Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02004 presentata da IANNUZZI FRANCESCO PAOLO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19940111
Al Ministro delle finanze. - Per conoscere - premesso: che il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, ha previsto la facolta' per i comuni di presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali avverso le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990, in relazione ad una o piu' categorie o classi ed all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 75 1993; che il comune di Capri, avvalendosi di tale facolta', ha proposto nel termine indicato (e precisamente il 6 maggio 1993) ricorso presso la commissione censuaria provinciale di Napoli, rifacendo le tariffe e gli estimi in base a due criteri: a) l'applicazione del calcolo dell'equo canone; b) le valutazioni reddituarie e patrimoniali emergenti da atti pubblici e da eventuali variazioni di valore effettuate dall'amministrazione finanziaria; che la commissione censuaria provinciale di Napoli, in quanto non costituita, non si e' riunita nel termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione del ricorso, previsto dalla richiamata legge n. 75 del 1993, per cui il ricorso stesso e' da intendersi accolto, ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito nella legge 10 novembre 1993, n. 457; che per l'Ufficio tecnico erariale di Napoli il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze proponeva ricorso presso la commissione censuaria centrale, senza peraltro contestare i metodi di calcolo adottati dal comune di Capri e senza giustificare, in relazione all'impugnativa prodotta, i motivi dell'opposizione, non avendo inoltre l'UTE di Napoli documentato analiticamente i calcoli effettuati sia in merito al reddito che ai valori patrimoniali; che la commissione censuaria centrale in data 11 ottobre 1993 (deliberazione 4629) respingeva il ricorso del dipartimento del territorio, confermando di conseguenza le motivazioni ed i criteri adottati, che trovano corrispondenza nella ricostruzione degli estimi catastali e nelle tariffe; che sulla base dei richiamati elementi e nel rispetto dei princi'pi generali e dei criteri direttivi della normativa delegante il Governo, avrebbe dovuto recepire, in relazione agli anni di riferimento, le risultanze della commissione censuaria centrale, mentre, viceversa, probabilmente per mero errore materiale, ha recepito i calcoli e le rielaborazioni delle tariffe e degli estimi solo per le categorie A/10, C/1, C/2, C/3 e C/6, mentre per le categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, ed A/7 i nuovi estimi risultano ingiustificatamente ridotti solo del 5 per cento; poiche' l'errore materiale di cui e' incorso il Governo implica motivi di incostituzionalita' dello stesso decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, per eccesso di delega; e per disparita' di trattamento sia nei confronti di altri comuni (per i quali risultano recepite le risultanze della commissione censuaria centrale) sia all'interno dello stesso comune (in riferimento all'ingiustificata differente percentuale di riduzione in relazione alle varie classi delle tariffe e degli estimi), ed infine per la lesione di diritti quesiti, discendenti da provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, derivanti da una illegittima retroattivita' dell'imposizione consentita dall'articolo 2 della legge n. 75 del 1993 per le sole ipotesi di recezione integrale delle risultanze di giudizi innanzi alla speciale giurisdizione censuaria -: se il Governo non ritenga opportuno, al fine di eliminare fondate impugnative al decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, dinanzi alla Corte costituzionale, provvedere con specifico provvedimento all'eliminazione del macroscopico errore materiale, ripristinando la fiducia nella trasparenza e nella regolarita' della funzione legislativa delegata, e nella correttezza dei rapporti tra fisco e contribuenti, che potrebbero apparire lesi dalla formulazione attuale del richiamato decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. (5-02004)