Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00079 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19940421
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: in ordine alle modalita' di documentazione il nuovo codice di procedura penale ha previsto l'impiego di tecniche diverse dalla redazione tradizionale del verbale compilato manualmente e cioe' l'utilizzo di forme di verbalizzazione piu' avanzate quali la fonoregistrazione e successiva trascrizione o la stenotipia; rispetto a queste nuove forme di verbalizzazione codesto ministero, nella circolare del 29 novembre 1989, considerava gli uffici giudiziari gia' dotati dei necessari strumenti e dei dipendenti in grado di adoperarli ma, allorche' si fosse riscontrata scarsita' di personale a fronte dell'impegno previsto o l'indisponibilita' in rapporto ai tempi richiesti, veniva lasciata al Giudice la possibilita' di affidare le operazioni di trascrizione a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato, come del resto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge del 28 luglio 1989; questa seconda modalita', a tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice, ha costituito la norma in merito alla quale nella stessa circolare il ministero fa sapere che il capo dell'ufficio giudiziario "e' autorizzato a stipulare contratti trimestrali prorogabili per un periodo non superiore ad un anno con imprese di servizi specialistici...", raccomandando, inoltre, "di individuare le imprese contraenti espletando un'indagine di mercato, la piu' ampia possibile, facendo ricorso, preferibilmente, anche a cooperative di giovani al fine di instaurare un regime di concorrenzialita' ad ottenere, in tal modo, le tariffe piu' vantaggiose per l'amministrazione"; in base all'articolo 51 citato il Tribunale di Roma, vista l'efficienza dell'attivita' svolta sin dal 1983 da alcuni periti nello svolgimento di importanti e delicati processi in materia di terrorismo e di criminalita' organizzata, invitava questi tecnici-trascrittori ad associarsi per poter stipulare con essi un contratto; nasceva cosi' la Soc. Coop. OFT (Operatori fonici trascrittori) che garantiva sin dal 25 ottobre 1989 il servizio di registrazione e trascrizione dei verbali dibattimentali presso tutte le sedi giudiziarie del Tribunale di Roma; ritenuta valida l'esperienza contrattuale, altre autorita' contattavano la cooperativa al fine di estendere tale servizio anche presso le loro sedi (Pretura di Roma, Corte d'appello di Roma, Tribunale di Viterbo, Tribunale di Palermo, Procura generale di Roma, solo per citarne alcuni); questa formula dell'associazionismo cooperativistico, oltre che a garantire una notevole trasparenza nella gestione di delicati incarichi e a formare personale professionalmente idoneo (tra l'altro a costo zero per l'amministrazione), ha potuto fornire un servizio utile e adattato alle diverse esigenze degli uffici pienamente confacente alle aspettative dell'autorita' giudiziaria; nonostante la riconosciuta validita' della fonoregistrazione e trascrizione, il Ministero avviava, presso il Tribunale di Roma, VII sezione, presieduta dal dottor Serrao, una sperimentazione stenotipica della durata di sei mesi al fine di appurare se nella prassi dibattimentale tale strumento potesse rivelarsi vantaggioso in confronto ad altre forme di verbalizzazione avanzata; invece, come testimonia la relazione inviata dal Presidente della citata sezione al Ministero, si e' segnalata "l'assoluta inadeguatezza del sistema di stenotipia elettronica: il raffronto con le trascrizioni eseguite dal personale della citata cooperativa ha costantemente evidenziato errori ed omissioni tali da vanificare in larga misura l'attivita' dibattimentale svolta"; appariva evidente, vista anche l'ingente spesa per dotare gli uffici dei tribunali e delle preture di apparecchi di registrazione e riproduzione audio e video, che l'adozione della stenotipia dovesse solo considerarsi come ipotesi sperimentale; sul quotidiano Italia oggi del 16 ottobre '92 compariva un articolo in cui si faceva riferimento al fatto che "secondo fonti sindacali, il dicastero di Via Arenula sta per stipulare un maxi contratto con una societa' consortile, la COSEGI, per l'intera gestione delle verbalizzazioni dei processi. Del consorzio Cosegi fanno parte la Philips, la Syntax, la Date Management, la Tecnost Mail e la Stenotype..."; lo stesso giornalista fa rilevare, pero', che una commissione ministeriale decise che con la riforma del nuovo codice non si sarebbe fatto uso della stenotipia ma di piu' moderni registratori a nastro e, gradualmente, di video registratori; qualora venisse firmato, continua il giornalista, "il nuovo contratto sarebbe dell'ordine di alcune centinaia di miliardi e in piu' occorrerebbero nuove macchine particolari e personale con una qualifica professionale elevata e tempi di lavorazione altrettanto elevati"; alcuni rappresentanti della Cosegi hanno contattato alcuni soci della citata cooperativa vantando l'esistenza di un contratto fra la stessa e il Ministero invitandoli a mettersi alle dipendenze della Cosegi stessa; la stessa cosa accadeva ad alcuni responsabili di altre cooperative operanti nel settore con invito a smembrare le cooperative stesse e a licenziare il personale in esubero, permettendo cosi' l'assorbimento di personale, da parte della Cosegi, a fronte delle esigenze dei singoli distretti giudiziari; dal punto di vista dell'organizzazione lavorativa il singolo operatore sarebbe poi stato assunto in qualita' di dipendente dopo aver seguito un corso di stenotipia della durata di sei mesi e del costo complessivo di 4-5 milioni con un compenso di 1.100.000 al mese; inoltre i soci delle varie cooperative venivano contattati singolarmente veniva contattata in segreto e con preghiera di assoluta riservatezza, con il solo