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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21227 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19940111

Al Ministro della sanita'. - Per conoscere - premesso che: il supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993 pubblica il provvedimento del Ministero del 30 dicembre 1993 riguardante la "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537"; il detto articolo 8, al comma 9, recita testualmente: "A decorrere dal 1^ gennaio 1994, e' abolito il Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833" e che le specialita' medicinali e i preparati galenici sono erogabili dal SSN in base alla riclassificazione degli stessi effettuata dalla Commissione unica del farmaco "in modo da garantire che l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10 mila miliardi" e che i farmaci collocati nelle due classi "A" e "B" previste dall'Elenco delle specialita' medicinali elaborato dalla suddetta CUF sono erogabili con la corresponsione della quota fissa per ricetta di lire 5.000 o della partecipazione nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico; la circolare Federfarma del 29 dicembre 1993, tramessa alle proprie associazioni territoriali e pertanto alla quasi totalita' delle farmacie aperte al pubblico sul territorio nazionale, nel dare propri chiarimenti su alcuni aspetti applicativi della normativa recata dall'articolo 8 della legge n. 537 del 1993, precisava i dettagli sulle fasce esenti e sull'applicazione delle quote di partecipazione; il soppresso Prontuario nazionale, istituito dalla legeg 28 dicembre 1978, n. 833, articolo 30, e correlato alle varie leggi finanziarie susseguitesi nel tempo, ha riportato in ogni sua stesura le disposizioni per l'erogazione dei farmaci in esso contenuti, anche in rapporto alla "pluri-multi-prescrivibilita'", specificatamente per antibiotici iniettabili e soluzioni per fleboclisi, adeguatamente contrassegnati, mentre l'elenco della CUF non prevede alcuna normativa distintiva fra i vari farmaci, ed in particolare per quelli teste' citati; tale omissione ha determinato perplessita' tra i medici, nel momento prescrittivo, ed i farmacisti, nel momento dispensativo, con diversita' di interpretazione e di comportamento riguardo alla quantita' di confezioni erogabili (due o sei pezzi per ciascuna ricetta), generando contrasti e discussioni fra medici e farmacisti, medici e pazienti e farmacisti e pazienti; la confusione generale generata dal nuovo regime di assistenza ha ulteriormente mortificato il diritto alla salute costituzionalmente garantito ai cittadini -: se non ritenga, con l'urgenza necessaria, trattandosi di farmaci essenziali, utilizzati in casi di particolari recrudescenze di malattie croniche, o comunque di rilevante interesse terapeutico, di precisare se detti farmaci vadano considerati alla stregua delle altre specialita' inserite nell'elenco della CUF e pertanto prescritti in quantita' massima di due pezzi o se possano essere dispensati in pluri-multi-prescrizione con il massimale dei sei pezzi per ricetta, chiarendo inequivocabilmente anche la relativa incidenza della quota di partecipazione ed evitando, tra l'altro, che funzioni interpretative delle lacune presenti nei combinati legislativi sulle attuali normative in materia di sanita' vadano assunte dalla Federfarma, sindacato di farmacisti che certamente non ha l'autorita' per sostituirsi agli uffici ministeriali. (4-21227)

 
Cronologia
martedì 11 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Dopo mesi di contrasto con l'editore Berlusconi, che nel frattempo ha annunziato l'intenzione di scendere in politica, Montanelli insieme ad altri redattori lascia il quotidiano Il Giornale e fonda La Voce.

mercoledì 12 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera vengono discusse la mozione Pannella n. 1-00243 e la risoluzione Ferri n. 6-00036 concernenti la sfiducia al Governo, che erano state presentate allo scopo di suscitare un dibattito. Esse non vengono comunque votate per le sopravvenienti dimissioni del Governo.