Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21595 presentata da BERTOLI DANILO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19940113
Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e per gli affari sociali. - Per sapere - premesso che: la legge n. 381 del 1991, all'articolo 4, comma 3^, dispone che e' ridotta a zero la contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovuta dalle cooperative sociali nei confronti delle persone svantaggiate che svolgono attivita' lavorativa presso le stesse, a condizione (tassativa ed espressa) che complessivamente le persone svantaggiate attive costituiscano almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa (articolo 4, comma 2^), e che tale condizione risulti da documentazione della PA; il problema della decorrenza dell'esonero contributivo, non disciplinato dalla legge n. 381 del 1991, e neppure dalla Circolare del Ministero del lavoro 9 ottobre 1992 e' stato risolto dall'INPS, Direzione Generale, circolare 29 dicembre 1992, nel modo meno agevolativo per le cooperative sociali, perche', senza dimostrazione alcuna, si dispone (al punto 2.1) che l'esonero stesso si applichi "dalla data di decorrenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro prefettizio", per le regioni a Statuto ordinario e per il FVG in quello tenuto dall'Amministrazione regionale; nella regione Friuli-Venezia Giulia, mentre la Direzione INPS di Trieste concede l'esonero facendolo decorrere dalla data di iscrizione al Registro in attuazione circolare n. 296 del 1992, succede che quella di Udine richieda l'iscrizione della cooperativa sociale anche all'"Albo regionale delle Cooperative sociali - sezione cooperazione sociale" di cui all'articolo 9 legge n. 381 del 1991, con la conseguenza che ci sono cooperative sociali teoricamente in regola con la legge n. 381 del 1991, ma non iscritte ai sensi della legge regionale n. 7 del 1992, che, tuttora, non hanno potuto beneficiare di alcun esonero. L'ulteriore arbitrarieta' della prassi della Direzione di Udine pare sussistere nell'aver attribuito alla regione FVG - cui la legge n. 381, come a tutte le altre, affida il compito di attivare un albo che ha solo mere funzioni declaratorie, ricognitive e non certo costitutive di un titolo - competenza in materia di previdenza sociale, quale in effetti si avrebbe attribuendo all'Albo regionale la funzione del riconoscimento del titolo all'esonero perche' senza questa iscrizione non si beneficia dell'esonero; se il Governo non ritenga che -: a) il riconoscimento del diritto all'esonero contributivo per le cooperative sociali debba decorrere dalla data di iscrizione nel Registro prefettizio - Sezione cooperazione sociale, poiche' diversamente se una regione non volesse o potesse istituire l'Albo regionale relativo alle cooperative sociali tali cooperative non potrebbero esercitare perche' incompetenti e verrebbe data dall'INPS alle regioni una competenza in materia previdenziale; b) comunque, per le cooperative sociali preesistenti alla legge n. 381 del 1991, perche' gia' iscritte nel Registro prefettizio (articolo 6 legge n. 381 del 1991), nei confronti delle quali l'unica condizione tassativamente prevista dalla legge e' quella del citato 30 per cento di cui all'articolo 4, il riconoscimento del diritto all'esonero contributivo dovrebbe decorrere dalla dimostrazione con atti della Pubblica Amministrazione della sussistenza di tale requisito ed a prescindere dall'iscrizione nella Sezione cooperazione sociale del Registro; c) sia urgente definire in maniera chiara e auspicabilmente nel senso favorevole alle cooperative sociali, data la logica della legge n. 381 del 1991, il problema della decorrenza dell'esonero e contestualmente disciplinare il problema del recupero retroattivo del beneficio per quelle cooperative che non ne hanno ancora goduto o ne hanno goduto da una data successiva, meno favorevole. (4-21595)