Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21398 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19940112
Al Governo. - Per conoscere - premesso che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, con un documento del 10 novembre 1986, inviato tra gli altri al presidente del consiglio dei ministri, al ministro delle finanze ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha evidenziato quanto e come siano censurabili le norme che regolano (sulla base della legge 26 luglio 1988, n. 291, articolo 1, comma 5 e 6) le modalita' di erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione delle aree terremotate ai sensi della legge 219/ 81, giacche' "tali modalita' consentono la liquidazione del 100 per cento delle spettanze alle ditte esecutrici sulla base degli atti relativi all'ultimo stato di avanzamento dei lavori; in tal modo la direzione lavori non ha possibilita' di tutelare gli interessi della committenza e dell'ente erogatore del contributo, in particolare per quanto riguarda l'ottemperanza da parte della Ditta agli obblighi previdenziali e la verifica della regolare esecuzione delle opere; la norma al comma 6 dell'articolo 1, che prevede l'accantonamento del 5 per cento del contributo fino all'avvenuta redazione e deposito e approvazione degli atti certificanti l'ultimazione dei lavori, non solo penalizza in modo ingiustificato i professionisti, ma soprattutto lede gli interessi dei committenti dal momenio che non e' possibile avvalersi di alcuna rivalsa nei confronti di eventuali ditte inadempienti o che non abbiano eseguito regolarmente le opere"; il documento in parola si concludeva con la richiesta di "una revisione delle norme citate in oggetto, in quanto rispondenti esclusivamente agli interessi delle Ditte e non certo a quelli della collettivita'" -: quali valutazioni dia il Governo in ordine a quelle che appaiono obiettivamente essere sensate e giuste censure dell'Ordine degli Ingegneri di Avellino, a tutela del pubblico e generale interesse e non solo ed esclusivamente di quelli delle ditte costruttrici, oltretutto lesive dei diritti e dei doveri dei liberi professionisti e quali iniziative, conseguenti a tali valutazioni, ritenga di dover proporre, specie dopo gli scandali esplosi nel frattempo. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-09977 del 23 novembre 1988. (4-21398)