scopo di acquisire gli spazi di servizio precedentemente gestiti dalla cooperativa stessa e coperti da contratto; il 26 marzo 1992 la Corte dei conti interveniva con un rilievo in merito alla qualifica di "spese di giustizia" imputate dall'amministrazione mediante mod. 12 ai contratti con ditte esterne facendo determinare il blocco dei contratti stessi e la sospensione del servizio nelle aule dibattimentali. La citata Corte faceva rilevare, inoltre, che le spese di giustizia relative ai contratti devono essere predeterminate in un apposito capitolo di spesa (il 1587) e a tale scopo suggeriva a codesto ministero procedure contabili in sintonia con l'articolo 97 della Costituzione atte a garantire la copertura finanziaria per i contratti che intende stipulare; in seguito a tale rilievo codesto ministero invitava gli uffici dipendenti, con circolare del 28 settembre 1992, "a soprassedere alla stipula dei nuovi contratti o al rinnovo di quelli in essere, atteso che e' in via di avanzata definizione una nuova procedura che consentira' di superare i predetti rilievi della Corte dei conti"; la Cosegi risulta avente sede in via Flaminia Nuova 830, la stessa della Philips, ditta fornitrice degli impianti di fonoregistrazione gia' costati al contribuente 25 milioni per ciascuna delle oltre mille aule di tribunale (mentre, secondo una stima dei tecnici della Soc. Coop. OFT citata sarebbe bastato un quarto della cifra) -: come mai, dopo tanti pareri negativi sulla stenotipia, quest'ultima sembra tornare improvvisamente in auge considerando oltretutto che non verrebbe assolutamente impiegata in presa diretta (trascrizione effettuata contestualmente al dibattimento) ma semplicemente come metodo di "sbobinatura" e quindi simile alla trascrizione computerizzata oggi impiegata; quale sarebbe l'onere a carico dell'amministrazione, e quindi del contribuente, per la singola pagina trascritta di verbale prodotta, soprattutto in considerazione del fatto che il servizio richiesto da tribunali e preture puo' facilmente essere realizzato da subito con le apparecchiature oggi in uso e per di piu' senza costi aggiuntivi; come mai si intenderebbe stanziare altri miliardi per l'installazione di nuove apparecchiature oltre quelli gia' spesi per dotare gli uffici giudiziari di impianti di fonoregistrazione Philips (tra l'altro ritenuti scarsamente affidabili sia dagli operatori del settore che dalle cancellerie dei tribunali e che andavano a sostituire per la maggioranza dei casi altri impianti perfettamente funzionanti); come mai non sono stati contattati i rappresentanti piu' autorevoli di questo servizio in grado di realizzare, da subito e a costi zero, la sperimentazione gia' portata avanti in tutti questi anni non solo nelle sedi giudiziarie di Roma; come mai non si intende bandire una gara d'appalto per fare in modo che l'amministrazione e i relativi organi di controllo possano valutare la reale convenienza di una proposta rispetto ad un'altra cosi' come e' nello spirito della gia' citata circolare del 1989; come codesto ministero intende ottemperare al rilievo della Corte dei conti citato e che contempla soluzioni completamente diverse da quelle di un maxi contratto o convenzione da centinaia di miliardi gestito centralmente da consorzi privatistici; in che modo viene fatta salva l'indipendenza del giudice a cui l'articolo 51 concede ampi poteri discrezionali in merito alle scelte da adottare sia nei confronti del metodo da impiegare nella verbalizzazione che nella scelta della controparte piu' idonea a cui affidare tale servizio. (4-00079)
Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si rappresenta che, allo stato, sono in uso presso gli uffici giudiziari sistemi di verbalizzazione tanto a mezzo di stenotipia che a mezzo di apparati di fonoregistrazione nonche', in via sperimentale, a mezzo di impianti di videoregistrazione. La problematica e' ancora aperta, al fine di pervenire ad una soluzione univoca e definitiva circa il sistema di verbalizzazione da adottare. Si aggiunge che, come noto, i contratti con ditte esterne sia per la stenotipia che per la trascrizione su supporto cartaceo dei nastri fonografici, sono demandati ai singoli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ed il Ministero cura la provvista dei fondi a mezzo di ordini di accreditamento. Lo stesso Ministero provvede periodicamente ad acquisire i dati riguardanti le varie tariffe in atto praticate ed a rilevare i costi annui del servizio in parola e sta valutando le modalita' per pervenire all'individuazione di un tariffario su scala nazionale, previa la necessaria concertazione con gli altri dicasteri interessati, quali il Ministero delle Finanze - Dipartimento del territorio -, il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - ed, eventualmente, il Ministero del Lavoro - per i risvolti di tipo occupazionale - ed il Ministero dell'Industria. In merito, poi, alle notizie di stampa richiamate nell'interrogazione, si precisa che non e' mai stato stipulato alcun contratto con il Consorzio CO.SE.GI. e che una siffatta ipotesi non e' neppure all'esame di questa amministrazione. Risponde, invece, a verita' che la CO.SE.GI., di sua iniziativa, circa tre anni fa, ha fatto pervenire un'offerta per la fornitura del servizio di verbalizzazione, tanto nella forma della stenotipia che della fonoregistrazione; tale offerta tuttavia non ha avuto alcun seguito concreto. Quanto, infine, al rilievo della Corte dei Conti in merito all'imputazione della spesa relativa sul capitolo 1587, si segnala che la competente Direzione Generale degli Affari Civili ha impartito conseguenti disposizioni con la circolare n. 4/8629/191 (92) del 29 dicembre 1992, nel senso, appunto, dell'utilizzazione dei fondi sul capitolo predetto e non gia' su quello 1589 (mod. 12). Il Ministro di grazia e giustizia: Biondi.