Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21204 presentata da IMPOSIMATO FERDINANDO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19940111
Al Ministro della sanita'. - Per sapere: che con una semplice comunicazione di servizio, n. 15405 dell'11 luglio 1992, l'Amm/re Straordinario della USL n. 16 ha proceduto alla "immediata e provvisoria chiusura" dei due reparti ostetricia e ginecologia nonche' di pediatria del P.O. di S. Felice a Cancello; che detta chiusura - per quanto dichiarata provvisoria - era chiaramente formulata "sine die", perche' disposta fino alla generica "attuazione di tutta la normativa vigente in materia di organizzazione dei servizi sanitari"; che la suddetta comunicazione dell'Amm/re Straordinario, a parte la inidoneita' ed illegittimita' del mezzo giuridico adottato (comunicazione di servizio, invece di delibera dell'Amm.re Straordinario), mancava del parere del Coordinatore amministrativo e veniva assunta sulla base di motivazione (carenza degli organici per entrambe le divisioni e della non corretta agibilita' della sala operatoria annessa alla divisione di ostetricia) che non solo non era idonea a suffragare un provvedimento cosi' grave ma, comunque, si dimostrava essere, se non insussistente, almeno artificiosa; che la successiva delibera del 15 dicembre 1992 n. 781 dell'Amm/re Straordinario, anziche' sanare con la forma appropriata la precedente "comunicazione di servizio", deliberava - esclusivamente - le modalita' di trasferimento e di organizzazione del personale medico e paramedico, il quale, gia' nella comunicazione di servizio, era stato destinatario di ordine di trasferimento, insieme con i degenti, dal P.O. di S. Felice a quello di Maddaloni; che il 2 ottobre 1992, il Comitato dei garanti - chiamato ad esprimersi sia pure tardivamente (la richiesta, anziche' preventiva, era successiva alla illegittima e abusiva determinazione dell'Amm/re Straordinario dell'11 luglio 1992) - aveva espresso parere negativo in ordine alla soppressione di fatto delle due divisioni. Senonche' questo parere, per quanto reso prima del 15 ottobre 1992, non era stato preso in considerazione ne' allegato alla delibera n. 781 del 15 ottobre 1992; che per evitare la vistosa omissione, di pretermettere il suddetto parere dei garanti, si rendeva necessario, da parte dell'Amm/re Straordinario, emanare la delibera n. 922 del 27 novembre 1992, in cui si dava del parere negativo dei garanti sulla soppressione delle due divisioni, si ribadiva il diverso avviso dell'Amm/re Straordinario e si rinviava il tutto all'Ente regionale. Senonche', nelle more del provvedimento regionale (che nella specie aveva carattere costitutivo per la soppressione di che trattasi), l'Amm/re Straordinario, con evidente abuso continuava, e continua di fatto da circa un anno e mezzo, a mantenere in vita la soppressione delle due divisioni; che, allo scopo di rendere piu' fattiva la indicata soppressione, a seguito del pensionamento del Primario di Medicina Generale a Maddaloni, l'8 marzo 1993 con delibera 4072, (avente ad oggetto provvedimenti urgenti nell'Ospedale di Arienzo), l'Amm/re Straordinario, con i pareri favorevoli del Coordinatore Sanitario (funzione che quest'ultimo svolge in condizione di incompatibilita' perche' contestualmente e', anche, primario cardiologo), ha trasferito il Primario Medico ed il restante personale Medico della Divisione di Medicina dall'Ospedale di Arienzo a Maddaloni e, nel contempo, ha trasferito il reparto di Cardiologia nei locali che erano stati (e sono ancora, in ragione della provvisorieta' dei provvedimenti) della Divisione di Ostetricia e Ginecologia; che nel marzo 1993, tutte le forze sindacali mediche e paramediche hanno denunciato, tra le altre manifestazioni di illegittimita', la disattivazione dei reparti di ostetricia e ginecologia, rilevandone la essenzialita' per l'area di competenza del relativo Plesso Ospedaliero ed hanno invitato i Sindaci del Comprensorio ed il Prefetto ad intervenire; che, nei mesi successivi, le stesse forze sindacali hanno formulato vibrate proteste contro i provvedimenti di soppressione delle Divisioni in questione, indispensabili alle comunita' della zona (come, tra l'altro, hanno dimostrato l'elevato numero di attivita' e interventi praticati prima di essere disattivate): che ad onta di queste posizioni pubbliche, il Comitato di Direzione della USL n. 16, formato da membri incompatibili (per la contitolarita' nella persona dei componenti delle funzioni di coordinatore sanitario e di primario) ha continuato ad esprimere pareri favorevoli alla definitiva soppressione delle Divisioni sopra nominate; "la comunicazione di servizio", adottata dall'Amm/re Straordinario per sopprimere "sine die" due divisioni di un plesso ospedaliero, costituisce atto abnorme, oltre che abusivo, perche' la relativa determinazione doveva essere adottata previo parere obbligatorio del coordinatore sanitario e di quello amministrativo (articolo 9 del decreto-legge 6 febbraio 1991 n. 35, conv. nella legge 4 aprile 1991 n. 111), che nel caso e' mancato; in ogni caso, detta comunicazione e le successive delibere sono, altresi', illegittime e abusive, perche' dovevano essere adottate dall'ente regionale a mente dell'articolo 1, comma 2, della legge 111/91 sopra citata, se e' vero che "la localizzazione dei nuovi presidi sanitari e servizi autorizzati sono adottati dall'Amm/re Straordinario e trasmessi al Comitato dei garanti, di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle regioni nonche' al controllo di legittimita' del Comitato regionale di Controllo"; d'altronde, i citati provvedimenti - per le loro modalita' di adozione, e per i contraddittori deliberativi istitutivi di nuovi servizi nonche' per la loro illegittima incidenza sul regolare svolgimento dei concorsi da espletarsi per il completamento delle piante organiche - evidenziano elementi di arbitrio, aggravati dal fatto che le determinazioni dell'Amm/re Straordinario contrastano con interessi collettivi riconosciuti imprescindibili e meritevoli di tutela da tutte le pubbliche autorita': a) se sia stato informato dal Ministro della Sanita' dei fatti che appaiono viziati da abusi e illegittimita' in relazione alla vicenda della soppressione dei reparti di Ostetricia e Ginecologia e di pediatria dell'Ospedale di S. Felice a Cancello; b) se tali decisioni non siano state ispirate dallo scopo di agevolare cliniche private con la chiusura di quei reparti ai quali accedevano cittadini di S. Felice, Arienzo e Santa Maria a Vico, privati di servizi essenziali e costretti a sostenere spese eccessive per le prestazioni ostetriche e ginecologiche; c) se nel comportamento della regione Campania non siano ravvisabili gli elementi di gravissimi abusi o di inammissibili omissioni nel controllo degli atti della USL 16. (4-21204)