Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00053 presentata da MATTEOLI ALTERO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940415
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere: se sia noto al Governo e al ministro per la grazia e la giustizia, che nelle procedure per separazione coniugale, in alcuni tribunali come quello di Piacenza, e' dichiarata irricevibile la "costituzione" e, comunque, l'atto di risposta e replica al ricorso introduttivo per l'udienza preliminare avanti il presidente del tribunale, con grave violazione, ancorche' formale, del diritto di difesa, che, per principio contenuto in una precisa norma costituzionale, e' "garantito in ogni stato e fase" del processo. L'eccezione alla procedura accettata avanti tanti altri tribunali non e' unica, perche' sempre a Piacenza e in altri tribunali del "sud", a differenza di quelli del Nord, lombardi e piemontesi e veneti, non vengono concessi i decreti ingiuntivi, ancorche' richiesti nelle forme previste dall'articolo 633 del codice di procedura civile quando si tratti di "prestazione di mano d'opera" e non di "fornitura di merci". Queste eccezioni comportano oltre alla disparita' di trattamento dei cittadini anche un ovvio aggravio di lavoro, sol che lo consentano le regole sulla competenza, per i tribunali che accolgono tutte le suindicate richieste di ingiunzione, senza distinzione tra "merci" e "mano d'opera"!; inoltre, se non sia allo studio del Governo anche il possibile "recupero" del "vecchio regime" processuale che consentiva, nelle procedure per separazione coniugale il passaggio - per semplice dichiarata volonta' delle parti - dalla fase giudiziaria a quella consensuale e viceversa, senza dover abbandonare la prima per scegliere la seconda: con notevole economia di lavoro, anche per le cancellerie e risparmio di inutili arzigogoli burocratici; se non sia caso di evitare quanto piu' possibile che "ostruzioni" giurisprudenziali interpretative, si sovrappongano di fatto alla lettera della norma, perche', in questo nostro ordinamento che non e', non puo' e non deve trasformarsi, ancorche' in maniera strisciante, in un sistema dello "stare decisis" ma deve restare e, comunque, resta dello "stare legibus" non siano consentite tali sovrapposizioni. E' esempio classico e clamoroso il caso del contratto di trasporto che nel nostro ordinamento e' contratto "tipico" ed e' visto nelle possibili sue manifestazioni "a titolo oneroso" o "a titolo gratuito", tertium non datur, eppure e' stato "dato" anche il tertium genus, il "trasporto di cortesia": contro ogni logica normale e ordinaria, oltre che giuridica, solo ... giurisprudenziale! Purtroppo, peraltro, ormai molti giudici, ancorche' collegiali, si adeguano e si attestano nelle loro decisioni, ai "precedenti" della "Suprema Corte" e, quindi, si sta formando tutto un "jus novum" in molti casi sempre piu' lontano dalla realta' e lettera della norma vigente. (4-00053)