Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21461 presentata da GRIPPO UGO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19940112
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per conoscere - premesso che: l'U.C.I.C.T., Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo, ha stipulato nel maggio 1992 con la C.I.S.A.L., Confederazione Italiana Sindacati Autonomi dei Lavoratori, un contratto collettivo nazionale di lavoro, limitato alla micro impresa del settore turismo con un numero di dipendenti non superiore ad otto, contratto successivamente integrato a favore delle aziende turistiche a carattere stagionale; cio' e' avvenuto nell'ambito del principio della liberta' sindacale contrattuale stabilita dall'articolo 39 della Costituzione tenendo conto, inoltre, come la C.I.S.A.L. non abbia partecipato ad altri accordi contrattuali di settore e della sua natura di organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, presente nel C.N.E.L. e diffusa in ogni settore del lavoro dipendente; contro tale regolare e legittimo accordo e' stata scatenata una pretestuosa e violenta campagna denigratoria da parte di organizzazioni sindacali concorrenti con la richiesta di un intervento ministeriale per porre in essere iniziative contro tale accordo; rispondendo ad un atto ispettivo parlamentare presentato su questo accordo il Ministero del lavoro ha, nella sostanza, dichiarato non rappresentativa la Federazione di categoria della C.I.S.A.L. - FE.NA.S.A.L.C., e pur ammettendo la validita' civilistica del contratto, ha ritenuto obbligatorio il versamento dei contributi previdenziali INPS sulla base del contratto collettivo di CGIL-CISL-UIL; sull'affermazione non veritiera di un orario di lavoro di 60 ore settimanali l'Ispettorato del Lavoro di Rimini e Forli' ha formalizzato verbali di accertamento, con conseguente recupero di contributi previdenziali alle aziende del circondario di Rimini aderenti all'U.C.I.C.T. e firmatarie dell'accordo con la C.I.S.A.L; nei verbali di accertamento menzionati si dichiara l'obbligatorieta' dei versamenti previdenziali in base ai contratti CGIL-CISL-UIL, violando in tal modo il principio della liberta' sindacale e contrattuale costituzionalmente garantito con l'obbligo per le aziende aderenti all'U.C.I.C.T. di abbandonare nei fatti la propria organizzazione datoriale e a versare i contributi contrattuali e associativi ad altre organizzazioni non liberamente scelte -: quali iniziative intenda assumere affinche' sia rispettato il contenuto dell'articolo 39 della Costituzione e, piu' in particolare, di impedire le azioni discriminatorie nei confronti delle aziende aderenti all'U.C.I.C.T. che si configurano come comportamento antisindacale e conseguentemente di riconoscere la piena legittimita' del contratto collettivo stipulato con la C.I.S.A.L. nonche' di accertare le responsabilita' amministrative che a vari livelli hanno consentito comportamenti persecutori contro l'U.C.I.C.T. e le aziende ad esse associate. (4-21461)