria al Ministero in data 4 gennaio 1991, protocollo n. 59936, confermativa della posizione funzionale della Bellia; c) dalla deliberazione della Giunta municipale di Reggio Calabria di presa d'atto del trasferimento e cancellazione dai ruoli della Bellia, n. 2321 del 15 maggio 1991, nella quale si legge ..."Il Ministero delle finanze con nota protocollo n. 152992 del 16 marzo 1991 ha comunicato che la signora Bellia Anna Maria, nata il 16 gennaio 1953, settima qualifica funzionale, istruttore direttivo e' stata trasferita ...", dal che inoppugnabilmente risulta che il Ministero poneva a base del trasferimento della Bellia il possesso da parte della stessa Bellia della qualifica di istruttore direttivo, e quindi VII livello, in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, cosi' come, altresi', risulta che la medesima qualifica era altrettanto indiscutibile per il comune, come provato dalla ricordata lettera 4 gennaio 1991 e, soprattutto, dalla successiva deliberazione della Giunta municipale n. 2321 del 15 maggio 1991; e' palese ed inconfutabile che la dipendente Bellia, al momento del trasferimento, aveva una posizione funzionale di VII livello identica a quella del dottor Romeo Annunziato, mentre e' altrettanto palese ed innegabile che la medesima Bellia, solo per un periodo limitato e' stata applicata, di fatto, a mansioni di VIII livello che, se hanno prodotto la corresponsione delle maggiori somme del trattamento economico dell'VIII livello, non hanno, tuttavia, modificato la posizione funzionale della dipendente Bellia di istruttore direttivo - VII livello, identica a quella del dottor Romeo Annunziato -: quali iniziative intenda assumere per l'urgente esame del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dottor Romeo Annunziato, in data 10 aprile 1993, ricorso diretto ad ottenere la revisione dell'erronea attribuzione alla dottoressa Bellia di una qualifica funzionale di VIII livello, mai conseguita, come risulta dagli atti ufficiali sopra richiamati, che, peraltro, conclamano esclusivamente l'applicazione temporanea della medesima Bellia a mansioni di fatto; se siano stati disposti ed effettuati accertamenti relativi al contrasto tra la indiscutibilita' degli atti ufficiali sopra ricordati del Ministero delle finanze e del comune di Reggio Calabria e l'ingiustificato equivoco che ha danneggiato il dottor Romeo Annunziato; se non si ritenga conforme a giustizia ed al principio di imparzialita' di cui all'articolo 97 della Costituzione che la richiesta del dottor Romeo Annunziato, fondata su elementi documentali univoci provenienti dal Ministero delle finanze e dal comune di Reggio Calabria, sia accolta in via amministrativa eliminando un errore gravemente pregiudizievole per il dottor Romeo Annunziato. (4-21345)
Il dottore Romeo Annunziato, dipendente del comune di Reggio Calabria, aveva richiesto ai sensi del decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, di usufruire del trasferimento per mobilita' con destinazione presso gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, siti nella provincia di Reggio Calabria. Tuttavia, non e' stato possibile accogliere l'istanza in questione perche' il dottor Romeo Annunziato aveva chiesto di essere inquadrato in un livello superiore a quello posseduto, nell'amministrazione comunale di provenienza, al momento della domanda. Al riguardo si osserva che l'articolo 6, comma 2^, del decreto ministeriale 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 bis dell'8 agosto 1989, nel determinare i criteri per l'attuazione delle procedure d'inquadramento dei dipendenti pubblici soggetti al trasferimento per mobilita', dispone che le amministrazioni riceventi, al fine di stabilire le corrispondenze tra profili professionali appartenenti a comparti di contrattazione collettiva diversi, inquadrano il personale: a) in profili professionali identici, anche se appartenenti a livelli retributivi diversi; b) in profili professionali non identici appartenenti alla stessa area funzionale e alla stessa qualifica funzionale; c) in profili professionali non identici appartenenti alla stessa qualifica funzionale ma di diversa area, purche' equivalenti in base alle mansioni svolte; d) in profili professionali appartenenti ad aree funzionali e livelli diversi ma equivalenti. La fattispecie in questione rientra in quella contemplata al punto b); infatti il dottor Romeo Annunziato, in servizio presso il comune di Reggio Calabria, con il profilo professionale di istruttore direttivo - VII qualifica funzionale - non poteva che essere inquadrato nel profilo professionale di collaboratore tributario o collaboratore amministrativo - VII qualifica funzionale. Tale profilo professionale, sebbene non sia identico a quello rivestito presso l'amministrazione comunale di appartenenza, e' pur sempre della stessa area amministrativa e della stessa qualifica funzionale. Per quanto concerne la presunta disparita' di trattamento della quale l'istante sarebbe vittima, rispetto all'inquadramento della d.ssa Bellia, oggetto di analogo provvedimento di mobilita', occorre osservare che il comune di Reggio Calabria ha precisato che alla d.ssa Bellia, in virtu' di provvedimento formale avente data anteriore alla presentazione della domanda di trasferimento per mobilita', era stato attribuito il trattamento economico previsto per l'ottava qualifica funzionale, corrispondente alle effettive mansioni gia' da tempo svolte dall'interessata. Va comunque precisato che per la provincia di Reggio Calabria non sono stati resi disponibili per la mobilita' posti di VII qualifica funzionale, pertanto il dottor Romeo Annunziato non poteva essere trasferito con tale qualifica presso l'Amministrazione finanziaria. In seguito alla reiezione della istanza di mobilita' il dottor Romeo Annunziato ha impugnato il provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 10 settembre 1991, peraltro respinto con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1992. Successivamente il dottor Romeo Annunziato ha proposto in data 10 aprile 1993, ricorso per revocazione al Presidente della Repubblica in merito al quale e' stato richiesto il prescritto parere al Consiglio di Stato. In attesa di tale parere non appare opportuno assumere alcuna decisione in via amministrativa. Il Ministro delle finanze: Gallo.