Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02010 presentata da FERRARI WILMO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19940112
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso: che le "istituzioni finanziarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833", pur non appartenendo alle unita' sanitarie locali, concorrono, in ragione del rapporto di convenzione, a realizzare il Servizio sanitario nazionale essendo integrate per legge nel piano di copertura del territorio voluto dalla legge n. 833 del 1978; che, con decreto del Ministero delle finanze 4 agosto 1993, ampliando la lista dei soggetti esonerati dall'obbligo di certificazione fiscale ex articolo 12 della legge n. 413 del 1991, dall'emissione cioe' di ricevuta-scontrino fiscale, e' stata inserita la previsione connessa alle "operazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita' montane, dagli enti pubblici di assistenza e beneficienza e da quelli di previdenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dagli enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai predetti enti" le cui operazioni, pur generando corrispettivi, non vanno pertanto soggette all'emissione di ricevuta-scontrino fiscale; che, con circolare n. 15 del 23 luglio 1993, il Ministero delle finanze ha introdotto la novita' di ritenere dovuta, a fronte di ogni prestazione sanitaria, l'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dalla richiesta del cliente, in quanto le prestazioni rese nell'esercizio delle arti e professioni sanitarie di cui all'articolo 99 del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, essendo esenti dall'IVA, non sono interessate dalle disposizioni di cui alla legge n. 413 del 1991 -: se intenda precisare che le "istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge n. 833 del 1978", a fronte delle prestazioni ambulatoriali, non sono comunque soggette all'emissione obbligatoria di fattura in conformita' a quanto esposto nella citata circolare n. 15 del 23 luglio 1993, ma sono esonerate sia dall'obbligo di emissione della fattura sia da quello di emissione di ricevuta-riscontrino fiscale cosiccome previsto dal decreto del Ministero delle finanze del 4 agosto 1993 che include espressamente tra i soggetti esonerati le istituzioni in argomento. (5-02010)