Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21425 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19940112
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per conoscere - avuto riguardo alla clamorosa, recente sentenza del TAR della Campania n. 1/1989 con la quale sono stati annullati tutti i commissariamenti effettuati relativamente alla Banca Popolare Cooperativa per i Commercianti di Aversa che a seguito degli stessi, venne incorporata, come era stato evidentemente preordinato, nella ormai "famigerata" Banca Popolare dell'Irpinia ed in funzione delle particolari prerogative ricoperte dal ministro guardasigilli in relazione al funzionamento dell'ordine giudiziario, in rapporto ai quattro seguenti aspetti della sconcertante vicenda; considerato che la Banca Popolare Cooperativa fra i Commercianti di Aversa s.r.l. e' stata sottoposta nel periodo 20 dicembre 1985-16 giugno 1987 a ben quattro commissariamenti, piu' una proroga del primo commissariamento. Il primo commissariamento e l'ultimo sono stati effettuati ai sensi dell'articolo 57 lettera a) L.B. (gravi irregolarita'), il secondo ai sensi dell'articolo 66 L.B., il terzo ai sensi dell'articolo 57 lettera b) L.B. (gravi perdite patrimoniali). I predetti commissariamenti si sono succeduti a catena in palese violazione della legge bancaria all'evidente fine di mantenere in stato di commissariamento la Banca Popolare di Aversa fino all'attuazione della progettata fusione per incorporazione nella Banca Popolare dell'Irpinia, in dispregio di provvedimenti giurisdizionali legalmente dati dall'Autorita' giudiziaria (sentenza del TAR Campania di annullamento del 1^ commissariamento ed ordinanze di sospensione del 2^ e 3^ commissariamento), i motivi per i quali il ministro di grazia e giustizia dell'epoca, onorevole Rognoni, autorizzo', con decreto 27 aprile 1987, l'abbreviazione del termine stabilito dall'articolo 2503 codice civile da tre mesi a quindici giorni per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca Popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa nella Banca Popolare dell'Irpinia, nonostante l'annullamento del 1^ commissariamento (sentenza TAR Campania Sez. I n. 170 del 1987) e la sospensione dei due successivi commissariamenti (ordinanze TAR Campania del 6 aprile 1987), nonche' il giudizio in corso avverso la delibera di fusione; considerato che il dottor Luigi Salvati, giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere si e' astenuto nei processi civili e penali, allo stesso assegnati e riguardanti ex amministratori della Banca Popolare di Aversa con conseguenti ritardi nei processi e sottrazione dal giudice naturale. Le ragioni dell'astensione nel corso dell'istruzione del dottor Salvati non sono state formalmente comunicate, nonostante le espresse richiesie in tal senso. Il presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dottor Agostino Rossi si e' ripetutamente rifiutato di far conoscere ai difensori ed alle parti la motivazione della astensione del G.I. Salvati affermando anche che "non si comprende per quale recondito motivo si giustifica la richiesta di cui alla istanza che precede, tesa ad introdurre elementi estranei ad una serena, imperturbabile trattazione della causa. Santa Maria Capua Vetere 12 dicembre 1987". L'affermazione surriportata figura in calce alla istanza dell'avvocato Maria Alessandrini nel giudizio pendente davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere avente ad oggetto l'annullamento e la sospensione della delibera di esclusione da soci dei componenti gli organi amministrativi della Banca Popolare di Aversa, delibera emanata dal commissario straordinario la cui nomina e' stata sospesa e poi annullata dal giudice amministrativo; considerato che il presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dottor Agostino Rossi ed il presidente del tribunale di Avellino, dottor Giovanni Iannuzzi hanno dichiarato che la fusione della Banca di Aversa in quella dell'Irpinia era rispondente a necessita' di pubblico interesse, si chiede inoltre di sapere in base a quali criteri i due presidenti abbiano potuto esprimere tale convincimento, specie alla luce delle riserve effettuate fin dal 1982 dalla Banca d'Italia in ordine al comparto dell'erogazione del credito della Banca Popolare dell'Irpinia nonche' in ordine alla gestione da parte della stessa Banca di fondi erogati dallo Stato per le popolazioni colpite dal sisma del 1980; considerato inoltre che il presidente Agostino Rossi non si e' astenuto nei processi riguardanti componenti amministrativi della Banca di Aversa, pur essendosi espresso in favore della fusione, assumendo cosi' una posizione ad avviso degli interroganti, incompatibile con il ripristino della gestione ordinaria della Banca Popolare di Aversa e quindi con le richieste avanzate dagli amministratori di quest'ultima. Considerato inoltre che il presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottor Agostino Rossi, ha presieduto da ultimo il collegio che doveva pronunciarsi sul ricorso per la sospensione della delibera commissariale che ha escluso da soci e componenti gli organi amministrativi della Banca Popolare di Aversa. All'udienza dell'11 novembre 1988 i componenti gli organi amministrativi della Banca Popolare di Aversa chiedevano la sospensione della delibera di esclusione da soci e comunque anche ex articolo 700 codice procedura civile la loro reintegra nella compagine sociale anche al fine di esercitare il loro diritto di difesa davanti al giudice amministrativo nel procedimento fissato per l'udienza del 23 novembre 1988 e comunque al fine di poter tutelare compiutamente tutti i diritti dinanzi alle componenti sedi. Il Giudice Istruttore invece di provvedere rinviava sic et simpliciter l'udienza al 10 gennaio 1989. Immediatamente veniva presentata allo stesso giudice ulteriore analoga istanza. Il giudice istruttore fissava per la trattazione l'udienza del 18 novembre 1988. In tale data il giudice istruttore rimetteva la causa all'udienza collegiale del 22 novembre 1988; si chiede di sapere a prescindere da ogni considerazione sulle competenze e sul merito di detto provvedimento di ursenza, se risultano al ministro i motivi per i quali l'ordinanza (di rigetto dell'istanza) sia stata depositata solo in data 21 gennaio 1989 dopo ben due mesi dalla discussione, configurandosi cosi', ad avviso degli interroganti, una chiara ipotesi di denegata giustizia; si chiede altresi' di sapere anche con riferimento al rigetto dell'istanza di reintegra degli amministratori nella compagine sociale, il Ministro interrogato non ritenga di dover accertare per quanto di competenza la correttezza delle attivita' inerenti all'amministrazione della giustizia nelle vicende menzionate al fine dell'eventuale richiesta di provvedimenti disciplinari. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-11513 dell'8 febbraio 1989. (4-21425)