Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00008 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940415
Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale, per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che: con precedente interrogazione si ponevano all'attenzione del governo alcune carenze della legislazione vigente relativa alla istituzione del Giudice di Pace (legge 21 novembre 1991 n. 374), e delle norme attuative (decreto ministeriale del 14 maggio 1992, Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1992, e tabella di cui alla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1993), con riferimento specificamente ai criteri di copertura dei posti in organico presso il Ministero di grazia e giustizia; in particolare si chiedeva se non si ritenesse "iniquo e mortificante che lavoratori che svolgono da anni ed in via esclusiva la funzione di cancellieri responsabili di uffici di conciliazione vengano declassati al sottordinato profilo di "collaboratori di cancelleria" (VII qualifica funzionale) ed in tal modo privati della responsabilita' di uffici che reggono da anni, senza alcuna considerazione dei requisiti posseduti per ricoprire nei ruoli ministeriali la corrispondente posizione di "Funzionari di cancelleria", posizione che andrebbe loro riconosciuta atteso che il Ministero di grazia e giustizia contempla questa specifica qualifica in piu' rispetto all'Ente Locale che, per evidenti ragioni istituzionali, ne e' priva" -: quali posizioni esprima il Governo in merito a questo problema, attinente ad un piu' corretto riconoscimento delle specifiche professionalita' acquisite dal personale. (4-00008)
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il personale gia' in servizio negli uffici di Conciliazione alla data del 31.12.1989 e che ha prodotto istanza di immissione nei ruoli di questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21.11.1991 n. 374, viene inquadrato sulla base delle disposizioni del decreto ministeriale 14.5.1992, con cui sono state definite le corrispondenze tra le qualifiche funzionali di appartenenza del personale degli uffici di Conciliazione e le qualifiche ed i profili professionali del personale di cancelleria di questa Amministrazione. In particolare al personale proveniente dagli uffici di Conciliazione in possesso dell'ottava qualifica funzionale viene riconosciuto l'inquadramento nei profilo professionale di funzionario di cancelleria dell'ottava qualifica funzionale ed al personale in possesso della settima qualifica funzionale viene riconosciuto l'inquadramento nel profilo professionale di collaboratore di cancelleria della settima qualifica funzionale. Si fa, altresi', presente che, anteriormente all'emanazione del suddetto decreto, fu presa in considerazione anche la possibilita' - caldeggiata da associazioni di categoria - di far corrispondere all'ottava qualifica funzionale del personale degli uffici di Conciliazione la nona qualifica funzionale del personale di questa amministrazione. Tale ipotesi di inquadramento nella qualifica superiore rispetto a quella di appartenenza non ebbe pero' alcun seguito, non solamente perche' avrebbe prodotto un notevole aggravio finanziario, ma anche e soprattutto perche' avrebbe comportato una notevole disparita' di trattamento rispetto ai funzionari di cancelleria con anzianita' spesso superiore a quella posseduta dal personale comunale interessato. Si aggiunge che il personale di cui all'interrogazione, appartenente all'ex carriera di concetto, ha gia' ottenuto indubbi benefici in virtu' dell'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'inquadramento nel profilo professionale di collaboratore di cancelleria di settima qualifica funzionale. A tal proposito si rammenta che tale qualifica e', secondo la legislazione vigente, il gradino iniziale dell'ex carriera direttiva, mentre la circostanza che detto personale non possa piu' svolgere le mansioni superiori, se non con le modalita' e nei limiti temporali previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e' dovuto ad una precisa scelta del legislatore. Il Ministro di grazia e giustizia: Biondi.