Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21105 presentata da PANNELLA MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19940111
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: l'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, in data 14 dicembre, ha dichiarato legittime nove richieste di referendum; tali richieste devono pertanto essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale per il giudizio di ammissibilita'; a tale fine, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 352 del 1970, il Presidente della Corte costituzionale "fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio" e la relativa sentenza e' pubblicata entro il 10 febbraio; l'articolo 34, comma 2, della legge n. 352 del 1970 afferma che "in caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum gia' indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali"; tale norma risponde evidentemente all'esigenza di evitare la sovrapposizione tra la consultazione referendaria e quella per l'elezione del Parlamento; la sovrapposizione in questione non si verifica invece se lo scioglimento anticipato delle Camere interviene in un momento del procedimento referendario antecedente a quello dell'indizione del referendum stesso (in caso di elezioni anticipate in autunno, ad esempio, non c'e' certamente alcuna sovrapposizione con la consultazione referendaria che la legge prevede per un domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo); appare pertanto del tutto priva di fondamento la tesi secondo la quale se viene sospeso il referendum ga' indetto a maggior ragione deve essere sospeso il referendum non ancora indetto; in tal caso infatti rimarrebbe del tutto indeterminata e arbitraria l'individuazione del momento del procedimento referendario oltrepassato il quale lo sciolgimento anticipato delle Camere determinerebbe la sospensione del referendum (creando inoltre ulteriori possibilita' di rinvio della consultazione referendaria di fatto, di due anni) -: quali siano al riguardo le valutazioni e gli intendimenti del Governo considerando che al Consiglio dei ministri spetta sia la deliberazione relativa all'indizione del referendum sia la deliberazione relativa alla convocazione dei comizi elettorali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 34, comma 1, della legge sul referendum e dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione delle Camere. (4-21105)